Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19465 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19465 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26651-2017 proposto da:
CONFEMI – CONSORZIO FERROVIARI() MILANESE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEGLI SCIPMNI 288, presso lo
studio dell’avvocato BENEDETTO GIOVANNI CARBONE, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARMINE PUNZI,
SERGIO COLOMBO;

– ricorrente contro
FERROVIENORD SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE RAFUNDI,

Data pubblicazione: 20/07/2018

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EZIO
ANTONINI;

– controricorrente contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
97439910585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– resistente avverso la sentenza n. 11446/2016 della CORTE SUPRENIA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Rilevato che:
Confemi – Consorzio ferroviario milanese ha chiesto la revocazione
della sentenza n. 11466-17 di questa Corte, per errori di fatto
relativi all’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale
allora proposto da Ferrovie Nord s.p.a.;
la sentenza ha costituito epilogo di una complicata vicenda attinente
alla stipulazione di un contratto addizionale tra le parti per la
costruzione di una tratta ferroviaria: contratto ritenuto nullo dal
tribunale di Milano perché affidato a trattativa privata, in violazione
delle norme sull’evidenza pubblica, a seguito di atti di corruzione da

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parte di dirigenti e amministratori di Confemi

e delle società

consorziate nei confronti di quelli delle Ferrovie, cui erano state
versate somme di denaro e promessa una percentuale delle opere
assegnate con tale criterio illegittimo;

rileva, aveva determinato l’indennizzo spettante a Confemi, la
sentenza della cui revocazione si tratta, in accoglimento del ricorso
incidentale, ha cassato la decisione d’appello con rinvio, non essendo
stato decurtato l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. della
maggiorazione del 25 % sul prezzo dell’appalto;
la ricorrente denunzia che, così facendo, la sentenza n. 11466-17
avrebbe commesso un duplice errore di fatto;
Ferrovie Nord ha resistito con controricorso.
Considerato che:
la causa è stata avviata alla trattazione camerale, con proposta di
inammissibilità del ricorso, in base al principio secondo cui non è
ammessa la revocazione, ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis cod.
proc. civ., avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia
stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio
essere fatto valere nel giudizio di riassunzione (v. in particolare
Cass. n. 20393-15, Cass. n. 16184-11);
dopo il deposito della proposta è intervenuta peraltro l’ordinanza n.
12046-18 da parte del collegio previsto dai punti 41.2 delle vigenti
tabelle di composizione della Corte, deputato a conoscere delle

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nel decidere i ricorsi contro la sentenza d’appello, che, per quanto

questioni processuali che investano profili di portata generale di
competenza della sesta sezione civile;
l’ordinanza ha ritenuto di doversi discostare dall’indirizzo espresso
dalle sopra citate decisioni della Corte, essendo stata affermata la

giudice del rinvio sia stato demandato l’esame di eccezioni, questioni
e tesi difensive che possano costituire oggetto di una sua nuova,
libera e autonoma valutazione;
che è opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza;
p.q.m.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza dinanzi alla
prima sezione civile.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5, giugno 2018.
Il Pr sident

necessità di una limitazione del principio alla sola eventualità in cui al

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