Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19465 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI RAGUSA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona

del Prefetto pro-tempore e MINISTERO DELL’INTERNO in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 76,

presso lo studio dell’avvocato DE VINCENTI ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PLATANIA MARIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 505/05 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA del

26.9.05, depositato il 30/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Ragusa ricorrono avverso il decreto del giudice di pace di Ragusa del 30 settembre 2005 con il quale è stato annullato il decreto di espulsione del cittadino albanese C.A. emesso dal prefetto di Ragusa del 24 agosto 2005.

Resiste con controricorso l’intimato che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità del ricorso, perchè proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., è fondata.

Infatti il provvedimento impugnato è stato pubblicato il 30 settembre 2005 mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario di Roma il 16 novembre 2006.

Nè è idonea a superare l’eccezione la produzione della certificazione del dirigente dell’UNEP di Roma in data 15 novembre 2006 secondo la quale a causa di un’assemblea sindacale per l’intera giornata non era stato possibile accettare gli atti per la notificazione. Infatti, come è stato già affermato (cass. n. 16354/2004), la proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza, che viene fissata con decreto ministeriale a seguito del mancato funzionamento degli uffici giudiziari perchè la legge riserva l’accertamento dell’eccezionalità dell’evento ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari al ministro della giustizia, il quale vi adempie con un atto rientrante nella categoria dei provvedimenti cd. di accertamento costitutivo, ossia dei provvedimenti che, quantunque vincolati con riguardo alla loro emanazione, presuppongono pur sempre una valutazione di natura discrezionale circa la sussistenza delle condizioni cui la legge subordina l’emanazione stessa.

Non appare invece convincente il diverso principio affermato da cass. n. 10209/2007, non essendo indicate decisive ragioni che consentirebbero di prescindere dalla emanazione del decreto ministeriale.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’interno e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili Sezione prima civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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