Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19461 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6678/2014 R.G. proposto da:

Comune di Ascoli Piceno, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 82 presso lo studio

dell’avvocato Bassi Stefano e rappresentato e difeso dagli avvocati

Iacoboni Lucia e Tosti Sabrina;

– ricorrente –

contro

E.G., elettivamente domiciliata in Roma Via Tacito 64

presso lo studio dell’avvocato Culla Giovanni che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cesari Emidio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 da Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 643/2013 pubblicata l’8-10-2013, la Corte d’Appello di Ancona, pronunciando in unico grado, determinava in Euro 44.825,00 l’indennità di esproprio per le aree non edificabili e in Euro 61.875,00 l’indennità di esproprio per le aree edificabili dovute a E.G. dal Comune di Ascoli Piceno, oltre interessi legali sulla differenza tra le predette somme e quelle già versate, e ordinava al suddetto Comune il deposito della somma risultante dalla predetta differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti. La Corte d’appello di Ancona determinava le indennità oggetto di causa in conformità al calcolo di valore di mercato effettuato dal CTU in base al sistema della comparazione riferito alla data del decreto di esproprio, in relazione alle aree edificabili. Per le aree non edificabili i Giudici d’appello riconoscevano il valore di Euro 22/mq. stimato in via definitiva dal Comune, in luogo di quello inferiore (Euro 10/mq.) indicato dal CTU, non avendo il Comune, convenuto in opposizione, proposto domanda riconvenzionale.

2. Avverso questa sentenza, il Comune di Ascoli Piceno propone ricorso, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da E.G.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il Comune lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 16 – 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 Mancata decurtazione del costo delle opere di urbanizzazione”. Il ricorrente adduce che la valutazione del valore dei beni ablati è stata effettuata senza tener conto del loro potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli urbanistici vigenti nei diversi territori, in base a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 348/2007. Ad avviso dell’Ente ricorrente la Corte territoriale non ha indicato il criterio di calcolo adottato e le norme applicabili alla fattispecie e non ha decurtato i costi delle opere di urbanizzazione, la cui realizzazione era stata accertata dal CTU. Richiama, a sostegno della doglianza, le risultanze dell’indagine peritale espletata in altro giudizio pendente avanti alla Corte d’appello di Ancona.

2. Con il secondo motivo il Comune lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – Omessa motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Mancata riduzione del 25%”. Il procedimento di espropriazione era ancora in corso quando erano entrate in vigore le modifiche normative apportate al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, e nella fattispecie i terreni espropriati erano compresi nel P.I.P., che deve considerarsi strumento di politica economica.

3. Con il terzo motivo il Comune denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 45 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 25 e 26 e L. n. 865 del 1971, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Accettazione indennità”. Assume il ricorrente che la Corte d’appello ha ignorato la circostanza che la E. aveva accettato l’indennità di espropriazione offerta dal Comune per il lotto assegnato, dato che aveva stipulato con l’Ente la convenzione urbanistica rep. 6457 del 23-5-2002, accettando gli importi degli espropri quantificati in Euro 15,49/mq., ed aveva inviato la nota del 30-11-2005 prot. 67976 con la quale dichiarava di accettare per il lotto assegnato l’indennità come sopra quantificata, come da doc. n. 7 allegato alla ctp del Comune.

4. Con il quarto motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Determinazione dell’indennità relativa alle aree non edificabili in misura superiore a quella calcolata dal CTU”. il Comune evidenzia che la stima effettuata in sede amministrativa (Euro 22/mq.) non era superiore a quella effettuata dal CTU, avendo l’Ente applicato un valore di indennità unitario, mentre il consulente d’ufficio aveva quantificato l’indennità in maniera diversa in ragione della tipologia delle aree. Richiama le sentenze di questa Corte n. 2329/2012 e 2787/2009 e sostiene che la sentenza impugnata non abbia fatto applicazione dei principi di diritto di cui alle citate pronunce di legittimità.

5. Con il quinto motivo l’Ente lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.- Omessa motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Erronea determinazione del sistema di calcolo con riferimento a parametro inconferente”. Deduce che la valutazione dei beni era stata determinata dal CTU con riferimento al valore di un’area diversa da quella espropriata ricompresa in un PRG – Piano territoriale di Coordinamento del Nucleo Industriale ex Cassa del Mezzogiorno – totalmente estraneo rispetto a quello per cui è causa – P.I.P. zona Battente – e distante circa 1,5 Km. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non aveva determinato il valore delle aree ablate facendo applicazione delle norme indicate in rubrica e non aveva tenuto conto delle caratteristiche concrete dei beni, che, in quanto facenti parte del PIP zona Battente, erano state espropriate per intero ad un prezzo uniforme, urbanizzate dal Comune con il contributo di 1,5 miliardi di lire a carico del “Patto Territoriale” e cedute poi agli assegnatari dietro corrispettivo del costi sostenuti in tale operazione.

