Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19460 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 18/09/2020), n.19460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11216/2014 R.G. proposto da:

D.S.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Pieve di

Cadore n. 30, villino 56/58, presso lo studio dell’avv. Vincenzo

Ussani d’Escobar, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Coppola

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 393/15/13, depositata il 30 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 393/15/13 del 30/10/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da D.S.V. avverso la sentenza n. 24/28/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008, oltre alle corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento, di tipo analitico-induttivo, era stato emesso sul presupposto della antieconomicità dell’attività commerciale svolta dal contribuente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello del contribuente osservando che: a) gli indizi raccolti dall’Ufficio, pur costituendo delle mere presunzioni, “ben possono fondare l’accertamento quando non risultino contestate con elementi certi e riscontrabili”; b) nel caso di specie, le eccezioni sollevate dall’appellante apparivano “del tutto generiche nel loro riferimento ad una notoria crisi economica che parte proprio dall’anno 2008” e non mettevano in discussione le “incongruità rilevate dall’ufficio accertatore (ricavi modesti, incongruità con gli studi di settore prolungata negli anni -2005-2009-, dipendenti che percepiscono redditi maggiori dell’imprenditore)”; c) l’imprenditore non aveva “spiegato in alcun modo le cause dell’andamento economico e dell’incongruità del risultato di esercizio”, nè rilevava la circostanza che le scritture contabili erano formalmente regolarmente tenute;

2. D.S.V. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso D.S.V. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il giudice di appello pronunciato sulla questione pregiudiziale, sollevata nei gradi di merito e relativa al mancato espletamento del contraddittorio preventivo;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando il difetto di contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente;

3. i due motivi, che possono essere unitariamente esaminati, sono inammissibili e, comunque, infondati;

3.1. in primo luogo, va evidenziato con riferimento al primo motivo che “affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013);

3.2. nel caso di specie, la ricorrente riporta solo genericamente il motivo proposto in sede di merito – “a) mancanza di motivazione dell’avviso privo degli elementi essenziali (di diritto e di fatto) alla base della decisione finale adottata in violazione del suo diritto di difesa” con riferimento al giudizio di primo grado, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, con riferimento al giudizio di appello” – senza una puntuale trascrizione dello stesso;

3.3. poichè nemmeno la sentenza della CTR riporta il contenuto del motivo di appello che sarebbe stato proposto dal contribuente, la censura deve ritenersi inammissibile;

3.4. analoga statuizione deve essere pronunciata riguardo al secondo motivo, in quanto la ricorrente intende esaminare nel merito una questione che, per sua stessa ammissione, la CTR non ha affrontato;

3.5. in ogni caso, vale la pena di segnalare l’infondatezza, anche nel merito, dei due motivi;

3.6. da quanto emerge dai fatti di causa riportati in ricorso e dalla sentenza impugnata, l’Ufficio ha proceduto “a tavolino” ad accertamento analitico-induttivo nei confronti del ricorrente, contestandogli, in buona sostanza, l’antieconomicità della gestione e rideterminando i ricavi in base ad una percentuale di ricarico diversa e superiore rispetto a quella applicata all’imprenditore;

3.7. trattasi di accertamento svolto ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e non sulla base degli studi di settore, sicchè è ultroneo qualsiasi richiamo al contraddittorio preventivo previsto per tale ultima forma di accertamento;

3.8. improprio è altresì il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, tenuto conto che trattasi, per stessa ammissione del ricorrente, di accertamento effettuato “a tavolino” sulla base della contabilità aziendale, mentre le garanzie procedimentali previste dalla disposizione richiamata riguardano unicamente gli accertamenti effettuati presso la sede dell’impresa (Cass. n. 24636 del 19/10/2017; si vedano anche Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015; Cass. n. 701 del 15/01/2019);

3.9. per il resto, come evidenziato dalla S.C., “l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass. S.U. n. 24823 del 2015, cit.; conf. Cass. n. 11560 del 11/05/2018; Cass. n. 27421 del 29/10/2018);

3.10. ne consegue che, per quanto riguarda l’accertamento relativo ad imposte dirette ed IRAP, non c’è alcun obbligo generalizzato di contraddittorio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente;

3.11. per l’IVA, invece, trattandosi di tributo cd. “armonizzato”, il contraddittorio è obbligatorio, come osservato dalle Sezioni Unite in conformità al consolidato orientamento della Corte di giustizia della UE cui fa riferimento anche il ricorrente, ma il contribuente deve assolvere all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede, così da dimostrare di non avere proposto una opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza);

3.11.1. nel caso di specie, detto onere non è stato assolto, essendosi il contribuente limitato a denunciare la astratta violazione del proprio diritto di difesa;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della legittimità dell’accertamento, la semplice denuncia dell’antieconomicità della gestione, sebbene detta antieconomicità sarebbe emersa solo dal confronto tra i dati dichiarati e quelli desunti dagli studi di settore, senza il supporto di riscontri diretti e senza il previo contraddittorio con il contribuente;

5. il motivo è infondato;

5.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, sicchè “l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n. 27804 del 31/10/2018; Cass. n. 14068 del 20/06/2014; Cass. n. 951 del 16/01/2009);

5.2. nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria, per come riportato nell’avviso di accertamento e anche nella sentenza impugnata, ha contestato al contribuente l’antieconomicità della gestione, evincendo la stessa da una serie di elementi indiziari: a) la non congruità dei ricavi con gli studi di settore relativi agli anni 20052009; b) la esiguità della percentuale di ricarico, rispetto a quella media del settore di appartenenza; c) la scarsa redditività dell’impresa, tenuto conto che l’imprenditore guadagna meno dei dipendenti;

5.3. orbene, indipendentemente da una verifica in loco, si tratta sicuramente di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a supportare, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la motivazione dell’avviso di accertamento e a determinare l’inversione dell’onere probatorio in ordine alla regolarità della propria attività e all’insussistenza della contestata evasione;

5.4. in proposito, gli elementi offerti in giudizio dal contribuente sono stati ritenuti dalla CTR generici e inidonei ad infirmare l’accertamento, con valutazione che attiene al merito della controversia e non già al profilo denunciato, involgente la legittimità della procedura di accertamento induttivo;

5.5. quanto, poi, alla denunciata assenza di contraddittorio preventivo, valgono le considerazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso, del quale la presente censura è ampiamente ripetitiva;

6. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 44.989,00;

6.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

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