Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19463 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26201/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 10, presso Io studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO MARCHI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 25/02/2014, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con l’unico motivo si deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per non avere la C.T.R. considerato che nello svolgimento dell’attività di “pediatra di base in convenzione con il Servizio Sanitario nazionale” la contribuente si avvaleva “di una dipendente” addetta al “servizio ausiliario di portineria, ricevimento e pulizia, per un paio di ore al giorno”, circostanza questa che doveva invece far ritenere “pacificamente che la sua attività professionale fosse dotata di autonomia organizzativa”.

2. Il ricorso – ammissibile perchè tempestivamente notificato presso il domicilio eletto dall’intimata, stante la sospensione feriale dei termini – è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata risulta conforme ai principi fissati da Cass. s.u. 10 maggio 2016, a 9451, in base ai quali: A) “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di citi all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”; B) “il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per (esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; C) detto presupposto ricorre ove il lavoro altrui “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; D) “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

3. I giudici d’appello hanno infatti valorizzato sia le peculiari caratteristiche della cd. “medicina di gruppo” e la modesta entità degli ammortamenti e dei valori dei cespiti ammortizzabili (profili però non in contestazione in questa sede), sia la presenza di un’unica dipendente, svolgente mansioni meramente esecutive ed ausiliarie, tale da non integrare l’apporto di “una professionista sanitaria che possa in qualche modo potenziare ed ampliare le prestazioni offerte dalla contribuente”.

4. Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite, essendo recente la pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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