Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19458 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19458 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 9711-2017 proposto da:
PEZZELLA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO 163, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
ASTA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMEN GERARDA
VETRONE;

– ricorrente contro
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI SALLUSTRI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 6621/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 18/10/2016;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

RILEVATO
che con sentenza del 18 ottobre 2016, la Corte d’Appello di Napoli,

domanda proposta da Rosario Pezzella nei confronti della Schneider
Electric Industrie Italia S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di
illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per essere venuto a
diverbio con una collega ed averla aggredita per futili motivi;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
provato l’addebito e proporzionata la sanzione espulsiva comminata;
per la cassazione di tale decisione ricorre il Pezzella, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la
Società;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
che il ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, posto sotto la seguente rubrica “Violazione
dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5”, il ricorrente, lamenta
l’incongruità sia dell’iter logico giuridico in base al quale la Corte
territoriale è pervenuta al convincimento circa la raggiunta prova
dell’addebito, che, a suo dire, non appare tarato sul contenuto della
contestazione e risulta fuorviato dall’omessa valutazione dell’attendibilità
della teste vittima dell’aggressione, sia del giudizio in ordine alla
proporzionalità della sanzione irrogata rispetto all’addebito contestato, a
suo dire, operato in difformità dai criteri che secondo la giurisprudenza
Ric. 2017 n. 09711 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la

di questa Corte devono presiedervi, ed in particolare senza dar conto
della rilevanza della condotta in relazione all’affidamento del datore
sull’esatto adempimento delle prestazioni future;
che il motivo deve ritenersi inammissibile, anche a prescindere
dall’eterogeneità dei vizi prospettati, posti sotto un’unica rubrica priva di

chiaramente emerge dalla motivazione dell’impugnata sentenza, da un
lato, il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla
riferibilità al ricorrente dell’addebito contestato, almeno per quel che
riguarda il nucleo essenziale dato dall’aggressione fisica in danno della
collega, risulta sorretto dal riferimento alla sola testimonianza ritenuta
attendibile in quanto basata sulla cognizione diretta ed integrale
dell’episodio, quella resa dalla teste Festa, qui non contestata (sicché
inconferenti si rivelano le censure sollevate in ordine alla non
attendibilità della teste Silvestri in quanto vittima dell’aggressione, che,
con rilievo qui ancora una volta non contestato, la Corte territoriale
dichiara essere solo in parte coincidente con quella della Festa), come
pure non contestati sono gli argomenti in base ai quali la Corte
territoriale ha ritenuto di disattendere le dichiarazioni del teste Perrella,
che pure offrivano sponda alla versione qui affacciata dal ricorrente, per
la quale alle vie di fatto il medesimo sarebbe stato costretto per
difendersi dalla reazione violenta della collega; dall’altro, l’assunto del
ricorrente per il quale la Corte territoriale si sarebbe espressamente
dichiarato impossibilitato a pronunziarsi in ordine alla proporzionalità
della sanzione non trova riscontro alcuno, avendo, anzi la Corte
medesima puntualmente proceduto alRmeto”1@ Por-rit specifica
attenzione al profilo di cui si è comunque adombrata l’omessa
considerazione, dato dal vulnus che l’incapacità di autocontrollo
mostrata dal ricorrente a fronte dell’ambiente in cui si trovava, della
Ric. 2017 n. 09711 sez. ML – ud. 18-04-2018
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qualsiasi specificazione in ordine agli stessi, atteso che, come

e,
persona con la quale era venuto a diverbiordelle futili ragioni che lo
muovevano inducono sul piano dell’affidamento sul futuro rispetto della
disciplina aziendale e delle regole del vivere civile;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;

dispositivo;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
euro 200,00 per esborsi ed curo 3.000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
Il Presidente

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che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da

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