Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19458 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 08/07/2021), n.19458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21274/2019 proposto da:

SIENA NPL 2018 srl e, per essa, quale procuratore con rappresentanza,

la Juliet spa, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Antonio Bosio

2, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massim, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Curatela (OMISSIS) snc, e dei soci illimitatamente responsabili,

M.M., M.P. e L.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, Piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della

Corte Suprema di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato

Russo Lucio;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. cronol. 3700/2019 del Tribunale di Prato,

depositata il 4/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Prato, con ordinanza n. cronol. 3700/2019, depositata in data 4/6/2019, ha respinto l’opposizione della Banca Monte dei Paschi di Siena spa avverso il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento Follatura del Serraglio aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, escludendo l’ammissione del credito di Euro 232.188,11, per saldi debitori dei conti correnti nn. “2307” e “5896,17” e per trenta ricevute bancarie anticipate, in quanto non sufficientemente provato.

In particolare, il Tribunale, rilevato che l’opponente aveva ammesso, in sede di opposizione, che i conti di riferimento erano, invece, rispetto a quanto indicato nell’originaria istanza, il n. “28654,87” ed il n. “5896,17”, ha sostenuto che, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio disposta nell’ambito del giudizio, al fine di ricalcolare i saldi relativi ai rapporti intrattenuti dalla società con MPS, stante la mancata pattuizione di condizioni scritte, non era emerso un saldo a credito della banca opponente ma anzi un saldo positivo per il cliente di Euro 220.006, 67, cosicché, anche dedotti gli importi delle ricevute bancarie anticipati ed accreditati dalla banca, pari ad Euro 143.981,35, la differenza risultante era sempre a favore della società fallita.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 4/6/2019, la Siena NPL 2018 srl e per essa, quale procuratore con rappresentanza, la Juliet spa propone ricorso per cassazione, notificato il 4/7/2019, affidato a due motivi, nei confronti del Fallimento della (OMISSIS) snc e dei soci illimitatamente responsabili M.M., M.P. e L.A. (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 cp.c., per avere il Tribunale disposto una inammissibile consulenza tecnica d’ufficio contabile, nonostante la genericità delle critiche mosse dalla Curatela alla domanda di ammissione al passivo, prima, ed all’opposizione allo stato passivo, poi, a fronte degli estratti conto prodotti dalla banca; con il secondo motivo, si denuncia poi l’omesso esame, ex art-.360 n. 5 c.p.C1 di fatto decisivo, quale evidenziato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in sede di puntuali osservazioni alla bozza di CTU del consulente di parte MPS, vale a dire che, quantomeno dall’11/1/2008, il consulente tecnico d’ufficio avrebbe dovuto, previo eventuale supplemento peritale disposto dal giudice, eseguire il ricalcolo del conto corrente applicando, all’apertura di credito n. 28654.85 ed al rapporto anticipi, le condizioni risultanti dal documento allegato dal CTP, stante l’intervenuta pattuizione scritta delle condizioni economiche, non quindi applicando le condizioni stabilite dall’art. 117 T.U.B., comma 7 ed elidendo tutti gli interessi e le commissioni applicate dalla banca.

2. La prima censura è infondata.

Questa corte ha già chiarito da tempo (Cass. 6465/2001; Cass. 15219/2019) che “qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell’art. 2697 c.c., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c. c., derivano, tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni”.

Sempre in punto di riparto dell’onere probatorio, questo giudice di legittimità ha precisato che, in tema di ammissione al passivo fallimentare, “nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio” (Cass. 22208/2018; Cass. 27201/2019).

Ora, risulta dalla decisione impugnata che il Curatore ed il Tribunale non avessero formulato generiche contestazioni alla domanda di ammissione al passivo ma ne avessero anzi rilevato le carenze probatorie, stante l’erronea indicazione dei rapporti bancari e la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto integrali a supporto della pretesa, carenze in parte riconosciute dalla stessa banca in sede di opposizione allo stato passivo; in tale sede poi, avendo la Curatela contestato (producendo una consulenza tecnica contabile d’ufficio resa in altro giudizio) anche l’illegittimo addebito di oneri finanziari, interessi e commissioni ultralegali, in difetto di pattuizioni scritte, il giudice ha ritenuto di dover disporre una consulenza tecnica d’ufficio contabile per la verifica del corretto dare e avere tra le parti.

Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche (Cass. 4185/2015).

Nella specie, la ricorrente neppure contesta la necessità, nello specifico, di disporre consulenza tecnica contabile, limitandosi ad affermare che era generica la contestazione, a monte, alle proprie produzioni documentali da parte della Curatela del Fallimento, in sede di opposizione allo stato passivo, che qui interessa. Il che è smentito da quanto esposto nella decisione impugnata.

3. La seconda doglianza è inammissibile.

Infatti, vero che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente mentre nella, diversa, ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, “il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione” (Cass. 15147/2018).

Tuttavia, nella specie, è la stessa ricorrente a dedurre che il consulente tecnico d’ufficio aveva risposto alle osservazioni mosse, nel settembre 2018, dal consulente di parte MPS, nelle quali si richiedeva l’elaborazione di ulteriori conteggi che tenessero anche conto, quanto meno dall’11 gennaio 2008, di un documento depositato in altro giudizio di merito pendente tra parti, attestante la pattuizione delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente ed apertura di credito, rilevando che la banca avrebbe dovuto previamente chiedere ed ottenere dal giudice un’integrazione del quesito durante la fase istruttoria, non potendo altrimenti il consulente né esaminare la documentazione in questione né rispondere ad un diverso quesito.

Sempre questa Corte ha affermato che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicita mente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5” (Cass. 282/2009; Cass. 1815/2015).

Ora, anche ai fini della decisività del fatto dedotto come omesso, la ricorrente avrebbe dovuto spiegare quali argomentazioni giuridiche essa avesse addotto alla risposta del consulente tecnico nella comparsa conclusionale e comunque il giudice del merito non era tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente, il quale abbia già dato risposta alle osservazioni e critiche mosse dalle parti, ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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