Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19464 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. III, 13/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.B. in qualità di erede unico di Z.B.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 325, presso lo studio

dell’avvocato MATILDE ABIGNENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVINE PIETRO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORESTA 15,

presso lo studio dell’avvocato D’IPPOLITO LEILA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MUROLO GIANCARLO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 6.11.08, depositata il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Pietro Giovine che si riporta ai

motivi di ricorso; in subordine chiede la rimessione alle Sezioni

Unite.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 2 maggio 2005 il tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria ha accolto la domanda proposta da F. G. (concedente) nei confronti di Z.B. (colono), dichiarato cessato il rapporto agrario inter partes e ordinato allo Z. il rilascio del fondo al termine dell’annata agraria in corso.

Gravata tale pronunzia dal soccombente Z., nel contraddittorio della F. che, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria, con sentenza 16 novembre – 22 dicembre 2008 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso Z.B., nato il (OMISSIS) in qualità di unico erede di Z.B. nato il (OMISSIS), affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso F.G..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 ma anteriormente al 4 luglio 2009 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Il proposto ricorso pare inammissibile:

Infatti:

– giusta la testuale previsione dell’art. 366 bis introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5), nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, numeri 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

– questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1^ ottobre 2007, n. 20603);

– al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

– conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897);

– nella specie il ricorrente mentre con il primo e il secondo motivo ha formulato censure sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, con il terzo e il quarto ha denunziato vizi della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5;

– i primi due motivi, peraltro, non contengono alcun quesito di diritto, e i restanti sono privi della precisa indicazione del fatto controverso, sì che tutti i motivi sono palesemente inammissibili;

– nè, ancora, possono qualificarsi, rispettivamente quesiti di diritto e chiara indicazione del fatto controverso gli ultimi capoversi di ciascun motivo che si risolvono nella semplice richiesta di cassazione della sentenza impugnata, attesa la fondatezza della deduzione che precedono, e che sono assolutamente privi dei requisiti voluti dalla legge positiva, e dalla giurisprudenza di questa Corte, perchè possa dirsi rispettato il precetto di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

– al riguardo non può che ribadirsi, infatti, che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire la individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione a opera della Corte di cassazione possa condurre a una decisione di segno inverso: ove tale articolazione logico – giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia a agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della Corte, in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla Corte in ordine alla fondatezza della censura come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo o nella richiesta di affermazione della astratta applicabilità di una norma, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368);

– in altri termini, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo di cui all’art. 366 bis c.p.c., la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica delle questioni, così l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice a quo, come la diversa regola da applicare secondo la prospettazione del ricorrente (cfr, Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368 che ha ritenuto inammissibile un quesito che non contenga alcun riferimento all’impianto motivazione della sentenza impugnata e non consenta di evincere le ragioni per le quali la statuizione impugnata sarebbe stata emessa in violazione delle norme indicate come violate, dacchè non individuano in alcun modo l’esistenza di una discrasia tra la non riportata ratio decidendi della pronuncia impugnata e il diverso principio di diritto che il ricorrente vorrebbe posto a fondamento di una diversa decisione).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

A tale riguardo si osserva, in estrema sintesi:

– l’affermazione contenuta in qualche rara pronunzia di questa Corte – in termini difformi rispetto a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza pressochè monolitica di questa Corte regolatrice, anche a sezioni unite, sopra richiamata – e in particolare in Cass. 20 giugno 2008, n. 16941, richiamata in memoria, non merita consenso atteso che la stessa – in violazione del precetto di cui all’art. 12 preleggi, comma 1, – prescinde da quello che è il tenore testuale dell’art. 366 bis c.p.c.;

– se, infatti, questa ultima disposizione – come riferito sopra – dispone che nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere,, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto è di palmare evidenza che è precluso all’interprete pretendere di leggere la disposizione stessa nel senso che – in realtà – la stessa non trova applicazione nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, numero 4.

