Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19461 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19461 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA

r
J

sul ricorso 25350-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI:, DELLA PREVIDENZ,\
SOCI ALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCI11A’

DI

C:\RTOIARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VI ;\
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CINTRALI dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EALANUELE DE
ROSI’„ CAUSI:i-TE MATANO, e ESTIA 11921 VITA SCIPLINO;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/07/2018

TRUCCO DEBORA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
\RB1;,RINI n.47, presso lo studio dell’avvocato ANG l ,0
PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
N1ARIA 1JCREZ11 TURCO, ARMANDO TURSI, SILVIA

– controricorrente avverso la sentenza n. 131/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO

IiRN\ND1 S.
RILEVATO
che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Genova ha
ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione
commercianti di cui all’art. 44, secondo comma, del D.L. n.
269/2003, conv. con modif. in legge. n. 326/2003, non includa la
posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività
direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei
produttori collegati ad agenti o subagenti.
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Inps
cui resiste con controricorso Debora Trucco;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ.;

Ric. 2016 n. 25350 sez. ML – ud. 04-04-2018
-2-

LUCANTONI;

i

CONSIDERATO
che

l’INPS nella memoria ha evidenziato, con riferimento ai

precedenti di questa Corte relativi a cause uguali alla presente e
richiamate dal relatore a sostegno della proposta di rigetto del
ricorso, ulteriori profili problematici, tra cui, in particolare:
la circostanza che, seguendo l’impostazione dettata dalle
sentenze n. 2279 e n. 1768 del 2018, si ammetterebbe
l’esistenza di un’attività lavorativa sfornita di un’obbligatoria e
corrispondente tutela previdenziale in quanto l’attività dei
produttori del IV gruppo non può che qualificarsi come un’attività
assicurativa o, quanto meno, un’attività ausiliaria rispetto a
quella assicurativa, produttiva di redditi cd. di impresa i quali alla luce dell’art. 2 , comma 26, della legge n. 335 del 1995,
dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ( rinumerato come art. 53 dal
d.Lgs. 12 dicembre 2012 n. 344) e dell’art. 55 d.P.R. n.
917/1986 – non possono essere iscritti alla gestione separata di
cui all’art. 2 comma 26 citato;
b) l’interpretazione del disposto dell’art. 44 , secondo comma, del
D.L. 30 settembre 2003 conv. con modificazioni nella legge 24
novembre 2003 n. 326 in quanto la circostanza che i rapporti
siano stati intrattenuti direttamente con la compagnia
assicuratrice, anziché con un agente della stessa, sarebbe
irrilevante,

sia

perché

il

contratto collettivo del

1939

sembrerebbe non escludere la sua applicabilità anche ai
produttori diretti della compagnia assicuratrice, sia perché
l’organizzazione interna che intenda darsi la compagnia non
potrebbe riverberare effetti sulla copertura previdenziale dei
produttori, oggetto di disciplina inderogabile di legge;
che, pertanto, appare opportuno rimettere la causa alla pubblica
udienza della sezione semplice;

Ric. 2016 n. 25350 sez. ML – ud. 04-04-2018
-3-

a)

P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla sezione semplice per la trattazione in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, in data 17 aprile
2018.

Dott. Adriana Doronzo

Il Presidente

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