Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19465 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19465
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13889-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,
presso lo studio dell’avvocato TRINCA FABIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MIRONE AURELIO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, P.C., + ALTRI
OMESSI;
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 692/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
la corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione contro la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento su domanda di diversi professionisti;
la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi;
la curatela del fallimento e i creditori istanti sono rimasti intimati;
la ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
I. – col primo motivo la società formalmente denunzia la violazione degli artt. 5 L. Fall., artt. 115,116 e 132 c.p.c., sostenendo che a base del reclamo era stata prospettata anche l’inesistenza della condizione di insolvenza, attesa l’entità dell’attivo rispetto al passivo;
censura la sentenza per aver mancato di affrontare il tema, pur decisivo, nell’ottica del fallimento della società in liquidazione;
col secondo motivo deduce in subordine l’omesso esame di fatto decisivo a proposito della medesima condizione;
II. – il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale à sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con proposta di inammissibilità, per esser mancata la denunzia del vizio di omessa pronuncia;
nel perimetro di una interpretazione sostanziale il collegio ritiene invece che il primo motivo di ricorso possa essere inteso come in effetti diretto a denunziare, tra l’altro, anche l’omissione di pronuncia sul motivo di reclamo; e ciò in ragione dell’orientamento più elastico invalso presso questa Corte, secondo cui l’erronea indicazione, nella rubrica del mezzo, della norma processuale violata non determina l’inammissibilità del motivo quante volte la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche svolte a fondamento della censura (v. Cass. n. 10426-12, Cass. n. 12690-18);
III. – il primo motivo, così inteso, è sotto il profilo dell’omissione di pronuncia manifestamente fondato;
l’impugnata sentenza non risulta aver affrontato affatto la questione, pur sollevata col reclamo, della insussistenza della condizione d’insolvenza della società in liquidazione determinata dalla capienza dell’attivo patrimoniale e dalla conseguente idoneità di questo a soddisfare i creditori;
la sentenza invero ha semplicemente assunto che il reclamo era stato proposto sulla base di quattro rilievi: (i) la violazione del principio del contraddittorio; (ii) l’inopponibilità dei crediti posti a base dell’istanza di fallimento; (iii) la mancata preventiva istanza di risoluzione del concordato di Umberto Stevani, che aveva realizzato gli immobili della società conferitaria; (iv) la conoscenza dell’avvenuta chiusura del fallimento del predetto Stavani solo al momento della notifica della propria istanza di fallimento, rispetto all’obbligazione assunta di pagare i creditori del primo a fronte del trasferimento di tutti i beni all’attivo di quella procedura;
IV. – per contro l’esame diretto dell’atto, al quale la Corte può accedere essendo stata denunziata (con adeguato corredo di autosufficienza) una violazione processuale, consente di affermare che la questione attinente alla insussistenza dello stato di insolvenza, per differenza tra attivo e passivo, era stata posta dalla società unitamente alle altre affrontate dalla corte del merito;
ne segue che la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo, per omissione di pronuncia su una delle doglianze di cui all’art. 18 L. Fall.;
il secondo mezzo è assorbito;
V. – segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per il conferente esame; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Catania anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021