Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19459 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 18/09/2020), n.19459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12837/2013 R.G. proposto da:

S.E. e S.F., elettivamente domiciliati in

Roma, via Tor Vergata n. 12, presso lo studio dell’avv. Giuseppe

Gidaro, rappresentati e difesi dall’avv. Marziale Gidaro giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

(OMISSIS) s.a.s. in fallimento, in persona del curatore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 124/13/12, depositata il 13 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 124/13/12 del 13/12/2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 120/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Pisa (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti proposti da (OMISSIS) s.a.s. (di seguito S. s.a.s.) e dai soci S.E. e S.F. nei confronti di tre avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, oltre alle corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi, nei confronti di S. s.a.s., in applicazione dello studio di settore relativo all’attività esercitata, e, con riferimento ai soci, per il maggior reddito da partecipazione conseguente alla rettifica operata nei confronti della società;

1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) l’Amministrazione finanziaria aveva agito nel pieno rispetto dei principi enunciati da Cass. S.U. n. 26638 del 18/12/2009, attivando inutilmente il contraddittorio, adeguando “l’elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente” e trasfondendo il tutto in un avviso di accertamento che richiamava, nella motivazione, ulteriori elementi indiziari; b) la società contribuente, invece, “si richiama in modo generico alla crisi del settore distributivo, che non risulta essere stata particolarmente grave nel quinquennio di attività dell’azienda, e alla vicinanza di un supermercato”, che peraltro non era idoneo a incidere significativamente sulle vendite di S. s.a.s.;

2. S.E. e S.F. impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso mentre la curatela del fallimento di S. s.a.s. restava intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso S.E. e S.F. deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., comma 2, nn. 2, 3 e 4, richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61, dell’art. 111 Cost., degli artt. 112 e 132c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’assoluto difetto di motivazione della sentenza gravata;

2. il motivo è infondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione” (Cass. n. 920 del 20/01/2015; Cass. n. 22845 del 10/11/2010);

2.2. nel caso di specie, la sentenza impugnata contiene tutti gli elementi di fatto necessari a rendere intellegibile la decisione con riferimento allo specifico oggetto del giudizio;

2.3. sempre secondo la S.C., “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

2.4. nel caso di specie, la sentenza impugnata non può dirsi carente sotto il profilo giuridico motivazionale, avendo la CTR esplicato le ragioni di diritto per le quali la decisione di primo grado è stata riformata, indicato i principi di diritto applicabili in caso di accertamento a mezzo studi di settore, applicato tali principi alla fattispecie ed evidenziato le ragioni per le quali le eccezioni dei ricorrenti non sono state accolte;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi la inesistenza ovvero la nullità insanabile della notificazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e, quindi, la nullità derivata degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. trattasi di questione nuova, la cui proposizione in sede di merito non risulta dalla sentenza impugnata, nè dalle trascrizioni di cui al ricorso ovvero dagli atti allo stesso allegati;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 7 e 76, (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

5.1. in buona sostanza, i ricorrenti evidenziano che: a) la CTR non spiegherebbe da quale processo verbale di constatazione risulterebbe l’inerzia della società contribuente in sede di contraddittorio e, del resto, nessun contraddittorio con il contribuente sarebbe possibile prima della consegna dello stesso processo verbale di constatazione; b) gli elementi posti a fondamento dell’accertamento non riguarderebbero la società, sarebbero relativi ad anni di imposta differenti a quello in contestazione o, comunque, inidonei a supportare la motivazione dell’avviso di accertamento nel senso di un effettivo adeguamento dello studio di settore alla singola realtà della società contribuente;

6. il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili;

6.1. la censura che i ricorrenti intendono far valere sub a) è, infatti, del tutto nuova atteso che, dalla narrazione di cui al ricorso non solo risulta la loro piena conoscenza del processo verbale di constatazione del (OMISSIS), cui evidentemente fa riferimento la CTR, ma si evince che non è stata mai contestata la sussistenza di un pieno contraddittorio con la società, tanto che in proposito nessuna specifica censura è stata formulata nel merito;

6.2. del resto, l’inerzia del contribuente cui fa riferimento la sentenza impugnata e che emergerebbe dal processo verbale di constatazione si riferisce non già alla mancata partecipazione di S. s.a.s. al contraddittorio, quanto alla mancata offerta di prove idonee ad infirmare le risultanze degli accertamenti effettuati;

6.3. con riferimento, invece, alla censura sub b), secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, con v. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

6.3.1. la S.C. ha, altresì, precisato che “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. n. 19547 del 04/08/2017);

6.3.2. è stato, infine, evidenziato che “con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità” (Cass. n. 29404 del 07/12/2017);

6.4. nel caso di specie, non solo non ricorrono affatto le condizioni richieste dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la proposizione di una censura motivazionale, ma va anche rimarcato che i ricorrenti tendono ad accreditare una diversa interpretazione delle medesime circostanze già esaminate dal giudice di merito, il che non è consentito in sede di legittimità;

7. con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su fatto decisivo della controversia, attinente alla cessazione dell’attività in data (OMISSIS) da parte della società contribuente – e, quindi, solo pochi giorni dopo la fine del periodo oggetto di accertamento (anno d’imposta 2005) -, società poi fallita;

8. il motivo è fondato;

8.1. la cessazione dell’attività e il successivo fallimento di S. s.a.s. l’anno successivo a quello per cui v’è accertamento costituiscono indiscutibilmente circostanze decisive ai fini della valutazione di congruità dei dati risultanti dagli standard previsti nello studio di settore;

8.2. tali circostanze, specificamente dedotte dai ricorrenti, non sono state prese in alcun modo in considerazione dalla CTR, che ha omesso qualsiasi valutazione sul punto, con conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata affinchè le stesse siano valutate dal giudice del rinvio;

9. in conclusione, va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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