Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19461 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 18/09/2020), n.19461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25827/2014 R.G. proposto da:

Vittoria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via G. Palumbo n. 26, presso la

E.P. s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Gaeta giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 3009/17/14, depositata il 21 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 3009/17/14 del 21/03/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Vittoria s.r.l. avverso la sentenza n. 490/30/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, oltre alle corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento, di tipo analitico-induttivo, era stato emesso in ragione della evidenziata antieconomicità di gestione dell’attività svolta dalla società contribuente (vendita al dettaglio di calzature);

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello della società contribuente osservando che: a) Vittoria s.r.l. aveva indicato un reddito incoerente con quello di esercizi commerciali della stessa tipologia e che si trovavano nelle medesime condizioni, incoerenza derivante dall’applicazione di una bassa percentuale di ricarico sul costo del venduto (trentanove per cento a fronte di ricarichi oscillanti tra il novanta e il cento per cento); b) tali elementi indiziari, unitamente alla mancata denuncia di fatti straordinari, quali furti o distruzione di merce, erano chiaro indice di evasione fiscale, perseguita con la diminuzione dell’utile di esercizio, indicato in misura tale da rendere antieconomica l’attività esercitata; c) le circostanze dedotte dalla società contribuente (uno dei soci era lavoratore dipendente, l’altro era in età avanzata) erano state già prese in considerazione in primo grado, attraverso la rideterminazione dei ricavi; d) poichè l’accertamento non era fondato sugli studi di settore, non vi era alcun obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo; e) l’atto impositivo era, altresì, congruamente motivato;

2. Vittoria s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Vittoria s.r.l. deduce l’illegittimità dell’accertamento per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10 e 12, e della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;

2. il motivo è infondato, ma la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso in ipotesi la necessità del contraddittorio preventivo, va corretta come segue;

2.1. da quanto emerge dai fatti di causa riportati in ricorso e dalla sentenza impugnata, l’Ufficio ha proceduto “a tavolino” ad accertamento analitico-induttivo nei confronti della società ricorrente, contestandogli, in buona sostanza, l’antieconomicità della gestione e rideterminando i ricavi in base ad una percentuale di ricarico diversa e superiore rispetto a quella applicata in concreto dall’imprenditore;

2.2. trattasi, pertanto, di accertamento svolto ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e non sulla base degli studi di settore, sicchè non trovano applicazione (e, per il vero, non sono state nemmeno richiamate) le disposizioni relative a tale tipo di accertamento (D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis e ss. conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427), e al contraddittorio preventivo obbligatorio dalle stesse previsto;

2.3. improprio è, peraltro, anche il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, tenuto conto che trattasi, per stessa ammissione del ricorrente e come già evidenziato, di accertamento effettuato “a tavolino” sulla base delle dichiarazioni e della contabilità aziendale, senza previa redazione di un processo verbale di constatazione, mentre le garanzie procedimentali previste dalla disposizione richiamata riguardano unicamente gli accertamenti effettuati presso la sede dell’impresa (Cass. n. 24636 del 19/10/2017; si vedano anche Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015; Cass. n. 701 del 15/01/2019);

2.4. per il resto, come evidenziato dalla S.C., “l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass. S.U. n. 24823 del 2015, cit.; conf. Cass. n. 11560 del 11/05/2018; Cass. n. 27421 del 29/10/2018);

2.5. ne consegue che, per quanto riguarda l’accertamento relativo ad imposte dirette ed IRAP, non c’è alcun obbligo generalizzato di contraddittorio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente;

2.6. per l’IVA, invece, trattandosi di tributo cd. “armonizzato”, il contraddittorio è obbligatorio, come osservato dalle Sezioni Unite, in conformità al consolidato orientamento della Corte di giustizia della UE cui ha fatto riferimento anche la ricorrente, ma il contribuente deve assolvere all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede, così da dimostrare di non avere proposto una opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza);

2.6.1. nel caso di specie, detto onere non è stato assolto, essendosi Vittoria s.r.l. limitata a denunciare la astratta violazione del proprio diritto di difesa;

3. con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce, rispettivamente, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e la violazione e la falsa applicazione del medesimo D.P.R., art. 39, comma 1, lett. d), nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

3.1. in buona sostanza, la società contribuente lamenta il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, non supportato da indizi gravi, precisi e concordanti e non sufficientemente motivato sulla base della percentuale di ricarico applicata;

4. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vertendo su questioni similari; sono infondati;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, sicchè “l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n. 27804 del 31/10/2018; Cass. n. 14068 del 20/06/2014; Cass. n. 951 del 16/01/2009);

4.2. nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria, per come riportato nell’avviso di accertamento e anche nella sentenza impugnata, ha contestato al contribuente l’antieconomicità della gestione, evincendo la stessa da una serie di elementi indiziari: a) l’avere realizzato, rispetto ai costi sostenuti, un ricavo esiguo, in applicazione di una percentuale di ricarico del trentanove per cento circa, così come avvenuto anche per altre annualità; b) tale modesta redditività non si giustifica in relazione alla collocazione dell’esercizio commerciale (via (OMISSIS), zona centralissima della città di (OMISSIS)); c) la percentuale di ricarico, rispetto a quella media rilevata per aziende similari, che si aggira tra il novanta e il cento per cento, è di gran lunga inferiore; d) neon si sono registrati eventi straordinari idonei a incidere sul reddito;

4.3. quanto, poi, alla percentuale di ricarico, nell’avviso di accertamento è applicata quella del cinquanta per cento, coerente con lo studio di settore e “individuata in soggetti esercenti la medesima attività della società, ed in analoghe condizioni di tipologia di merce ceduta e collocazione territoriale”;

4.4. indipendentemente da una verifica in loco, si tratta sicuramente di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (anche con riferimento alla percentuale di ricarico applicata, di cui l’Amministrazione finanziaria dà una compiuta giustificazione), idonei a supportare, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la motivazione dell’avviso di accertamento e a determinare l’inversione dell’onere probatorio concernente la regolarità della propria attività e l’insussistenza della contestata evasione;

4.5. si noti che, ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento e come precedentemente chiarito, è sufficiente l’indicazione di elementi indiziari indicativi dell’antieconomicità della gestione, spettando poi al contribuente, in sede di merito, contestare e comprovare la effettiva irrilevanza di tali indici presuntivi: cosa che, in ipotesi, non risulta essere stato fatto, come puntualmente evidenziato dalla CTR con affermazione, sul punto, non specificamente censurata;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate;

5.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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