Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19460 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28215/2014 proposto da:

Comune di Frattamaggiore, elettivamente domiciliato in Roma Via Della

Balduina 120/5 presso lo studio dell’avvocato Auletta Ferruccio che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Damiano Francesco;

– ricorrente –

contro

C.A., D.G.L. in proprio e nella qualità di

procuratore speciale di G.C., P.G. quale

procuratore speciale di F.G. e P.P.,

elettivamente domiciliati in Roma Via Sesto Rufo 23 presso lo studio

dell’avvocato Moscarini Lucio Valerio che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Fimmanò Domenico e Russo Simeone;

– controricorrente incidentale –

e contro

Cooperativa Edilizia Parco Dei Fiori Srl In Liquidazione, Regione

Campania e N.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2687/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5039 del 2010 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da D.G.C., C.A., N.G., D.G.L., P.G., quale procuratore speciale dei coniugi P.P. e F.G., avente ad oggetto il risarcimento dei danni relativi all’illecita occupazione e trasformazione di terreni di loro proprietà nei confronti del Comune di Frattamaggiore, della Cooperativa Edilizia Parco dei Fiori a r.l. e della Regione Campania, ritenendo che fra le parti dovesse operare con efficacia di giudicato la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 761 del 30 marzo 1992, con la quale, in relazione alla medesima vicenda espropriativa, era stata determinata l’indennità di espropriazione, non potendosi, pertanto, tener conto, di una successiva decisione del giudice amministrativo che aveva annullato gli atti inerenti alla dichiarazione di pubblica utilità.

2. Con la sentenza n. 3365, depositata in data 19 ottobre 2012 la Corte di appello di Napoli, non definitivamente pronunciando, dichiarata improponibile l’impugnazione nei confronti della Coop. Edilizia, ha affermato l’ammissibilità dell’azione risarcitoria, non preclusa dalla precedente decisione avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione, ed ha ribadito la sussistenza della legittimazione passiva del Comune di Frattamaggiore, disponendo con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento.

3. Con la sentenza n. 2687/2014 pubblicata il 12-6-2014 la Corte d’appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto da D.G.C., C.A., N.G., D.G.L., P.G., quale procuratore speciale dei coniugi P.P. e F.G., e condannava il Comune di Frattamaggiore al pagamento in favore dei suindicati appellanti delle somme indicate nella citata sentenza definitiva, negli importi rispettivamente spettanti a ciascuno di essi e dovute a titolo di risarcimento del danno per la perdita del fondo di cui erano proprietari e a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione, oltre rivalutazione ed interessi legali calcolati con i criteri e le decorrenze specificati nella motivazione della suddetta sentenza, compensando le spese di lite del precedente grado tra le parti costituite e ponendo a carico del Comune di Frattamaggiore l’onere delle spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado e le spese di lite del grado d’appello. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto precluse dalle statuizioni assunte con la sentenza non definitiva le questioni di rito e di merito sollevate dal Comune in comparsa conclusionale e, all’esito di espletamento di CTU, ha determinato il prezzo unitario di mercato del suolo espropriato in Lire 108.000/mq (pari ad Euro 55,77), ritenendo che il fattore di maggiorazione (40%) dovesse essere valutato nella sua oggettività, e non già con riferimento alla qualità del costruttore, e che la percentuale di incidenza del costo dell’area non potesse essere determinata avendo riguardo a misure fissate in epoca successiva a quella riferimento della stima in oggetto (settembre 1986), ritenendo adeguata la percentuale del 20%, indicata dal CTU ing. P., in conformità a quella determinata dal CTU nominato nel precedente giudizio di opposizione alla stima, considerando l’ordinaria oscillazione dell’incidenza del valore suolo tra il 20% ed il 35% e dell’ubicazione dell’area in zona alquanto periferica. Inoltre la Corte territoriale, ritenendo non condivisibile il rilievo mosso dagli attori alla stima del CTU con riguardo all’indice di fabbricabilità in concreto adottato ed invece corretta l’adozione di un indice di edificabilità conforme all’edificato, ha evidenziato che il c. t. u. aveva tenuto conto dell’indice 3 mc/mq previsto dalla L. n. 763 del 1967, art. 17 e che il suddetto indice volumetrico era comunque l’indice massimo previsto dalla suddetta norma.

4. Avverso la citata sentenza definitiva il Comune di Frattamaggiore propone ricorso affidato a sei motivi, resistito con controricorso da D.G.L., in proprio e quale procuratore speciale di D.G.C., da P.G., quale procuratore speciale dei coniugi P.P. e F.G., e da C.A., i quali propongono ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Sono rimasti intimati N.G., la Cooperativa Edilizia Parco dei Fiori a r.l. in liquidazione e la Regione Campania.

5. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale il Comune di Frattamaggiore lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per preclusione da giudicato civile e correlata violazione del “ne bis in idem”. Vizio motivazionale”.

2. Con il secondo motivo il Comune lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per preclusione da giudicato civile e correlata violazione del “ne bis in idem”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2055 e 2058 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Vizio motivazionale”.

3. Con il quarto motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonchè della L. n. 167 del 1962 (art. 9comma 3) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 quanto al giudicato amministrativo di annullamento del PEEP. Vizio motivazionale”.

4. Con il quinto motivo l’Ente lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. “Error in procedendo” per violazione degli artt. 110 e 350 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Vizio motivazionale”.

