Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19461 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COSTRUZIONI DEAN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore sig. D.A.C., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Gravante Antonio e

con lui elett.te dom.ta presso lo suo studio dell’avv. Biagio Bello

in Roma, Via Valtravaglia n. 6;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della GAVIMM G.B. INVEST s.p.a., in persona del curatore

dott. prof. P.D., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Stradolini Gennaro

e Carla Rizzo ed elett.te dom.to presso lo studio della seconda in

Roma, Via Anapo n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2577/2005,

depositata il 3 agosto 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il fallimento controricorrente l’avv. Carla Rizzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, respingendo il gravame della Costruzioni Dean s.r.l., ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento dell’azione revocatoria, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, esperita dal curatore del fallimento della Gavimm G.B. Invest s.p.a. in relazione ad atto di compravendita immobiliare.

La Costruzioni Dean ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui la curatela ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Nel controricorso si eccepisce l’invalidità della procura ad litem rilasciata dal ricorrente perchè apposta su foglio separato e non sull’ultimo foglio del ricorso, benchè tale foglio sia solo in minima parte occupato dalla scrittura.

1.1. – L’eccezione va respinta, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi; con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (Cass. 12332/2009).

2. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si critica la consulenza tecnica di ufficio, cui i giudici si sono rifatti nel decidere.

2.1. – Il motivo è inammissibile per due ragioni.

In primo luogo esso manca della chiara indicazione – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, nella specie applicabile ratione temporis – del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione renda la stessa inidonea a giustificare la decisione, indicazione da tradursi nella redazione di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto di cui al comma 1 del richiamato art. 366 bis) che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 20603/2007).

In secondo luogo le censure sono formulate con estrema genericità.

3. – Anche il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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