6. Il primo motivo è infondato.

6.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che “In tema di espropriazione per pubblica utilità di terreni edificabili inseriti in un piano di insediamenti produttivi (PIP), la questione della detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo assume rilevanza esclusivamente se la valutazione sia stata effettuata applicando il metodo analitico – ricostruttivo che è volto a determinare il valore di trasformazione dell’area espropriata, mentre non rileva se la stima sia stata effettuata applicando il metodo sintetico – comparativo, che si avvale di indicazioni di mercato concernenti il prezzo pagato per immobili omogenei” (Cass. ord.n. 15693/2018).

Posto che la scelta del criterio di stima è rimessa al Giudice di merito (Cass. n. 6243/2016), nel caso di specie la Corte territoriale ha adottato il metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee. Pertanto non è rilevante, nella fattispecie, la questione degli oneri di urbanizzazione, essendo ininfluente la determinazione del costo di trasformazione del terreno e, quindi, del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, dati, questi ultimi, attinenti alla stima mediante metodo analitico-ricostruttivo.

7. Il secondo motivo è infondato.

7.1. I procedimenti di espropriazione non erano più in corso 1-2008, quando sono entrate in vigore le modifiche normative apportate al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, atteso che i tre decreti di esproprio opposti, emessi a conclusione dei suddetti procedimenti, sono il n. 18 del 10-6-2006, il n. 24 del 10-7-2006 e il n. 12 del 31-8-2007.

Peraltro, secondo costante orientamento di questa Corte, il P.I.P., nel quale erano compresi i terreni espropriati, non si configura come intervento di riforma economico-sociale che giustifichi la riduzione del 25% prevista dalla citata norma, dovendo esso riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass. n. 1621/2016, in relazione a un p.e.e.p.; n. 13252/2013, in relazione a un p.i.p.).

8. Il terzo motivo è inammissibile.

8.1. Il Comune ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, della circostanza che la E. aveva accettato l’indennità di espropriazione offerta dal Comune per il lotto assegnato, dato che aveva stipulato con l’Ente la convenzione urbanistica rep. 6457 del 23-5-2002, accettando gli importi degli espropri quantificati in Euro 15,49/mq., ed aveva inviato la nota del 30-11-2005 prot. 67976 con la quale dichiarava di accettare per il lotto assegnato l’indennità come sopra quantificata, come da doc. n. 7 allegato alla ctp del Comune.

La doglianza difetta di specificità, non avendo il ricorrente precisato a quali aree o particelle la convenzione suddetta si riferisca, considerato, peraltro, che sono tre i decreti di espropriazione opposti.

La controricorrente assume trattarsi di aree diverse da quelle oggetto del contendere e contesta di aver mai accettato, per queste ultime, l’indennità offerta, come effettivamente si evince considerando che il primo decreto di esproprio, con la proposta della definitiva indennità (così pag. n. 2 controricorso E.), è datato 10-6-2006, ossia è di data successiva alla nota richiamata dal ricorrente.

Neppure il Comune indica in quale atto difensivo la circostanza sia stata allegata, limitandosi a richiamare il docomma 7 allegato alla consulenza del proprio consulente di parte.

9. il quarto motivo non merita accoglimento.

9.1. Questa Corte ha affermato, con un orientamento recentemente consolidatosi e a cui il collegio intende dare continuità, che “in materia di espropriazione per pubblica utilità, il principio per cui il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il “quantum” dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, va coordinato con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell’espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale” (da ultimo Cass. n. 11503/2014, in ipotesi di rideterminazione della stima definitiva da parte della Commissione Provinciale Espropri, e Cass. n. 23674/2017).

9.2. La Corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto suesposti ed ha ritenuto di non poter riconoscere, per le aree non edificabili, il valore indicato dal CTU perchè inferiore a quello stimato in via amministrativa, in assenza di domanda riconvenzionale del Comune.

10. il quinto motivo è inammissibile.

10.1. L’Ente ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dei parametri normativi indicati nella rubrica del motivo, nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia preso in esame, a fini comparativi, beni situati in zone limitrofe non aventi caratteristiche simili a quelli espropriati, senza tenere conto delle caratteristiche concrete di questi ultimi.

La doglianza si risolve nell’impropria richiesta di una revisione della stima di mercato dei beni espropriati e, quindi, di un nuovo giudizio di merito, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

11. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

12. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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