Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19461 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26116/2014 proposto da:

D.B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliane in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 04/11/2013, depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VETTA;

udito l’Avvocato SCIANDONE ANTONIO, delega scritta dell’avvocato

PARENTI LUIGI, il quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la C.T.R., così come la C.T.P., fondato la sussistenza del presupposto impositivo ai fini Irap “sul criterio numerico”, imputando al contribuente “un’autonoma organizzazione per il solo fatto di avere a disposizione due o tre automobili”, senza considerare che questi, essendo un agente plurimandatario, utilizzava solo alternativamente una seconda auto.

2. Con il secondo mezzo si censura la “nullità della sentenza per mancanza di motivazione in violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, in quanto il giudice d’appello avrebbe in termini meramente apodittici escluso l’idoneità delle contestazioni svolte dal contribuente appellante ad inficiare la decisione di prime cure.

3. Il terzo mezzo attiene infine ad “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parli (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, con riguardo alle deduzioni svolte dall’appellante con riguardo “all’utilizzo alternativo del veicolo” ed alla “presunta eccessiva rilevanza dei costi afferenti la sua attività sui ricavi della stessa”.

4. I motivi non meritano accoglimento, alla luce del recente approdo nomofilattico di questa Corte (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451), in base al quale: 1) “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organtzzata”; 2) il requisito della autonoma organizzazione “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi firma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo tale che questo “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 3) “costituisce onere del contribuente dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; 4) l’accertamento del requisito della autonoma organizzazione “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

5. In primo luogo, non risultando la decisione impugnata in contrasto con i suddetti criteri, il primo motivo deve ritenersi inammissibile perchè, sotto la veste formale di una censura per violazione di legge, appare surrettiziamente diretto a conseguire una revisione del giudizio di merito – peraltro conforme in primo e secondo grado – circa l’esistenza di una autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap; revisione però non consentita in questa sede (ex Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14); come visto, tale principio è stato specificamente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di Irap, alla sola condizione che il relativo accertamento sia congruamente motivato (Cass. s.u. n. 9451/16 cit.), come si ritiene essere nel caso di specie, anche per le considerazioni che seguono.

6. Il secondo motivo è infatti palesemente infondato, poichè la motivazione della sentenza gravata non risulta nè inesistente, nè apparente, nè comunque affetta da un vizio tale da comportare la radicale sanzione di nullità invocata dal ricorrente, avendo il giudice d’appello puntualmente dato atto delle specifiche contestazioni mosse dall’appellante alla sentenza di prime cure – “A) l’assoluta mancanza di rappresentatività dell’incidenza dei costi (generici detratti sui ricavi; B) la valutazione della consistenza dei beni strumentali contestali, in ragione dell’utilizzo alternativo delle autovetture, conformemente alla prassi operativa degli agenti di commercio” – per poi ritenerle, nell’ambito della propria valutazione discrezionale del materiale istruttorio, inidonee “a dimostrare che D.B.L. svolgesse la propria professione con quel minimo di organizzazione ed in posizione di mero ausiliario dell’attività imprenditoriale altrui, tale da escludere l’assoggettamento dello stesso all’IRAP, in ragione appunto dell’entità dei costi afferenti le attività percentualmente assai rilevanti rispetto ai ricavi – dal 30,53 al 47,02% – ed al possesso di varie autovetture iscritte nel registro de cespiti ed utilizzate anche contestualmente”.

7. La stessa motivazione sopra trascritta rende evidente l’inconsistenza della terza censura motivazionale che – anche a prescindere dalla eccepita inammissibilità, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5 – risulta del tutto infondata, non essendo nemmeno predicabile l’omesso esame dei “fatti decisivi” dedotti.

a In conclusione, il ricorso va respinto; sussistono tuttavia giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese tra le parti, in quanto l’arresto nomofilattico chiarificatore è intervenuto solo di recente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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