Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1946 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi da

Palestrina n. 47, presso lo studio dell’Avv. IOSSA Francesco Paolo,

dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. CECCARANI Bruno per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove

n. 21, negli uffici dell’Avvocatura comunale;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 37437/05,

depositata il 20 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha confermato le conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20 settembre 2005, il Giudice di pace di Roma ha accolto il ricorso proposto da S.I. nei confronti del Comune di Roma ed ha annullato la cartella esattoriale alla stessa notificata, emessa per violazioni al codice della strada;

che il Giudice di pace ha rilevato che la cartella esattoriale era stata notificata quale primo atto del procedimento sanzionatorio oltre il termine di 150 giorni dal fatto contestato ed era pertanto intervenuta la decadenza da parte dell’amministrazione comunale in ordine alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione;

che, quanto alle spese, il Giudice di pace ne ha disposto la compensazione;

che, per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso S. I., sulla base di due motivi, illustrati da memoria;

che, con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 2, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, censurando la sentenza impugnata per non avere disposto la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite e per avere enunciato la mera esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese stesse, senza tuttavia esplicitarne la consistenza;

che, con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, giacchè la disposta compensazione renderebbe solo in astratto favorevole la decisione di accoglimento della opposizione, risolvendosi nella frustrazione del diritto alla tutela giurisdizionale;

che ha resistito, con controricorso, il Comune di Roma;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perchè nel giudizio di merito l’opponente aveva proposto una opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sicchè avverso la sentenza conclusiva di detto procedimento la parte avrebbe dovuto proporre appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

he, dalla sentenza impugnata, emerge chiaramente che l’opponente ha proposto opposizione evidenziando che la cartella esattoriale non era stata preceduta dalla notificazione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada;

che, pertanto, alla proposta opposizione non può non essere riconosciuta l’efficacia di un’opposizione recuperatoria, proponibile ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, con la conseguenza che avverso la sentenza che conclude il relativo giudizio è, ratione temporis, proponibile il ricorso per cassazione (trattandosi di sentenza depositata prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha reso appellabili anche le sentenze rese all’esito del giudizio di opposizione di cui ai citati artt. 22 e 23);

che, nel merito, il primo motivo è manifestamente fondato, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 20598 del 2008, hanno affermato il principio secondo cui “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuri di eh e o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”;

che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese per giusti motivi, senza ulteriori specificazioni idonee a dare giustificazione della decisione adottata;

che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento del secondo;

che non è di ostacolo all’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza, la circostanza che la trattazione del ricorso sia stata fissata in camera di consiglio per l’ipotesi di inammissibilità del ricorso stesso, poichè, come più volte affermato da questa Corte, “l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza; ove, per contro, la S.C. ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta fondatezza, e viceversa” (Cass., n. 21707 del 2006; Cass., n. 6382 del 2007);

che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Roma che, in persona di diverso giudicante, provvedere a nuovo esame della disciplina delle spese nel giudizio di opposizione conclusosi con la sentenza impugnata;

che al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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