Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19462 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 23/02/2017, dep.03/08/2017),  n. 19462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10543/2016 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati EDORE CAMPAGNOLI e JURI MONDUCCI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore ad

negozia, P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato JADER RITROVATO;

– controricorrente –

e contro

D.D., TECNOLINEA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 439/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.F. convenne in giudizio D.D., la s.r.l. Tecnolinea e la Unopolsai Ass.ni, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale. Espose che, mentre stava camminando, veniva investito dalla macchina del convenuto che effettuava una manovra di retromarcia.

Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 21683/2011 rigettò la domanda attorea in quanto non provata.

2. La Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 439 del 3 marzo 2015 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S. per difetto di interesse.

3. Avverso tale pronunzia S.F. propone ricorso in Cassazione con un motivo.

3.1. Resiste con controricorso la UnipolSai s.p.a..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Non sono state depositate memorie.

4.1. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, reputa il Collegio che il ricorso sia inammissibile per una ragione diversa da quella indicata dalla proposta.

6. Con il primo ed unico motivo si duole il ricorrente che il giudice del merito abbia ritenuto che in sede di gravame l’appellante avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva attribuito alla sua stessa imprudente condotta (per aver percorso a piedi la strada in corrispondenza di una fila di auto parcheggiate) un’incidenza causale determinante nella produzione del sinistro ed ha escluso il diritto al risarcimento dei danni che egli avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2. Ha ritenuto poi che essendosi formato il giudicato sul punto, la pretesa risarcitoria non poteva essere accolta neppure se fosse stato fondato l’unico motivo di gravame proposto. Pertanto ha giudicato inammissibile l’appello per difetto di interesse.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

La sua illustrazione non rispetta l’art. 366 c.p.c., n. 6, là dove non indica se e dove la sentenza di primo grado sarebbe esaminabile in questo giudizio. La sua considerazione e, quindi, il suo esame sarebbe stato essenziale per valutare se effettivamente la medesima aveva avuto una doppia ratio decidendi, come ha detto la sentenza impugnata e se il motivo di appello, come sostiene parte ricorrente era idoneo, per quello che egli dice “carattere pregiudiziale”; ad attaccarle entrambe.

In ogni caso, il motivo non contiene alcuna attività assertiva idonea – secondo il criterio della specificità del motivo di ricorso – a dimostrare, sebbene a livello di mera allegazione, la prospettazione sostenuta circa la pregiudizialità fra le rationes decidendi che sarebbero state enunciate dal primo giudice. Pregiudizialità che, secondo parte ricorrente, avrebbe implicato che l’esercizio dell’impugnazione con l’appello contro la ratio pregiudicante avrebbe implicato la contestazione di quella pregiudicata.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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