Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19464 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19464 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29123-2016 proposto da:
MINISTERO DK] i ;ISTRUZIONI

DELL’UN1All’IRSITA’ E

1)11,I,A RICIIWA 80185250588, in persona del Ministro pro fempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DM – PORTOG I kSI 12,
presso l’AVVOCATURA DELLO STA”I’0, che lo
rappresenta e difende op e iegis;

– ricorrente Contro
HNUCCI ROBER ,

i 1J7Z1 MAURIZIO ANTONIO,

:\ [ARGUTI . ‘ FRANCVSCO ANTONIO, CARNICH,1,1 11,ARI1\,
elettivamente domiciliati in ROMA SAI Tl’A DI SAN NICOLA DA
TOI i ‘1\iTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DONI I ,NIICO
N. \SO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 1529/2016 della CORTI D’APPI 1 .1,0 di
, RONI. \ , depositata il 03/06/2016; ,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.

la Corte di Appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello
proposto da Ilaria Carnicelli, Francesco \tuoni() N’arguiti, Roberto
Finiteci e Maurizio Antonio Galluzzi, assunti alle dipendenze del
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca con reiterati
contratti di lavoro a tempo determinato, e, per l’effetto, ha condannato
il MI LIR al risarcimento dei danni subiti da ciascuno dei ricorrenti in
conseguenza dell’abusivo ricorso a tale tipologia contrattuale (con
esclusione del Finiteci, per il quale l’abuso e stato escluso) e liquidati
alla Carnicelli, al Margutti e al Galluzzi, rispettivamente, in «5, 5,5 e 6,5
mensilità» (pag. 11 della sentenza) dell’ultima retribuzione globale di
fatto percepita, oltre ad una ulteriore mensilità a ciascuno per
accessori;
la Corte territoriale, dopo aver dato atto che il tribunale aveva
dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere essendo stati
tutti i lavoratori immessi nei ruoli (pagina 2 della sentenza), ha ritenuto
fondato il motivo di appello proposto da questi ultimi e, dunque,
sussistente l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato
stipulati per la copertura di cattedre e posti vacanti su organico di
diritto (eccetto che per il Finiteci), escludendo che la stabilizzazione
possa essere ritenuta sanzione sufficiente ad eliminare il danno; circa la
sua misura, ha applicato l’art. 32, comma 5, l,. n. 183/2010, e ha
riconosciuto cinque mensilita della retribuzione globale di fatto da
ultimo percepita, alla cluale ha aggiunto mezza mensilità per ogni
Ric. 2016 n. 29123 sez. ML – ud. 20-06-2018
-2-

Rilevato che:

ulteriore contratto successivo a partire dal terzo; infine (con pronuncia
resa solo nella ,Jolotivazione e non,anche nel dispositivo, dandosene
pero atto nel corpo della sentenza), ha condannato il M1UR a
corrispondere a tutti i lavoratori le differenze stipendiali conseguenti
all’accertamento del loro diritto alla progressione in ragione

discriminazione tra lavoratori di cui alla clausola 4 dell’Accordo
Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CV (oltre che con l’art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001);
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, affidandolo ad un unico
articolato motivo;
i lavoratori hanno resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata.
Considerato:
che con l’unico motivo di ricorso il Nil UR contesta in via prioritaria il
diritto al risarcimento del danno nonostante l’avvenuta immissione in
ruolo dei docenti a seguito del piano straordinario cli assunzioni
predisposto dallo stesso MlUR a partire dal 1 settembre 2015;
che tale questione è rilevante nella fattispecie in esame, in cui si discute quanto meno, con riguardo alla posizione di Galluzzi e Margutti,
essendo stato escluso il diritto al risarcimento del danno nei confronti
del Finiteci e risultando indirettamente, dalla misura del risarcimento
riconosciuto dalla corte territoriale, che la reiterazione dei contratti a
termine con la Camicelli ha avuto durala complessiva non superiore al
triennio – di supplenze su organico di diritto di durata complessiva
superiore a 36 mesi;
tic. 2016 n. 29123 sez. ML – ud. 20-06-2018
-3-

dell’anzianità di servizio maturata e in applicazione del principio di non

N

che la questione della permanenza del diritto al risarcimento del danno
anche ità, ipotesi di intervenwta stabilizzazione à.,stata rimessa alla Certe
di Giustizia UV dalla Corte di appello di Trent() con decisione del 17
luglio 2017, sollecitando un nuovo rinvio pregiudiziale anche da parte
della Corte di legittimità;

del MI UR al risarcimento del danno, sottolineando come l’intervento
della legge n. 107/2015, con la previsione della stabilizzazione, non sia
pienamente satisfattivo dei diritti dei lavoratori e conforme alle decisioni
della Corte di Giustizia I ,uropea (sentenza Mascolo);
che, in forza delle considerazioni che precedono e analogamente a
quanto disposto in precedenti decisioni di questa sotto-sezione (Cass.
ord. n. 27617/2017; n. 27815/2017; n. 4124/2018), la questione merita
approfondimenti sicché non si ravvisano le condizioni previste
dall’articolo 375, cornma primo, n. 1 e 5, cod.proc.civ.;
P. Q. M.
1,a Corte rimette la causa della quarta sezione lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2018 e del
4 luglio 2018 in seguito a riconvocazione.
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo
14

L.

t5

che nel loro controricorso i lavoratori hanno insistito per la condanna

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