Anche a prescindere dal pur assorbente rilievo che precede si osserva – come precisato nella relazione – che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Come puntualmente e esaustivamente evidenziato nella relazione sopra trascritta, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

In difetto di tale articolazione logico giuridica – infatti – il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella e-sposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Facendo applicazione di tali – assolutamente pacifici – principi al caso di specie è palese – nonostante la diversa, soggettiva opinione del difensore di parte ricorrente – la inadeguatezza dei quesiti che corredano i vari motivi di ricorso.

Con gli stessi, infatti, si chiede, nell’ordine:

– che la Corte con riferimento al contratto per cui è causa, rilevi la violazione o falsa applicazione del contratto collettivo 15 luglio 1933, e relativi patti aggiuntivi, e, per conseguenza l’errore procedurale connesso all’omesso esame della domanda principale del ricorrente, gravata dell’eccezione sostanziale del resistente, volta ad accertare la sussistenza, o meno, tra i contendenti, nell’arco temporale del rapporto di un contratto di colonia parziaria risolvibile L. n. 230 del 1982, ex art. 34, in margine al primo motivo;

– che la Corte con riferimento al rapporto per cui è causa rilevi la violazione o falsa applicazione delle L. n. 327 del 1963 (artt. 1 e 8) come interpretata dalla L. n. 233 del 1980, art. 1, e, per conseguenza errore procedurale connesso al rigetto di una eccezione mai sollevata (novazione del rapporto) contestuale all’omesso esame dell’eccezione principale del resistente volta ad accertare la sussistenza o meno, fra i contendenti di un rapporto agrario, idoneo a configurare ope legis per acquisto originario, o comunque per decorso del termine trentennale un contratto di colonia migliorataria perpetua in margine al secondo motivo;

– che la Corte Suprema rilevi la insufficiente o contraddittoria motivazione, in ordine alla dichiarata attendibilità del testo F. P. e previo riesame degli atti processuali dichiari la inattendibilità dello stesso estrapolando dalla prova orale assunta la sua deposizione in margine al terzo motivo;

– che la Corte Suprema rilevi la insufficiente o contraddittoria motivazione, in ordine all’evidente mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, con riferimento all’omesso esame delle complessive risultanze del processo, idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, e più precisamente alle deposizioni testimoniali rapportate all’esito delle relazioni tecniche (d’ufficio e di parte) raccolte in margine al quarto motivo.

Pacifico quanto sopra è palese la inammissibilità – come anticipato – del ricorso. Infatti:

– pur denunziando parte ricorrente la violazione o falsa applicazione – da parte della sentenza impugnata – di un contratto collettivo e di molteplici norme di diritto il ricorrente – totalmente prescindendo dalla non equivoca formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. e dalla pacifica interpretazione datane da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte ha totalmente omesso, da una parte, di indicare (nel quesito) quale sia la interpretazione data del ricordato contratto collettivo e delle menzionate norme positive dalla sentenza gravata e quale, invece, la corretta interpretazione sollecitata da esso ricorrente (il tutto a prescindere dal considerare che – comunque – dal contesto del motivo è agevole ricavare che oggetto di censura non è tanto la interpretazione data dalla sentenza gravata delle ricordate disposizioni, quanto piuttosto, la valutazione compiuta da quei giudici delle risultanze di causa);

– si sollecita, nella parte finale del terzo e del quarto motivo, una nuova valutazione delle risultanze di causa, senza, peraltro, che sia esposta la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si denunziano vizi della motivazione (il tutto a prescindere, dal considerare, da un lato, che la motivazione può essere, in un certo passaggio, omessa, o insufficiente o, ancora, contraddittoria, ma non contemporaneamente omessa, insufficiente e contraddittoria, dall’altro, che il motivo di ricorso per cassazione non il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere – a pena di inammissibilita in difetto di loro specifica indicazione – carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso – condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 1.300,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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