Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19460 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19460 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 14594-2017 proposto da:
TURISMO FRATARC ANGELI COCCO DI COCCO
FRATARCANGELI VINCENZINA & C. SAS, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ARCHIMEDE 10, presso lo studio dell’avvocato VIVIANA
CALLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE DE
GIROLAMO;
– ricorrente contro
ROSSI GRAZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
D’URBANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALDO BASILE;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 2050/2017 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 07/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

che con sentenza del 7 aprile 2017, la Corte d’Appello di Roma, in sede
di reclamo ex art. 1, comma 54, 1. n. 92/2012, confermava la decisione
resa dal Tribunale di Velletri ed accoglieva la domanda proposta da
Graziano Rossi nei confronti della Turismo Fratarcangeli Cocco di
Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s., avente ad oggetto la
declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per
successive varie inadempienze, sancendo, ai sensi del novellato art. 18,
comma 4, 1. n. 300/1970, il diritto del Rossi alla reintegra nel posto di
lavoro ed al risarcimento del danno nel limite di 12 mensilità ;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
provato soltanto il primo degli addebiti contestati, peraltro, tale da
legittimare, in base al codice disciplinare di cui al CCNL, l’irrogazione di
una mera sanzione conservativa, derivandone la dichiarata illegittimità e
l’applicazione dell’indicato regime sanzionatorio;
per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Rossi;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
che la Società ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità
Ric. 2017 n. 14594 sez. ML – ud. 18-04-2018
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RILEVATO

dell’impugnata sentenza, lamenta a carico della Corte territoriale
l’essersi questa pronunziata non in conformità al principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver espresso il giudizio in
ordine alla gravità di una delle mancanze addebitate sulla base di una
formulazione testuale della contestazione non coincidente con quella

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 594 e 595 c.p. e dell’art. 66 del CCNL per gli
autoferrotranvieri, la Società ricorrente, lamenta la non conformità a
diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale con riguardo
alla medesima mancanza di cui al primo motivo, concernente la reazione
del ricorrente all’ordine impartitogli di effettuare la prestazione di lavoro
straordinario richiestagli, per il quale le espressioni utilizzate
nell’occasione non rivestissero carattere ingiurioso e diffamatorio e non
fossero, perciò tali da legittimare, in coerenza con il disposto
dell’indicata norma collettiva, l’applicazione della sanzione espulsiva;
che il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è
prospettata nel terzo motivo in relazione alla mancata considerazione
del dato emerso in sede istruttoria relativo al non effettuato rientro in
sede al termine del turno mattutino e dunque dell’effettività di quanto
contestato circa l’appropriazione non autorizzata del mezzo, idonea, se
considerata congiuntamente alla mancanza dalla Corte territoriale
ritenuta provata, a legittimare l’irrogata sanzione espulsiva;
che il primo motivo, anche a prescindere dall’erroneità del vizio indicato
che, lungi dal poter essere identificato nell’inosservanza del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, può semmai ricondursi alla
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché il secondo
motivo, la cui stretta connessione, ne consente la trattazione congiunta,
devono ritenersi inammissibili, non incidendo il riferimento, in luogo
Ric. 2017 n. 14594 sez. ML – ud. 18-04-2018
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risultante dall’originale della stessa;

dell’espressione effettivamente utilizzata e riportata nella contestazione,
di altra espressione che, nella sua pari volgarità, risulta del tutto
equivalente sul piano della pesantezza dell’apprezzamento e del
significato spregiativo del soggetto cui è affiancato, sulla valutazione,
corretta sul piano logico e giuridico, operata dalla Corte territoriale nel

CCNL per gli auto ferrotranvieri, che legittima l’irrogazione della
sanzione espulsiva laddove gli apprezzamenti offensivi, espressamente
considerati alla lett. F) della predetta disposizione passibili della sanzione
massima della sospensione per giorni 4, si concretino in minacce ed
ingiurie gravi nei confronti dei superiori;
che parimenti inammissibile si rivela il terzo motivo atteso che, a fronte
del difetto di specifica censura relativamente alle conclusioni cui la Corte
territoriale perviene, all’esito dell’accertamento istruttorio, questa volta
condotto in piena aderenza al contenuto della contestazione sul punto
elevata, nel senso dell’assenza di prova dell’addebitato uso personale del
mezzo aziendale, dell’irreperibilità del lavoratore dovuta allo
spegnimento del telefono cellulare e della reazione stizzosa imputatagli
allorché è stato richiesto di spiegazioni circa il mancato rientro in sede al
termine del turno, conclusioni da cui la Corte territoriale ha fatto
discendere l’inconfigurabilità stessa del fatto contestato, non può
rilevare il tentativo del ricorrente di valorizzare la materialità del fatto,
comunque verificatosi, del mancato rientro in sede al termine del turno
con trattenimento del mezzo, addirittura adducendo l’irrilevanza di
circostanze che ne attestavano la scusabilità, ai fini del giudizio, a quel
punto necessariamente cumulativo e sottratto alle strettoie della
disciplina collettiva, di proporzionalità della sanzione;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;
Ric. 2017 n. 14594 sez. ML – ud. 18-04-2018
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senso di escludere la sua riconducibilità all’art. 66, comma 4, lett. A) del

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in

generali al 15% ed altri accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
Il Presidente

euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese

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