Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19459 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 221, presso l’avvocato ALESSANDRINI

PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FINAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. (OMISSIS)), già FINAM SPA, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso l’avvocato TAMPONI MICHELE,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PIETRO ALESSANDRINI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorse-udito, per la controricorrente,

l’Avvocato MICHELE TAMPONI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 5.5.1994, F.P., titolare di un progetto per la realizzazione di un centro computerizzato ed automatizzato ai fini dell’assistenza all’attività riproduttiva nel campo della zootecnia,deduceva il grave inadempimento imputabile alla FINAM, Finanziaria Agricola per il Mezzogiorno spa, per violazione dell’obbligo assunto da quest’ultima con le scritture 13.4.1981 e 14.4.1982. di provvedere all’erogazione di prefinanziamenti atti a consentire lo svolgimento dell’attività sociale della B.F.M spa che, unitamente alla CIRAFAS spa, avevano costituito, Chiedeva quindi condannarsi l’inadempiente al risarcimento dei danni derivatine ad esso attore in L. 5 miliardi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, avendo egli investito nel capitale sociale di BFM Spa il valore del proprio know how stimato dal Presidente del Tribunale di Latina in L. 1.800.000.000.

La Finam costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione di controparte sul rilievo che i danni interessavano la sola BFM Spa ed il Fallimento, di quest’ultima derivando peraltro gli stessi dall’inadempimento verso detta società da parte del F., nonchè il difetto di contraddittorio nei confronti del Fall. di BFM Spa e della Cl.RAFAS Spa.. Nel merito opponeva di aver concesso con atto 13.2.1984 un prefinanziamento di L. 800.000.000, senza che fossero poi avviate le opere di costruzione del Centro previsto dal contratto per avere il Comune di Aprilia negato la concessione edilizia relativa al terreno scelto dal F., cui era seguita la Delib. 4 aprile 1990, n. 2509, di AGENSUD, succeduta alla Cassa di Risparmio per il Mezzogiorno, di revoca del provvedimento di concessione dei contributi.

Agiva quindi in riconvenzione chiedendo, che il F., amministratore delegato della BFM Spa dal 1982 sino alla messa in liquidazione della stessa, fosse dichiarato inadempiente agli obblighi di cui alle dette convenzioni 13.4.1981 e 14.4.1982.

Chiedeva quindi condannarsi quest’ultimo al risarcimento dei danni, quantificati in L. 2.500.000.000 corrispondenti ai finanziamenti erogati a BFM Spa e non recuperati per il fallimento della stessa.

Con sentenza in data 28.11.2001, il Tribunale di Roma respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo e respingeva altresì l’eccezione di prescrizione dell’azione.

Nel merito respingeva la domanda nell’assenza di prova di inadempienze imputabili a FINAM alla stregua della previsione di cui al contratto 13.4.1981, cui era ricollegabile il danno lamentato dal F. sul rilievo che la scrittura non indicava i tempi di erogazione dei prefinanziamenti alla costituenda società bensì l’opportunità di una tempestiva, economica e razionale realizzazione degli investimenti nei limiti dei benefici assentibili, che vi erano stati finanziamenti da parte di Finam fino a L. 800.000.000 al fine di consentire l’esecuzione delle opere ritenute dalla Cassa per il Mezzogiorno condizione per l’anticipazione sul contributo ed altresì sino a L. 2,000.000.000 per la ricapitalizzazione della società e non essendo stato il progetto dello stabilimento realizzato per altre ragioni ed in primo luogo per la mancata concessione edilizia da parte del Comune di Aprilia sull’area acquistata da B.F.M. piuttosto che per la mancata erogazione, con conseguente impossibilità di dar corso alle iniziali opere murarie. Nè in tali condizioni era ipotizzabile l’obbligo di Finam, partecipata per intero da capitale pubblico, di erogare ulteriore finanziamento allorquando era ormai evidente l’irrealizzabilità del progetto.

Rigettava altresì” la domanda riconvenzionale della Finam Proponevano appello principale ed incidentale rispettivamente il F. e FINAM. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 253/05, respingeva entrambi gli appelli.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il F. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso la Finam srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, nel denunciare un insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, si incentra principalmente sulla mancata ammissione della prova richiesta.

In particolare, il ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale evidenziando la rilevanza di alcuni capitoli della prova dedotta ai fini del decidere.

Tale doglianza è inammissibile.

Il ricorrente avrebbe dovuto riportare integralmente nel ricorso i capitoli di prova della cui ammissione si duole al fine di consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza ovvero avrebbe dovuto indicare specificatamente in quale degli atti della fase di merito i capitoli erano stati formulati provvedendo altresì a depositare l’atto in questione unitamente al ricorso in osservava dell’art. 366 c.p.c..

In mancanza di detto adempimento la doglianza non è scrutinabile, dovendosi comunque rilevare che la sentenza impugnata non ha ammesso la prova richiesta rilevando che le circostanze dedotte con i capitoli di prova erano in gran parte documentate e pacifiche in causa e per il resto del tutto irrilevanti.

Il ricorrente con il motivo in esame deduce anche la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perchè sia il giudice di primo grado che quello d’appello avevano ritenuto che l’art 5 dei patti parasociali del 1981 non prevedeva alcun termine entro cui dovessero essere effettuati i finanziamenti nonostante la Finam nulla avesse dedotto in proposito.

Tale censura è manifestamente infondata poichè il giudice deve decidere iuxcta alligata et probata e deve,in particolare, valutare in base agli elementi acquisiti il fondamento della domanda attrice senza che in questo sia limitato dalla espressa proposizione di eccezioni da parte delle controparti.

Nel caso di specie, dunque, essendo stata invocata a base della domanda la violazione dei patti sociali contenuti in un documento prodotto in giudizio, del tutto legittimamente il giudice di merito ha valutato ed interpretato l’art 5 dei detti patti, rientrando ciò nei suoi poteri.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata ammissione dell’interrogatorio formale e del mancato accoglimento dell’ordine di esibizione ex art 210 c.p.c..

Tale doglianza appare anch’essa inammissibile. Anche in questo caso il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel ricorso l’articolato dell’interrogatorio ai fini di consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza.

Aggiungasi che la Corte d’appello ha rigettato il motivo d’appello con cui il ricorrente si doleva del rigetto della richiesta d’interrogatorio formale osservando che verteva su circostanze già documentate e pacifiche in causa.

Trattasi di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità a cui oltretutto il ricorrente non controdeduce contestando che le circostanze ritenute pacifiche tali non erano.

Quanto alla mancata ammissione dell’istanza ex art. 210 c.p.c., poichè nella sentenza non si rinviene traccia di tale istanza, il ricorrente avrebbe dovuto, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso riportare in quale degli scritti difensivi era stata proposta. Tale mancanza rende inammissibile la doglianza che risulta essere nuova.

Il ricorso va in conclusione rigettato Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 15.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori e di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA