Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19462 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26180/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DRI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

FRANCESCO MANARESI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3332/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE STACCATA di BRESCIA, del 18/11/2013,

depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato MANARESI FRANCESCO, difensore del controricorrente,

il quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la C.T.R. ritenuto insussistente il presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione, sebbene fosse emerso che negli anni in questione il contribuente si era “avvalso dell’ausilio di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori”, in contrasto con il principio giurisprudenziale, di carattere generale – e quindi valevole anche per i “medici di base convenzionati con il Servizio sanitario nazionale” – per cui “il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.

2. Il motivo appare inammissibile, prima ancora che infondato, alla luce del recente approdo nomofilattico di questa Corte (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451), in base al quale: 1) “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzatd’; 1) “il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altruì; 3) quest’ultimo presupposto si intende integrato qualora il lavoro altrui “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 4) “costituisce onere dei contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

3. A tali principi risulta conforme la decisione impugnata, laddove valorizza che, “in base alla documentazione versata in causa (libro cespiti ammortizzabili, dichiarazioni dei redditi relative agli anni in accertamento, bilanci di verifica) l’appellato ha corrisposto, per le collaborazioni ricevute, compensi a terzi, di dipendenti e assimilati di modico ammontare e si è avvalso di beni strumentali di modico valore, in ogni caso di beni e servizi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività, ottemperando alle disposizioni normative imposte anche dagli accordi nazionali di categoria, elementi e dati tutti certi che rendono fondata la non sussistenza di una autonoma organizzazione, di cui si è avvalso il contribuente per l’esercizio della propria attività professionale”.

4. Si tratta invero di un accertamento in fatto che, come visto, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. s.u. n. 9451/16 cit.), sicchè il motivo appare inammissibile proprio perchè, sebbene proposto sub specie di violazione di legge, tradisce l’intento di una revisione del giudizio sull’esistenza di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, che però non è consentita in questa sede nemmeno per il tramite di censure motivazionali (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14).

5. In ogni caso, il principio di diritto propugnato con il ricorso è infondato, emergendo chiaramente dalla riferita pronunzia delle Sezioni Unite l’insufficienza del semplice avvalersi di “lavoro altrui” ad integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione, dovendo verificarsi che ciò avvenga “in modo non occasionale” cd oltre il limite di un apporto esecutivo, in modo tale che resti superato quel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, secondo l’id quod pleramque accidit. In questa prospettiva, la conforme valutazione dei giudici dei due gradi di merito trova riscontro anche nei dati e valori appositamente riportati a pagina 15 del controricorso.

6. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, essendo recente la pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensale spese tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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