Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19458 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22206/2008 proposto da:

A.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PARRINO Maria Teresa, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

19/09/2007, n. 91/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31.01.2007 A.A. adiva la Corte di appello di Palermo chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

L’Amministrazione non si opponeva all’accoglimento del ricorso con compensazione delle spese.

Con decreto del 28.06-19.09.2007, l’adita Corte di appello respingeva la domanda di equa riparazione, compensando le spese processuali.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che l’ A. aveva chiesto l’equa riparazione del danno morale subito (quantificato in Euro 75.000,00, oltre accessori) per effetto dell’irragionevole durata del processo da lui introdotto, dinanzi alla Corte dei Conti, con ricorso del 2.09.1968, contro il decreto ministeriale, emesso il 5.06.1968, con cui al padre, A.T., nel frattempo deceduto, era stata denegata la pensione di guerra;

– che il suddetto processo era stato definito con sentenza depositata il 30.11.2006 e non impugnata, di rigetto del ricorso per intempestività della domanda di pensione, in quanto proposta dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale, essendo stato anche rilevato che non potevano trovare applicazione le invocate leggi n. 1240/1961 e n. 313/1968, per essere l’istante deceduto il 19.07.1957, prima della loro entrata in vigore;

– che nel ricorso proposto alla Corte dei Conti, così come in quello per equa riparazione, l’ A. non aveva rappresentato circostanze di fatto a confutazione della rilevata intempestività della pretesa ed aveva riproposto elementi già valutati e non ulteriormente documentati, tant’è che il giudice contabile aveva ripercorso lo stesso percorso argomentativo seguito in sede amministrativa per il rigetto della domanda;

– che, pertanto, era evidente che il giudizio in argomento era stato proposto temerariamente, cioè nella piena consapevolezza dell’infondatezza della pretesa, incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo.

Avverso questo decreto l’ A.A. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi e notificato il 16-17.09.2008. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificato l’8.10.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso l’ A. denunzia, conclusivamente formulando i quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c:

1. ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3″.

Si duole che la domanda di riparazione sia stata disattesa nonostante che l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze non si fosse opposta al suo accoglimento e, dunque, nulla avesse eccepito nè provato circa la relativa temerarietà.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3”. Sostiene che il decreto è viziato da ultrapetizione dal momento che l’Amministrazione convenuta non aveva sollevato eccezioni ed anzi aveva aderito alla sua pretesa e che, inoltre, la pronuncia di decadenza dal diritto all’attribuzione della pensione di guerra non poteva costituire ragione sufficiente a giustificare la conclusione di consapevolezza dell’infondatezza della pretesa azionata nel processo presupposto, considerato anche che l’art. 2 del T.U. sulle pensioni di guerra attribuisce per solidarietà la legittimazione attiva ai congiunti ed agli eredi delle persone affette per causa di guerra da menomazioni fisiche e che il ritardo gli aveva, invece, ingenerato aspettative positive, a fronte dell’agevole rilevabilità dell’intempestività della domanda.

3. “Violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Deduce che siccome una volta accertata l’incongrua durata del processo, il danno morale si verifica nella normalità dei casi, per esso l’indennizzo non può essere negato se l’amministrazione non eccepisce e non prova la manifesta infondatezza e la temerarietà del giudizio presupposto.

Il primo motivo del ricorso è fondato nei sensi in prosieguo precisati; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento di tutte le residue censure.

In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi della causa costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle tesi sollevate in causa, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio. Tuttavia, l’inesistenza del danno non patrimoniale dovuta a detta consapevolezza deve essere eccepita e provata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 2697 c.c. (tra le altre, cfr Cass. 201009938; 200607139; 20052108; 200313741).

Peraltro, il principio relativo all’onere della prova, di cui all’art. 2697 cod. civ., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poichè nel vigente ordinamento processuale vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (tra le altre e da ultimo, cfr Cass. 201000739).

Nella specie, pertanto, il fatto che l’Amministrazione non avesse eccepito l’inesistenza del danno morale in ragione della consapevolezza da parte dell’istante dell’infondatezza della pretesa da lui azionata, impediva ai giudici di merito di rilevare d’ufficio detta situazione di sostanziale abuso, integrante limite funzionale alla norma che riconosce il diritto all’equo indennizzo per la non ragionevole durata del processo.

Accolta, dunque, la censura in questione ben può procedersi alla cassazione dell’impugnato decreto e sulle esposte premesse alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., riconoscendo all’ A. il diritto all’equa riparazione del sofferto danno non patrimoniale, posto che il processo presupposto si era protratto per circa 38 anni (dal 2.09.1968 alla sentenza depositata il 30.11.2006) e che, pertanto, era con evidenza affetto da irragionevole ritardo di definizione.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della vantazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come applicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. In proposito va considerato che la CEDU in due recentissime decisioni (Volta et autres c. Italia, del 15 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 16 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di 1.000,00 Euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue. Quindi, considerate le specificità del caso in relazione alla durata della procedura dinanzi alla Corte dei Conti, all’ A. va liquidata in via equitativa per danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 19.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda (Cass. 200608712).

A carico dell’Amministrazione soccombente va posto il pagamento delle spese sia del giudizio di merito, che del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Accoglie il ricorso dell’ A., cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 19.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda nonchè sia le spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.550,00 (di cui Euro 500,00, per onorari ed Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e sia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’Avv.to Maria Teresa Parrino antistatario.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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