Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19464 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26333/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIACOMO BONI

1, presso Io studio dell’avvocato FRANCESCA BELLOCCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA COMINI,

giusta procura notarile speciale allegata sub 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 24/02/2014, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con l’unico motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto “che l’attività professionale del medico convenzionato con il SSN, fosse, per sua natura, incompatibile con il presupposto di assoggettabilità all’IRAP, in ragione dei vincoli posti dalla Convenzione”, mentre l’assoggettamento all’IRAP “avviene, con riferimento alle libere professioni, allorchè venga accertato, in concreto, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione”, nel caso di specie ravvisabile in ragione della entità dei compensi (progressivamente crescenti da Euro 109.573,00 dell’anno 2003 ad Euro 172.505,00 dell’anno 2009) e della disponibilità di un ambulatorio di 50 mq, non avendo di contro il contribuente assolto l’onere di dimostrare “l’insussistenza dei requisiti minimi dell’autonoma organizzazione presupposto d’imposta”.

2. Il ricorso va accolto, nei limiti che si vanno ad illustrare.

3. Invero la sentenza impugnata, laddove afferma che “per i medici di medicina generale, operanti in regime di convenzione con il SSN, pur in presenza di altri redditi, la quota di reddito derivante dall’attività convenzionata” debba essere “esentata dall’imposizione IRAP”, sulla base di una valutazione meramente astratta, connessa alle condizioni e prescrizioni della Convenzione medesima, si pone in netto contrasto con il recente approdo nomofilattico di questa Corte (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451), in base al quale:

3.1. “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”;

3.2. “il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”;

3.3. quest’ultimo presupposto si intende integrato qualora il lavoro altrui “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”;

3.4. “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

4. Nel caso di specie, risulta dagli atti, per un verso, che è la stessa amministrazione ad escludere, a pag. 10 del ricorso, l’utilizzabilità “di un criterio meramente quantitativo” (categoria cui paiono però riconducibili i due elementi – entità dei compensi e metratura dei locali – da essa stessa addotti); per altro verso, che il contribuente richiama gli elementi probatori già forniti in corso di causa con riguardo alle dichiarazioni dei redditi, dalle quali risulta l’assenza di spese per lavoro dipendente e per compensi a terzi (salvo una minima somma per una sostituzione nell’anno 2004) nonchè la disponibilità di beni strumentali ammortizzabili strettamente funzionali allo svolgimento della professione di medico di base convenzionato (autovettura, mobilio, telefono, computer, impianti, attrezzature), potendo perciò il giudice di merito procedere, in sede di rinvio, all’accertamento in concreto del requisito della autonoma organizzazione.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinchè il giudice di secondo grado possa procedere, in diversa composizione, all’accertamento in concreto della sussistenza del presupposto impositivo ai fini Irap della “autonoma orcganizzazione” secondo i criteri definitivamente fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte – come sopra riepilogati nei punti da 3.1 a 3.4. – nonchè alla statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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