Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1946 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1946 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 3142 – 2016 R.G. proposto da:
PELAGAGGE REMO – c.f. PLGRME51C21C704N – elettivamente domiciliato in
Macerata, alla piazza U. Pizzarello, n. 2, presso lo studio dell’avvocato M. Cristina
Ottavianoni che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al
ricorso.
RICORRENTE
contro
AGOSTINELLI TAMARA – c.f. GSTTMR69S49A271S – rappresentata e difesa in
virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Emanuele
Cardinali ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ovidio, n. 26, presso lo
studio dell’avvocato Gianluca Mancini.
CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 554 dei 4/5.6.2015 del tribunale di Macerata,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,

1

Data pubblicazione: 25/01/2018

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto n. 1/2006 il giudice di pace di Cingoli ingiungeva a Tamara
Agostinelli di pagare al ricorrente, Remo Pelagagge, titolare dell’omonima ditta,
la somma di euro 917,60, oltre accessori, quale residuo corrispettivo dovuto per
la prestazione d’opera di cui alla fattura n. 3/2003.

Si costituiva Remo Pelagagge.
Con sentenza n. 38/2006 il giudice adito rigettava l’opposizione.
Proponeva appello Tamara Agostinelli.
Resisteva Remo Pelagagge.
Con sentenza n. 554 dei 4/5.6.2015 il tribunale di Macerata accoglieva il
gravame e, per l’effetto, in accoglimento dell’opposizione revocava il decreto
ingiuntivo e condannava l’appellato alle spese del doppio grado.
Premetteva il tribunale che l’appello doveva reputarsi senza dubbio
ammissibile; che invero il principio dell’onere della prova – di cui con il secondo
motivo era stata dedotta l’erronea applicazione – è da ricomprendere tra i
“principi regolatori della materia”, la cui violazione legittima ex art. 339, 3 0 co.,
cod. proc. civ. la proposizione del gravame, ancorché la statuizione di prime cure
sia stata dal giudice di pace pronunciata secondo equità.
Indi esplicitava che senz’altro fondata era l’addotta violazione del principio di
distribuzione dell’onere della prova; che segnatamente, “stante l’intervenuta
contestazione da parte della debitrice dei lavori eseguiti, dei materiali forniti e dei
criteri di calcolo del corrispettivo, costituiva onere del creditore provare le
lavorazioni effettuate, l’entità dei materiali ed i costi sostenuti per il loro
acquisto, nonché le ore lavorate ed i criteri di calcolo del corrispettivo richiesto”
(così sentenza d’appello, pag. 9).

2

Tamara Agostinelli proponeva opposizione.

Ed esplicitava ulteriormente che alla luce delle risultanze istruttorie siffatto
onere probatorio non poteva reputarsi assolto dall’appellato, cosicché l’importo di
euro 700,00 corrisposto dalla Agostinelli al Pelagagge risultava “integralmente
satisfattivo del credito e quindi idoneo a determinare l’estinzione
dell’obbligazione gravante sulla (…) appellante” (così sentenza d’appello, pag.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Remo Pelagagge; ne ha chiesto
sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione
anche in ordine alle spese.
Tamara Agostinelli ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale
condizionato articolato in un unico motivo, a sua volta strutturato in forma
binaria; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed, in ipotesi di accoglimento del
ricorso principale, accogliersi il ricorso incidentale condizionato con ogni
susseguente statuizione pur in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1°
co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 cod.
proc. civ. in combinato disposto con l’art. 113, 2° co., cod. proc. civ..
Deduce che l’equità alla cui stregua il giudice di pace deve decidere la causa
di valore non eccedente euro 1.100,00 “si riferisce alle norme sostanziali e non
alle norme processuali” (così ricorso principale, pag. 6).
Deduce al contempo, ammesso pure che il principio dell’onere della prova
rientri tra i “principi regolatori della materia” – la cui violazione rende
ammissibile l’appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
equità – che il tribunale ha confuso “l’applicazione del principio dell’onere
probatorio con l’esame della prova stessa” (così ricorso principale, pag. 6),

3

15).