Nell’illustrare i motivi primo, secondo, quarto e quinto il ricorrente principale dà atto di aver già impugnato con ricorso in cassazione la sentenza non definitiva n. 3365/2012 della Corte d’appello di Napoli e ripropone gli stessi motivi, assumendo che i vizi già denunciati si riflettono, inficiandola, anche sull’erronea sentenza definitiva.

5.Con il terzo motivo il Comune denuncia “Violazione del primo protocollo addizionale della CEDU e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Vizio motivazionale”. Ad avviso del ricorrente principale con la sentenza non definitiva non era stata accertata la fondatezza nel merito delle pretese risarcitorie azionate e, anche qualora detto diritto fosse stato già astrattamente riconosciuto, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio la sussistenza dei presupposti di rigetto delle domande.

6. Con il sesto motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 522 del 1987, art. 3, lett. C) nonchè della L. n. 2359 del 1865, art. 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Vizio motivazionale”. Ad avviso del ricorrente, nella determinazione del valore di mercato del suolo non doveva computarsi la maggiorazione del 40% per incidenza spese generali, utili imprenditoriali, anticipazioni capitali, atteso che la cooperativa beneficiaria dell’insediamento residenziale di edilizia pubblica non aveva, per statuto, la finalità di massimizzare profitti con criteri imprenditoriali. Nella fattispecie era applicabile il D.P.R. n. 522 del 1987, che fissa l’incidenza del costo dell’area nella misura massima del 12% e determina il costo base di produzione in relazione agli immobili ultimati nell’anno 1986, essendosi verificata nel settembre 1986 l’irreversibile trasformazione del suolo.

7. Con il motivo di ricorso incidentale i controricorrenti lamentano “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per illogica, contraddittoria o insufficiente motivazione in ordine all’indice di fabbricabilità adottato quale criterio di valutazione”. Assumono che la Corte d’appello abbia tenuto conto dell’edificato e non dell’edificabile, con una motivazione che non rende comprensibile la ragione per cui sia stato attribuito ai suoli un minor valore per il solo fatto che la cubatura realizzata fosse inferiore a quella possibile. Ad avviso dei controricorrenti il criterio risarcitorio adottato, con il metodo analitico-ricostruttivo, si pone in contrasto con i principi indicati dalla CEDU, che impongono l’integrale ristoro del pregiudizio subito dai privati a cui illegittimamente siano sottratti beni di loro proprietà.

8. I motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Con i suddetti motivi il Comune di Frattamaggiore propone nuovamente le medesime censure oggetto di separato gravame in cassazione, con cui è stata impugnata la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Napoli n. 3365/2012, e deciso, con statuizione di rigetto, da questa Corte con la sentenza n. 2034/2018, depositata il 26 gennaio 2018.

Ne consegue, per il principio di consumazione dell’impugnazione, l’inammissibilità dei motivi di cui si sta trattando, essendosi, riguardo alla pronuncia non definitiva citata, esaurito, con la rituale proposizione del primo ricorso, il relativo diritto di impugnazione (Cass. n. 2426/1983).

9. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Assume il Comune che, nel merito e in concreto, con la sentenza non definitiva non sia stata accertata la responsabilità risarcitoria del Comune, ma solo l’insussistenza del giudicato civile formatosi sulla precedente sentenza n. 761/1992. Di conseguenza, ad avviso del Comune, non era precluso alla Corte di merito rigettare le domande risarcitorie, considerando che i privati hanno diritto alla restituzione dei beni oggetto della procedura espropriativa e non hanno perduto la proprietà in base ai principi CEDU.

Il ricorrente principale denunzia, quindi, una errata interpretazione della sentenza non definitiva, il cui contenuto decisorio è stato esaminato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto l’ambito del giudizio in prosecuzione circoscritto alla sola liquidazione delle somme spettanti a titolo risarcitorio. Tuttavia il Comune non richiama le regole di cui agli artt. 1362 c.p.c. e seg., nè specifica i singoli canoni ermeneutici in concreto violati in riferimento alle parti della motivazione della pronuncia non definitiva.

Anche la doglianza concernente il vizio motivazionale è inammissibile, in quanto detto vizio non è stato denunciato secondo il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, e applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 12-6-2014).

10. Il sesto motivo di ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il Comune lamenta sia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo cumulativamente violazione e falsa applicazione di legge, sia il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’ultimo profilo di censura non è espresso secondo il paradigma previsto dalla norma come novellati nel 2012 e applicabile ratione temporis, sicchè si ravvisa inammissibile.

Non ricorre il vizio di violazione di legge, nè quello di falsa applicazione di legge, atteso che il D.P.R. n. 522 del 1987, art. 3, lett. C) si riferisce al settore delle locazioni e correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non vincolante il parametro fornito dalla citata norma, ai fini della quantificazione dei costi base incidenti sul valore di mercato del suolo.

11. Anche il motivo di ricorso incidentale è infondato.

In disparte ogni considerazione circa la dedotta insufficienza della motivazione, che non è più anomalia rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato del 2012 (Cass. S.U. n. 8053/2014), il denunziato vizio di nullità della sentenza non sussiste. Nella valutazione del valore del suolo la Corte territoriale ha adottato il metodo analitico – ricostruttivo e sostanzialmente ha fatto riferimento all’indice di densità territoriale, fornendo adeguata motivazione di tale scelta, peraltro in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata.

12.Le spese del presente giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

13. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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