Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19462 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7683/2014 R.G. proposto da:

Cooperativa Edilizia Fusaro a r.I., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Fierro Francesco;

– ricorrente –

contro

Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma Via Emilia 88 presso lo studio dell’avvocato

Vinti Stefano e rappresentato e difeso dall’avvocato Barone Valerio;

– controricorrente –

e contro

R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni D’Amico

e Carlo Branca;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 da Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 224/2013 pubblicata il 28-1-2013 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello principale proposto dal Comune di Bacoli e condannava il suddetto Comune in solido con la Cooperativa Fusaro a r.l. al pagamento in favore di R.L., a titolo di risarcimento per la perdita di proprietà dell’immobile per cui è causa, dell’importo di Euro 74.369,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati con i criteri e le decorrenze specificati nella motivazione della suddetta sentenza, compensando per un terzo le spese di lite del doppio grado e condannando il Comune di Bacoli e la Cooperativa Fusaro a r.l. al pagamento delle residue spese in favore della R.. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha dichiarato la responsabilità solidale della Cooperativa Fusaro, per avere la stessa dato causa all’occupazione illegittima ed eseguito la stessa, ed ha ritenuto generiche ed irrilevanti le eccezioni sollevate dalla Cooperativa di nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado anteriori alla notifica dell’atto riassuntivo dell’atto riassuntivo del 2005, rilevando che nel suddetto periodo non era stata svolta alcuna attività istruttoria e non era stato pregiudicato alcun diritto di difesa.

2. Avverso la citata sentenza la Cooperativa Fusaro a r.l. propone ricorso affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da R.L. e dal Comune di Bacoli. La parte ricorrente e il Comune di Bacoli hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la cooperativa ricorrente lamenta “Violazione applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 112 e 277 c.p.c.”. Denunzia il vizio di omessa pronuncia in ordine alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva, stante la mancata produzione dei titoli attestanti la proprietà del terreno, nonchè in ordine all’eccezione di mancanza di procura alla lite, per omessa indicazione dei riceventi il mandato nell’atto di riassunzione notificato alla Cooperativa.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che “il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito” (tra le tante Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018 e n. 1876/2018).

La cooperativa ricorrente prospetta questioni processuali di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, ma il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto. In ordine alle questioni processuali può invece profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal Giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2043,1703 e 1710 c.c.”. Ad avviso della ricorrente la valutazione dell’attività del delegato deve operarsi avuto riguardo alla normale diligenza dell’uomo della strada e del buon padre di famiglia e, all’epoca dell’esecuzione, gli atti amministrativi erano validi e legittimi, atteso che erano stati annullati dal giudice amministrativo solo nel 1997. Assume che sul delegato non possano ricadere con effetti negativi “decisioni giudiziarie postume rispetto all’esecuzione del mandato”, essendo quindi ravvisabile nella decisione impugnata quanto meno una carenza di motivazione sul punto.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (tra le tante Cass. n. 18612/2008 e S.U.n. 24397/2007, richiamate anche nella sentenza impugnata, Cass. n. 7198/2011 e n. 13294/2012), in base ai quali del fatto illecito integrato dall’occupazione appropriativa delle aree sono corresponsabili l’ente delegante e l’ente delegato, essendo onere di quest’ultimo non solo verificare la validità del titolo che costituisce la fonte della sua legittimazione, ma anche attivarsi affinchè la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità. In particolare, in una fattispecie analoga a quella in esame, è stato precisato che il fatto che l’opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera definitivamente il delegato da responsabilità, ricadendo su di lui l’onere di armonizzare l’attività amministrativa con l’attività materiale e l’onere di attivarsi nel senso indicato (Cass. n. 7198/2011 citata), rilevando, se del caso, la ripartizione di responsabilità tra espropriante e delegato solo nei rapporti interni tra gli stessi (Cass. n. 4817/2009).

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 1226 c.c.” Secondo la ricorrente la Corte d’appello aveva stabilito il valore di L.90.000 per mq. alla data del 31-12-1990 senza fornire adeguata motivazione e senza ausilio di una nuova CTU, ricorrendo a criteri equitativi e facendo riferimento a valori di immobili, edificabili come quello oggetto di causa e limitrofi ad esso, indicati in altre sentenze prodotte dalla stessa Cooperativa. La ricorrente afferma che l’apprezzamento della Corte di merito era da considerarsi non immune da vizi logici e giuridici, essendo invece necessario disporsi nuova consulenza tecnica d’ufficio.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La doglianza si risolve nell’impropria richiesta di una revisione della stima di mercato dei beni e, quindi, di un nuovo giudizio di merito, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

4. Con il quarto motivo lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 100,112 e 115 c.p.c. e agli artt. 2042 e 1703 c.c.”. Secondo la ricorrente poichè era stato corrisposto ai coloni del fondo, detentori del diritto di occupazione-possesso, l’importo di Euro 20.240 a titolo transattivo, non era dovuto alla R. il risarcimento per l’occupazione illegittima, competendo lo stesso solo al coltivatore diretto ex art. 2003 (pag. n. 12 ricorso), come statuito con la sentenza della Cassazione n. 1774/1999.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Poichè sulla questione non vi è accenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò fosse avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. n. 20694/2018).

La ricorrente non fornisce alcuna delle suddette allegazioni, sicchè la doglianza difetta di autosufficienza, come eccepito dalla controricorrente R..

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 90 c.p.c. e ss.”. Ad avviso della ricorrente l’attrice originaria era risultata integralmente soccombente in secondo grado e la Corte territoriale non ne aveva tenuto conto nella statuizione sulle spese di lite del doppio grado.

5.1. Il motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (da ultimo Cass. n. 9064/2018). La Corte territoriale si è attenuta al suesposto principio di diritto ed ha effettuato una valutazione globale ed unitaria, non per gradi di giudizio, della soccombenza.

6. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, come in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in Euro 5.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA