Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19460 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 08/07/2021), n.19460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10740-2020 proposto da:

S.A.J., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Cunfida n. 16, presso lo studio dell’Avvocato Visentin Maria, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. cronol. 6114/2019 della CORTE DI APPELLO di

ROMA, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A.J. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6114/2019, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del tribunale della stessa città che, – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, considerato non credibile; e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Gambia), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14. Errato/ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Gambia. Omessa consultazione di finti informative attualizzate. Contraddittorietà tra fonti citate e conclusioni espresse”. Si contestano le argomentazioni utilizzate dalla corte capitolina per negare all’appellante la invocata protezione sussidiaria;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi tirchi. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico sociale del Paese. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza”. Viene censurato il diniego di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. Le formulate doglianze sono esaminabili congiuntamente perché accomunate dalla medesima ragione di inammissibilità.

2.1. Giova premettere che questa Corte ha, ancora recentemente (cc r. Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (tIr Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione di legge, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (dr Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015); e) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (pure invocato dal Sisawo nelle doglianze in esame), – nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 14 ottobre 2019 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

2.2. Le censure in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge o di vizio motivazionale, una propria diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; dall’altro, che il vizio motivazionale tuttora deducibile alla stregua del descritto perimetro applicativo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, impone, tra l’altro, al ricorrente il rispetto di specifici oneri di allegazione (cfr. Cass. SU, n. 8053 del 2014) rimasti nella specie inosservati.

2.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, non si presta ad esperibili ripensamenti la negatoria che la corte capitolina, confermando la decisione di primo grado e respingendo i motivi di gravame, ha inteso pronunciare, tanto con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, quanto relativamente all’invocata protezione umanitaria.

2.3.1. Rileva, invero, il Collegio che quella corte ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come analogamente avevano ritenuto il tribunale di quella stessa città, e, ancor prima, la commissione territoriale, affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente (cfr., amplius, pag. 2 della sentenza impugnata).

2.3.2. Questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass., n. 7112 del 2021; Cass. n. 23983 del 2020; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), ha chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Dott.- Cass. n. 3340 del 2019). Nessuna puntuale censura in tale specifico senso è stata sollevata dal Sisawo, il cui concreto argomentare sul punto nemmeno rispetta le puntuali modalità di deduzione di un siffatto vizio come precisate da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

2.4. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe certamente, oltre alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, pure le domande formulate ai sensi del predetto decreto, art. 14, lett. a) e b)(cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019).

2.4.1. Quanto, invece, alla sussistenza, nella specie, delle condizioni di cui al menzionato D.Lgs., art. 14, lett. c), essa è stata esclusa dalla corte distrettuale – citando le fonti internazionali consultate (Rapporto Amnesty International 2017/2018) – sul presupposto che il Gambia, da cui proviene il ricorrente, non sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Su questo preciso punto, la relativa censura del Sisawo si rivela del tutto generica, nella misura in cui nemmeno è dato sapere se la documentazione da lui invocata sia stata precedentemente sottoposta all’attenzione della corte distrettuale, sicché affatto inammissibilmente si cerca di attingere da essa un convincimento diverso da quello esplicitato dalla menzionata corte (dr Cass. n. 29056 del 2019).

2.4.2. A tanto deve solo aggiungersi che: i) in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure Cass. n. 25862 del 2019; Cass. n. 13088 del 2019); ii) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situnione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitatì è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (Dott. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

2.5. Conclusioni pressoché analoghe si impongono, da ultimo, con riferimento al secondo motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento della cd. protezione umanitaria (da scrutinarsi sulla base della relativa disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018 (Efr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461; Cass. n. 4890 del 2019), atteso che la corte capitolina ha espressamente escluso l’esistenza di qualsivoglia specifica allegazione del ricorrente in punto di sua vulnerabilità (cfr. amplius, pag. 3 della sentenza impugnata), senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo suddetto.

2.5.1. Per completezza, mette conto di rilevare che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere comunque ancorata ad “una valutaRione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della parten. ‘a e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”: infatti, la temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, laddove ai fini del riconoscimento della protezione de qua, al giudice è chiesto di verificare l’esistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, altresì rimarcandosi che tra i motivi per i quali è possibile accordare la protezione umanitaria non rientrano, di per sé, l’integrazione sociale e lavorativa in Italia (cfr. Cass. n. 25075 del 2017, ribadita, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 780 del 2019 e Cass. n. 17536 del 2020).

2.6. In definitiva, S.A.J., con entrambi i motivi in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla esaustiva valutazione fattuale contenuta nella sentenza impugnata una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio motivazionale e/o di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Efr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “ipetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la deberqw in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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