Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19463 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19463 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22644-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,
GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/07/2018

FALCIGLIA BENEDETTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO MARIA MELA;

– controricorrente –

CALTANISSETTA, depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.6.2016, la Corte d’appello di
Caltanissetta ha dichiarato l’ing. Benedetto Falciglia non tenuto
all’iscrizione alla gestione separata INPS in relazione all’attività liberoprofessionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro
dipendente per la quale risulta iscritto presso altra gestione assicurativa
obbligatoria;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo due motivi di censura, cui ha resistito l’ing. Benedetto
Falciglia con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’oggetto del contendere concerne l’obbligo di iscriversi alla
gestione separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti iscritti ad

altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi
all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo

Ric. 2016 n. 22644 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

avverso la sentenza n. 179/2016 della CORTE D’APPELLO di

integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non
segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio;
che trattasi di questione già decisa da questa Corte con sentenza n. 30344
del 2017, con la quale si è statuito nel senso della sussistenza dell’obbligo
in discorso;

civile (Lavoro) di questa Corte, unitamente ad altre concernenti
l’iscrizione alla gestione separata di altri professionisti non tenuti
all’iscrizione presso la cassa di previdenza dell’ordine cui sono iscritti;
che appare opportuno che la IV sezione si pronunci nuovamente
sull’orientamento espresso con la citata pronuncia n. 30344 del 2017,
stanti le possibili refluenze dei principi ivi affermati in ordine al più
generale problema dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti
gestori delle forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. coni. n. 111/2011);
che, pertanto, non sussistendo le condizioni per la definizione in camera
di consiglio, la causa va rimessa alla IV Sezione per la trattazione in
pubblica udienza;
P. Q. M.
La Corte rimette la causa alla IV sezione civile per la trattazione in

pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2018.
IL PRESIDENTE
Adriana Doronzo

che controversie analoghe alla presente pendono avanti alla IV Sezione

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