Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19458 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 18/09/2020), n.19458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3364/2013 R.G. proposto da:

Sportmotors s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini n. 17,

presso lo studio degli avv.ti Cantillo Oreste e Cantillo Guglielmo,

che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania – Sezione staccata di Salerno n. 83/02/12, depositata il 16

marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre

2019 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 83/02/12 del 16/03/2012, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 197/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003, oltre alle corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione dello studio di settore relativo all’attività esercitata dalla società contribuente;

1.2. la CTR, per quanto interessa in questa sede, motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) la società contribuente era stata regolarmente invitata al contraddittorio e non vi aveva partecipato; b) in tale ipotesi, la motivazione dell’accertamento “può basarsi legittimamente ed esclusivamente sull’applicazione degli indici dello studio di settore”; c) l’accertamento era, dunque, legittimo, e i restanti motivi di doglianza dovevano ritenersi assorbiti;

2. Sportmotors s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato anch’esso a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso principale Sportmotors s.r.l. deduce la violazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, della L. 29 ottobre 1993, n. 427, art. 62-bis e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 29, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la mancata comparizione della contribuente in sede di contraddittorio legittima la motivazione dell’accertamento con esclusivo riferimento agli studi di settore, ma consente pur sempre allo stesso di contestare, in sede contenziosa l’applicabilità, in concreto, degli standards, come, invece, negato dalla CTR, che non aveva tenuto conto delle contestazioni mosse, ritenute assorbite;

2. il motivo è fondato;

2.1. questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento” (Cass. n. 3415 del 20/02/2015; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; si veda anche Cass. n. 769 del 15/01/2019);

2.1.1. ne consegue che, in assenza del contraddittorio con il contribuente (il quale, regolarmente invitato, non vi ha preso parte), l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda (Cass. n. 24330 del 30/09/2019; Cass. n. 23252 del 18/09/2019; Cass. n. 27617 del 30/10/2018; Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 10242 del 26/04/2017);

2.1.2. tuttavia, ove in sede di contraddittorio il contribuente abbia formulato le proprie osservazioni e contestazioni, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutarle nel contesto della motivazione dell’avviso di accertamento, indicando le ragioni per le quali delle stesse non possa tenersi conto (Cass. n. 30370 del 18/12/2017; Cass. n. 13908 del 31/05/2018);

2.1.3. il sistema di accertamento a mezzo studi di settore è stato, altresì, ritenuto legittimo, sebbene con riferimento all’IVA, da parte della Corte di giustizia della UE (CGUE 21 novembre 2018, in causa C-648/16, Fortunata);

2.2. nel caso di specie, la CTR ha ritenuto la legittimità dell’accertamento unicamente in ragione della mancata partecipazione della società contribuente al contraddittorio endoprocedimentale, così incorrendo nel denunciato errore di diritto;

2.2.1. invero, come più sopra evidenziato, la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio esime unicamente l’Amministrazione finanziaria dalla indicazione di ulteriori elementi indiziari a sostegno dell’accertamento, ma non esclude la possibilità, per il contribuente, di dedurre ragioni ostative all’applicazione delle risultanze degli studi di settore, ragioni che, nella specie, non sono state nemmeno esaminate dalla CTR, che le ha ritenute assorbite;

2.3. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata alla CTR affinchè riesamini la questione in applicazione degli enunciati principi di diritto;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 4), la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di pronunciare in relazione a due questioni ritenute preliminari, attinenti alla corretta instaurazione del contraddittorio e all’applicabilità nella fattispecie degli studi di settore;

4. il motivo è infondato;

4.1. la CTR ha ritenuto che l’unica questione affrontata fosse assorbente di ogni altro motivo, sicchè non v’è stata omessa pronuncia e i motivi non esaminati potranno essere oggetto di riproposizione in sede di rinvio;

5. con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di/ norme di diritto (D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e sotto il profilo del vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato rispetto dei principi che sovraintendono all’accertamento del reddito sulla base degli studi di settore ed evidenzia che la CTR avrebbe del tutto omesso di motivare sul punto;

6. i motivi sono inammissibili;

6.1. l’Amministrazione finanziaria è risultata integralmente vincitrice in sede di appello, sicchè non ha interesse all’impugnazione della sentenza della CTR;

7. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale e rigettato il secondo motivo di ricorso principale e i motivi di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e rigetta il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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