ail

esame per nulla obiettivo, sulla cui scorta ha stravolto la valutazione operata dal
primo giudice.
Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360,
10 cc., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14
cod. proc. civ..

misura inferiore ad euro 1.100,00 e dunque a vagliare l’ammissibilità dell’appello
in relazione alla previsione dell’art. 339, 3 0 cc., cod. proc. civ..
Deduce che il valore della controversia doveva reputarsi pari al valore
massimo – euro 5.000,00 – della competenza del giudice di pace; che difatti nelle
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta Remo Pelagagge
aveva chiesto la condanna di ella ricorrente incidentale in pari tempo al
pagamento della somma di euro 917,60 “o di quella maggiore o minore che
risulterà di giustizia, maggiorata degli interessi di legge dal dovuto all’effettivo
pagamento, il tutto entro il limite massimo di competenza per valore”

(così

ricorso incidentale, pag. 19) dell’adito giudice di pace.
Deduce conseguentemente che l’appello era di certo ammissibile ai sensi
dell’art. 339, 1° co., cod. proc. civ. e quindi che il giudice

a quo “ha

correttamente deciso la controversia nel merito, con motivazione che peraltro
non è neppure stata oggetto di impugnazione specifica” (così ricorso incidentale,
pag. 25).
Fondato e meritevole di accoglimento è il ricorso principale.
E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte.
Questo Giudice del diritto ha, in primo luogo, ribadito che le sentenze rese dal
giudice di pace in cause di valore non eccedente euro 1.110,00 – salvo quelle

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Deduce che ha errato il tribunale a determinare il valore della controversia in

derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o
formulari di cui all’art. 1342 cod. civ. – sono da considerare sempre pronunciate
secondo equità, ai sensi dell’art. 113, 2° co., cod. proc. civ.; cosicché il tribunale,
in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in
controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base
(come sostituito dall’art. 1 del dec. lgs.

2.2.2006, n. 40), soltanto l’inosservanza dei principi superiori di diritto, che non

possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità

(cfr. Cass. (ord.)

3.4.2012, n. 5287).

Questo Giudice del diritto ha, in secondo luogo (nella medesima circostanza),
escluso la deducibilità in appello della violazione dell’art. 2697 cod. civ. sull’onere
della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità,
trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un “error in iudicando”
(cfr. Cass. (ord.) 3.4.2012, n. 5287).

Destituito di fondamento è viceversa il ricorso incidentale.
L’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio di merito sul credito
vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di
domanda – del decreto di ingiunzione. In siffatto giudizio l’opposto, rivestendo la
qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta
valere con l’ingiunzione, essendogli consentito solamente di modificarla nei limiti
di quanto disposto dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., potendo quindi senz’altro
domandare una somma minore di quella chiesta con l’ingiunzione – purché non
modifichi la causa petendi – ma non già una somma maggiore, neppure se tale
causa petendi lasci immutata, in tale ipotesi rimanendo altrimenti integrata la

sostituzione di quella originaria con una nuova domanda (cfr. Cass. 29.3.2004, n.
6202).

5

all’art. 339, 3° co., cod. proc. civ.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
Per un verso, che nel ricorso per decreto ingiuntivo Remo Palagagge ebbe a
richiedere il pagamento “della somma di C 917,60 maggiorata degli interessi di
legge dalla domanda all’effettivo pagamento, il tutto entro il limite massimo di
competenza per valore di questo Giudice, nonché delle spese del procedimento”.

decreto ingiuntivo – dell’attore in senso sostanziale al valore di euro 5.000,00 si
correla esclusivamente alla competenza dell’adito giudice di pace.
Per altro verso, che non riveste valenza alcuna la circostanza che l’originario
ricorrente abbia dipoi, nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento
dinanzi al giudice di pace di Cingoli, chiesto la condanna dell’opponente al
pagamento della somma di euro 917,60 “o di quella maggiore o minore che
risulterà di giustizia”.
E’ evidente quindi che non può soccorrere l’insegnamento di questa Corte n.
9432 dell’11.6.2012, laddove si specifica che, qualora l’attore abbia formulato
dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma
di denaro inferiore ad euro 1.100,00

