Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19459 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 19/01/2017, dep.03/08/2017),  n. 19459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18921-2015 proposto da:

D.B.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCRL, in persona del vice presidente e

legale rappresentante pro tempore dott. P.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPO MARTINI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

J.M., J.I., TILIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4631/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 10/11/2014 e depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.A. e N.S. (o N., v. sentenza impugnata in questa sede), in proprio e quali esercenti la patria potestà su D.B.I., premesso che con sentenza del 19 maggio 2003 (divenuta irrevocabile, stando a quanto affermato dal giudice di prime cure), il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda da essi proposta, aveva dichiarato l’esclusiva responsabilità di J.I., in solido con J.M., la Tilia Assicurazioni S.p.a. e l’UCI – Ufficio Centrale Italiano s.c.a.r.l. (d’ora in poi indicato, per brevità, come UCI), nella determinazione del sinistro stradale causato dalla J., in cui erano stati coinvolti gli attori, ed aveva affermato l’obbligo solidale dei predetti responsabili convenuti a risarcire i danni causati e non quantificati in quella sede, convennero in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale l’UCI, J.I. e J.M. per la quantificazione dei danni, chiedendo che al D.B. venisse riconosciuta la somma di Euro 12.177,15, che alla N. (o N.) venisse riconosciuta la somma di Euro 2.046,96 e che alla minore venisse riconosciuta la somma di Euro 500,00, oltre interessi legali dal 16 ottobre 1996 al saldo sulla sorte rivalutata secondo gli indici ISTAT, con l’aggiunta del “danno da lucro cessante per mancato utilizzo delle somme liquidate a titolo risarcitorio”, con vittoria di spese di lite, in esse comprese quelle di CTU.

Si costituì soltanto l’UCI che eccepì la prescrizione dei diritti esercitati dagli attori e chiese che, dato atto dell’offerta reale effettuata in favore dei predetti attori nella misura rispettivamente di Euro 11.000,00, Euro 1.700,00 ed Euro 200,00, fosse rigettata ogni ulteriore pretesa.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 16 giugno 2010, accolse le domande risarcitorie relative al D.B. e alla N. (o N.) e in motivazione affermò che, non essendosi la minore sottoposta all’accertamento tecnico d’ufficio, non poteva essere accolta per mancanza di prova, la domanda risarcitoria per la stessa proposta.

Avverso tale sentenza gli esercenti la potestà genitoriale su D.B.I. proposero gravame con riferimento al solo rigetto della domanda avanzata nell’interesse della predetta minore.

Anche in secondo grado si costituì soltanto l’UCI, negando la fondatezza della pretesa della minore, avanzata attraverso gli esercenti la potestà sulla stessa.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 29 dicembre 2014, rigettò l’impugnazione proposta e condannò gli appellanti alle spese di quel grado in favore dell’UCI.

Avverso la sentenza della Corte di merito D.B.I. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito soltanto l’UCI con controricorso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto notificato agli avvocati delle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo agli artt. 324 c.p.c. – art. 1226 c.c. – art. 697 c.c. e art. 115 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte (di seguito riportata senza omissis) in cui la Corte di appello ha affermato testualmente che “… se è vero che l’art. 1226 c.c. prevede che il danno possa (e debba) essere equitativamente liquidato, è vero anche che ciò prevede per il caso in cui non sia possibile una sua precisa quantificazione, e che una tale quantificazione equitativa non può quindi effettuarsi allorquando il giudice, in conformità con quanto sostenuto dallo stesso soggetto danneggiato – nella presente causa rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale, che hanno chiesto si disponesse accertamento peritale – reputi invece possibile acquisire elementi idonei a consentire detta precisa quantificazione attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, ma il diretto interessato ad un tale accertamento invece si sottragga. Data una tale situazione processuale, in cui il giudice ritenga, cioè – come verificatosi condivisibilmente nel caso che ci occupa -, esista spazio per una compiuta focalizzazione dei contorni dei pregiudizi riportati dal danneggiato, sottrarsi volontariamente da parte di questi all’accertamento si traduce in una volontaria rinuncia ad assolvere all’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 1…”.

Assume la ricorrente che, con la sentenza n. 6839/2003, il Tribunale di Milano non avrebbe accertato solo l’an debeatur ma avrebbe pronunciato anche una condanna generica al risarcimento del danno subito in suo favore e che, pertanto, vi sarebbe “giudicato esterno” “sull’evento dannoso così come sul danno”.

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 324 e 115 cod. proc. civ. e art. 2967 cod. civ., avendo la Corte di merito trascurato di considerare che sull’esistenza di un danno generico in capo all’attrice vi era un giudicato esterno ed omesso di valutare che la concreta esistenza del danno risultava dal referto del PS allegato sin dal primo grado, sicchè la D.B. avrebbe assolto l’onere probatorio posto a suo carico.

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe altresì illegittima nella parte in cui “ha anche tratto, dall’ammissione della CTU e dal suo omesso espletamento, l’incompatibilità con la liquidazione ex art. 1226 c.c.”.

2.1. Il motivo è infondato.

Ed invero non sussiste nella specie alcun giudicato sul quantum, ma solo sull’an; infatti, la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno – come nel caso all’esame, in base a quanto rappresentato dalla stessa ricorrente alquanto risulta dalla decisione impugnata in questa sede – postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l’adozione, solo l’accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell’esistenza, in concreto, di questi ultimi, benchè già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, nè preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile (Cass. 11/10/2016, n. 20444; Cass. 24/04/2014, n. 9290; Cass. 15/07/2008, n. 19453, Cass. 2/05/2002, n. 6257).

Resta pertanto a carico del preteso danneggiato l’onere di dimostrare la sussistenza in concreto dei danni e la loro entità.

Nella specie, non risulta censurabile la decisione del giudice del merito nè sussistono i lamentati vizi della sentenza impugnata, atteso che non vi è il preteso giudicato sulla sussistenza dei danni e ben può il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti costituire, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione, logicità nel caso all’esame sussistente (Cass. 26/06/2007, n. 14748; v. in particolare proprio in caso di mancata presentazione dal CTU per l’indagine peritale Cass. 25/01/2008, n. 1733; Cass. 23711/1999, n. 12967, Cass. 16/11/1999, n. 126949).

Alla luce di quanto precede non risulta che il solo referto del P.S., di cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione, assuma valenza probatoria decisiva.

Inoltre, risulta che la Corte di merito si è correttamente attenuta al principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa” (o non via sia giudicato sul punto, come invece nel caso di specie), ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. 8/01/2016, n. 127; Cass. 17/10/2016, n. 20889).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi della D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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