Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19462 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 18/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

a margine del ricorso, dall’avv. Bongiorno Gallegra Antonino ed

elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Federico Mazzetti in Roma,

Piazza Capranica n. 78;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

e sul ricorso n. 4426/2006 R.G. proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Fiorino e

Umberto Dieci ed elett.te dom.to presso lo studio del secondo in

Roma, Via Oslavia n. 14;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 803/04,

depositata il 9 novembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

luglio 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente principale l’avv. Antonino BONGIORNO

GALLEGRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito di un più complesso contenzioso, iniziato nel 1982, il sig. G.G., socio accomandante della BE.SA.SUB. s.a.s. di B.S., dichiarata fallita unitamente a quest’ultimo (e, successivamente, ad altro socio accomandante ingeritosi nella gestione, sig. C.G.), esperì, in via riconvenzionale, azione di regresso nei confronti del sig. S.L., ulteriore socio accomandante della medesima società, per il rimborso della quota su dì lui gravante delle passività societarie estinte da esso G., sul presupposto che anche lo S. si era ingerito nell’amministrazione della società, delle cui obbligazioni aveva quindi assunto la responsabilità illimitata, ai sensi dell’art. 2320 c.c., comma 1.

Il Tribunale di Chiavari rigettò la domanda riconvenzionale del G. sul rilievo del difetto di prova degli atti di ingerenza compiuti dallo S.. La Corte d’appello di Genova confermò, sul punto, la sentenza di primo grado.

Su ricorso del soccombente, questa Corte, con sentenza 7 novembre 1998, n. 11227, cassò la decisione di secondo grado per vizio di motivazione circa il compimento, da parte dello S., di atti gestori con riferimento ad attività eseguita dal medesimo in Kuwait e alla sottoscrizione di due vaglia cambiari rilasciati dalla società in favore del G..

Altra Sezione della medesima Corte di Genova, quale giudice di rinvio, ha quindi riformato la sentenza di primo grado e condannato lo S. al pagamento di Euro 88.941,53, oltre interessi, affermado:

che l’attività svolta dallo S. in Kuwait culminata nel conseguimento di una fideiussione bancaria rilasciata in favore della società il 7 luglio 1979 non aveva rilevanza ai sensi dell’art. 2320 c.c., essendo anteriore all’ingresso dello S. nella società stessa, avvenuto il successivo 17 luglio;

che invece integrava la fattispecie di cui al richiamato art. 2320 la sottoscrizione apposta dallo S. sui due vaglia cambiari “per” la società, unitamente al socio accomandatario e all’altro accomandante C.;

che alla medesima conclusione conduceva anche “un autonomo percorso motivazionale” basato sul compimento, sempre in Kuwait, di ulteriori attività gestorie, sia pure soltanto “interne” e non produttive in se stesse di effetti esterni;

che, ai fini della liquidazione del credito di rivalsa del G., l’importo da questi sborsato per la società era determinabile sulla base della documentazione prodotta dal medesimo confermata dalle testimonianza del B..

Il sig. S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, illustrati anche da memoria. Il sig. G. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si censura la statuizione che la sottoscrizione dei titoli cambiari da parte del ricorrente costituiva atto di ingerenza produttivo di responsabilità illimitata ai sensi dell’art. 2320 c.c., è inammissibile.

L’ingerenza e la conseguente responsabilità illimitata dello S., infatti, sono state espressamente affermate dalla Corte d’appello anche in base a un’autonoma ratio decidendi – il compimento di attività gestoria “interna” in Kuwait – che non è stata fatta oggetto di censura; sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, alla cassazione della decisione stessa (giurisp. costante: v., da ult., Cass. 389/2007, 10134/2004 e 1078/2003).

3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., e vizio di motivazione, si censura l’accertamento dell’ammontare degli esborsi effettuati dal G. per conto della società. Si premette che i giudici di rinvio sono giunti ad esso in base alla testimonianza del B., al quale erano stati mostrati assegni emessi dal G. ed aveva confermato che questi li aveva tratti in pagamento di debiti della società. Si lamenta, quindi, che i giudici non abbiano considerato, però, che alla data dell’escussione del teste, avvenuta il 30 settembre 1988, la difesa del G. aveva prodotto – il 29 novembre 1985 – solo parte degli assegni, mentre gli altri erano stati prodotti solo il 21 aprile 1989, il 19 ottobre 1990 e l’11 gennaio 1991 e ad essi, dunque, non poteva riferirsi la conferma del teste, e che tale conferma non poteva riferirsi agli assegni intestati al G. medesimo e non a terzi, nè ai documenti – pure prodotti dalla sua difesa e tenuti in considerazione dai giudici – che non consistevano in assegni.

3.1. – Il motivo è inammissibile per difetto di autosuffcienza, come puntualmente eccepito nel controricorso. Il ricorrente, infatti, non riproduce il testo dei documenti presi in considerazione erroneamente, a suo avviso, dai giudici di rinvio, ma si limita a richiamarli mediante l’indicazione della somma in essi indicata e del numero d’ordine che li contraddistinguerebbe in un elenco (presumibilmente redatto dalla difesa avversaria) nonchè, talvolta, del tipo dì documento (distinta, cambiale…) , nè precisa in quale circostanza (data, udienza) sìa stato prodotto ciascuno dei documenti richiamati. La conseguenza è che la decisione sul motivo non potrebbe essere presa da questa Corte se non riesaminando – il che però non le è consentito – gli atti del giudizio di merito.

4. – Il ricorso principale va quindi respinto.

Il ricorso incidentale condizionato (con cui si ripropone la tesi dell’ingerenza dello S. nella gestione della società mediante il procacciamento della fideiussione in Kuwait) è conseguentemente assorbito.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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