(e cioè al limite dei giudizi di equità

cosiddetta “necessaria”, ai sensi dell’art. 113, 2° co., cod. proc. civ.),
accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior
somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di
tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ. – di valore
indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti
prescritti dall’art. 339 cod. proc. civ..
Si rappresenta d’altro canto quanto segue.
E’ indubitabile – alla luce dell’anzidetto insegnamento n. 9432/2012 – che,
per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo
6

/

E’ evidente dunque che il riferimento nell’iniziale domanda – ricorso per

equità e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, 3° co., cod. proc.
civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore
della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc.
civ. (e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del
contributo unificato).

del 10.1.2006, dì in cui Remo Pelagagge ebbe a depositare il ricorso per decreto
ingiuntivo, o, al più tardi, degli interessi scaduti alla data di precisazione delle
conclusioni nel giudizio innanzi al giudice di pace (la sentenza n. 38/2006 del
giudice di pace di Cingoli è stata emessa il 12.12.2006. Cfr. Cass. 7.2.2013, n.
2966, secondo cui, ai fini della determinazione della regola di giudizio – di diritto
o equitativa – da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, 2° co., cod. proc. civ., il
valore della causa deve essere determinato ai sensi dell’art. 10, 2° co., cod.
proc. civ., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non
pure quelli maturati dalla data della domanda; nondimeno, ai fini suddetti, è
sufficiente che la richiesta di corresponsione degli interessi venga limitata a quelli
già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il
contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluente ai fini
dell’individuazione del giudice competente, vale invece a determinare la regola di
giudizio cui è vincolato il giudice di pace).
Tuttavia nel caso di specie con il ricorso per decreto ingiuntivo l’originario
ricorrente ebbe ad invocare gli “interessi di legge dalla domanda all’effettivo
pagamento”, di guisa che interessi già scaduti alla data del 10.1.2006, di
deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non si configuravano.
Al contempo, in considerazione del quantum – 2,5% – del saggio degli
interessi legali operante con riferimento al periodo 1.1.2004 – 31.12.2007, gli
7

Cosicché era ed è necessario tener conto degli interessi già scaduti alla data

interessi legali sull’importo di euro 917,60 per l’intero anno 2006 risultavano pari
ad euro 22,94.
E’ da escludere perciò che il limite di valore di euro 1.100,00 sia stato
sopravanzato (il valore sarebbe stato al più eguale ad euro 940,54).
In accoglimento del ricorso principale la sentenza n. 554 dei 4/5.6.2015 del

ultima parte, cod. proc. civ., atteso che era sicuramente inammissibile l’appello
avverso la sentenza n. 38/2006 pronunciata dal giudice di pace di Cingoli.
L’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale
condizionato giustificano la condanna di Tamara Agostinelli a rimborsare a Remo
Pelagagge le spese e del presente giudizio di legittimità e del giudizio d’appello.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Il ricorso principale è da accogliere. Non sussistono pertanto i presupposti
perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (comma 1
quater introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228),

il

ricorrente principale, Remo Pelagagge, sia tenuto a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a
norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..
Il ricorso incidentale – datato 5.2.2016 – è da respingere. Ai sensi dell’art. 13,
comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1 quater introdotto dall’art. 1,
comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dalr1.1.2013), si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
incidentale, Tamara Agostinelli, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.

8

tribunale di Macerata va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co.,

La Corte così provvede:
accoglie il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale condizionato;
cassa senza rinvio la sentenza n. 554 dei 4/5.6.2015 del tribunale di Macerata;
condanna Tamara Agostinelli a rimborsare a Remo Pelagagge le spese del

euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella
misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
condanna Tamara Agostinelli a rimborsare a Remo Pelagagge le spese del
presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in euro
500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente principale, Remo Pelagagge, sia tenuto a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo
d.p.r.;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. n. 115/2002, della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
incidentale, Tamara Agostinelli, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,
comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.
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giudizio di appello, spese che si liquidano nel complesso in euro 600,00, di cui

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