Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19461 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 23/02/2017, dep.03/08/2017),  n. 19461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10360-2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

BRANDI BISOGNI;

– ricorrente –

contro

D.G., AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2961/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Ricorre per cassazione con due motivi, C.C. avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che in accoglimento dell’appello di D.G. riformava la sentenza del giudice di pace di Castellamare di Stabia.

2. D.G. e Axa Ass.ni intimate non svolgono attività difensiva.

3. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Non sono state depositate memorie.

4.1. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene detta proposta nel senso della inammissibilità, sebbene per una ragione preliminare.

6. Si duole il ricorrente con i due motivi di ricorso della erronea valutazione delle risultanze processuali e della contraddittoria motivazione della sentenza. Senonchè l’illustrazione dei motivi non è preceduta da alcuna esposizione del fatto.

E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa che non possono ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi (Cass. 22860/2014).

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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