Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19462 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 18/09/2020), n.19462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27354/2014 R.G. proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avv. Lio Sambucci, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

Sezione staccata di Latina n. 3460/39/14, depositata il 22 maggio

2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 3460/39/14 del 22/05/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da S.F. avverso la sentenza n. 75/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, oltre alle corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento, di tipo analitico-induttivo, era stato emesso in ragione dell’applicazione dello studio di settore corrispondente all’attività esercitata dal contribuente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello osservando che: a) il contribuente non si era ingiustificatamente presentato in sede di contraddittorio preventivo, sicchè l’accertamento era stato legittimamente emesso sulla base del semplice scostamento dallo studio di settore; b) le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione del ricorrente non erano inficiate dalla richiesta dello stesso di fissazione di un nuovo appuntamento, richiesta pervenuta all’Agenzia delle entrate dopo la scadenza del termine concesso e non documentata; c) nel merito, risultava agli atti che il contribuente aveva indicato un margine operativo lordo sulle vendite inferiore ai minimi dichiarati da imprenditori svolgenti analoga attività e che il ricarico praticato sui costi non copriva le spese di gestione;

2. S.F. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso S.F. deduce: a) violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis e ss., conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, nonchè di alcune circolari ministeriali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

1.1. sotto il profilo della violazione di legge, il contribuente contesta la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, non essendo il termine fissato per la comparizione perentorio e ben potendo l’Amministrazione finanziaria spostarlo in considerazione della richiesta di differimento presentata dal contribuente;

1.2. sotto il profilo del vizio di motivazione, la sentenza della CTR non avrebbe verificato se l’Ufficio finanziario fosse nelle condizioni di aderire al rinvio richiesto dal contribuente prima della notificazione dell’avviso di accertamento, essendo incontestata la sussistenza dell’impedimento, peraltro documentato;

2. la complessa censura è infondata;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.” (Cass. S.U. n. 26635 del 18/12/2009; conf. Cass. n. 16545 del 20/06/2019; Cass. n. 27617 del 30/10/2018; Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 10047 del 16/05/2016; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 11633 del 15/05/2013; Cass. n. 22599 del 11/12/2012Cass. n. 12428 del 18/07/2012; Cass. n. 13594 del 04/06/2010; Cass. n. 12558 del 21/05/2010);

2.1.1. pertanto e per quanto interessa in questa sede: i) il contraddittorio con il contribuente costituisce un momento necessario ed indefettibile dell’accertamento a mezzo studi di settore, sicchè la sua mancanza determina la nullità dell’accertamento; ii) in caso di inerzia del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards indicati nello studio di settore ritenuto applicabile, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito;

2.2. nel caso di specie, la CTR ha accertato che il contribuente non è comparso nel giorno indicato dall’Ufficio (15/09/2009), chiedendo un rinvio, per motivi di salute, solo tre giorni dopo della scadenza del termine e non entro la data fissata per il contraddittorio, previa produzione della certificazione medica attestante il proprio stato di salute;

2.2.1. in buona sostanza, la CTR ha considerato ingiustificata la richiesta di rinvio del contraddittorio, sia perchè tardiva sia perchè non documentata;

2.3. tale affermazione in fatto non è correttamente aggredita dalla censura motivazionale formulata dal ricorrente, che non coglie la ratio decidendi;

2.3.1. invero, S.F. ha dedotto che la CTR non avrebbe preso posizione in ordine ad un fatto decisivo, vale a dire la possibilità per l’Ufficio di differire la comparizione delle parti in un momento successivo;

2.3.2. peraltro, la CTR ha affermato che la richiesta è tardiva e ingiustificata: tardiva, perchè depositata tre giorni dopo la scadenza del termine; ingiustificata, perchè il contribuente non ha documentato la mancata presentazione al contraddittorio, producendo idonea certificazione medica (il che significa che la circostanza è stata ritenuta dal giudice di appello contestata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che non ha neppure trascritto il documento che afferma di avere prodotto);

2.3.3. tali circostanze si collocano a monte della verifica in ordine alla possibilità per l’Ufficio di differire il contraddittorio e rendono la censura motivazionale inammissibile;

2.4. l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR rende inammissibile anche l’esame della censura di violazione di legge;

2.5. non è dubbio che il contraddittorio preventivo sia un momento indefettibile dell’accertamento, tuttavia, nel caso di specie, l’onere gravante sull’Ufficio è stato adempiuto, con la convocazione del contribuente cui ha fatto seguito la mancata comparizione dello stesso;

2.5.1. è vero che, a dispetto della tardività dell’istanza, l’Ufficio avrebbe comunque potuto differire il contraddittorio e darvi seguito prima della notifica dell’avviso di accertamento: invero, il termine indicato per la comparizione del contribuente non può dirsi previsto a pena di decadenza;

2.5.2. tuttavia, proprio per il principio di leale collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente richiamato in ricorso, il differimento del termine deve essere giustificato da valide ragioni e, nel caso di specie, la mancata comparizione è stata reputata ingiustificata dalla CTR;

3. con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

3.1. in buona sostanza, il ricorrente denuncia che la mancata concessione del differimento del contraddittorio per un ritardo di soli tre giorni nella formulazione della relativa istanza costituisce una chiara violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, principio puntualmente richiamato negli atti difensivi e mai preso in considerazione dall’Ufficio;

4. il motivo è infondato;

4.1. come già osservato in precedenza, le contestazioni del ricorrente muovono dalla circostanza che la richiesta di differimento presentata dal contribuente fosse giustificata, in ragione della mancata contestazione dell’Ufficio;

4.2. in realtà, la CTR ha accertato che la richiesta di differimento è ingiustificata e conseguentemente, a fronte di una richiesta priva di valide giustificazioni, proprio l’applicazione del principio di leale collaborazione impone che il differimento non venga concesso;

5. con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non, avendo il giudice d’appello preso in considerazione le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente e giustificative dello scostamento;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

6.2. nel caso di specie, la CTR ha motivato in ordine alle ragioni che giustificano la ripresa dell’Ufficio;

6.3. è vero che la motivazione non tiene conto delle prove dedotte da parte ricorrente, ma, da un lato, la ricorrente è venuta meno integralmente al suo onere di indicazione specifica delle stesse, non trascrivendo nè indicando specificamente gli atti e i documenti offerti a supporto; dall’altro, la motivazione della CTR potrebbe eventualmente ritenersi insufficiente e non già omessa: e, come più sopra rimarcato, il vizio di insufficiente motivazione non è più denunciabile in sede di legittimità;

7. in conclusione il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 38.674,58;

7.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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