Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19458 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 12/01/2017, dep.03/08/2017),  n. 19458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9557-2016 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA NELLA DI PARABOSCHI M.G.& C. SS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

RINALDI GALLICANI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA

PEDERNESCHI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA LE TEZZE A MATTINA DI BINDA FABIO & C. S.S.

SOCIETA’ AGRICOLA, in persona del socio legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO BRINDISI 11, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BOCCUCCIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALDO PALOSCHI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1168/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

6/11/2015, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’azienda Agricola Nella di Paraboschi aveva convenuto, davanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Bergamo, Z.E. e l’Azienda Agricola Le Tezze a Mattina eccependo la nullità del contratto di affitto concluso in data 11.11.12 con la partecipazione di un solo rappresentante sindacale della Coldiretti, ai sensi della L. Agraria n. 203 del 1982, art. 45.

2. Avverso la sentenza del Tribunale del 22 maggio 2015, che dichiarava che il contratto era stato concluso in violazione dell’art. 45 della predetta legge e prorogava alla data del 10.11.2027 l’efficacia del contratto, proponeva appello l’Azienda Agricola Le Tezze a Mattina.

3.La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza pubblicata il 19.11.2015, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava le domande proposte in primo grado dall’Azienda Agricola Nella di Paraboschi, confermando nel resto.

4.Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’Azienda Agricola Nella di Paraboschi sulla base di due motivi.

5.L’Azienda Agricola Le Tezze a Mattina resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di diritto in ordine alla negata necessità di intervento delle opposte organizzazioni di categoria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 45 e 58.

2.In particolare, lamenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe considerato come orientamento costante della Corte di Cassazione un’opinione caratterizzata da decisioni assolutamente contrastanti. Sotto altro profilo, trattandosi di nullità e non di annullamento, l’eccezione avrebbe potuto essere formulata da chiunque vi aveva interesse.

3.Con il secondo motivo eccepisce violazione ed errata applicazione del disposto dell’art. 91 c.p.c., in tema di spese di giudizio. In conseguenza dell’accoglimento del precedente motivo, la ricorrente ritiene che anche il capo con il quale è stata condannata al pagamento delle spese deve essere riformato in favore della parte ricorrente.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè la Corte territoriale ha fatto applicazione di un principio consolidato della giurisprudenza, affermando che la nullità, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 45, può essere fatta valere soltanto dalla parte che risulti non assistita dall’associazione di categoria e, nel caso particolare, l’eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere dall’odierna resistente (Cass. n. 16105 del 2016). Il costante insegnamento della giurisprudenza qualifica tale nullità come invalidità di protezione che può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata la quale lamenti il difetto di assistenza e non dalla controparte. Il secondo motivo, che presuppone l’accoglimento del primo, è necessariamente assorbito.

5.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza.

6. Le cause devolute alle sezioni specializzate agrarie di cui alla L. n. 320 del 1963, pur non annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10, continuano a fruire della non abrogata norma di cui alla L. n. 283 del 1957, art. 3, sicchè sono esenti al detto contributo e, conseguentemente, al suo raddoppio come disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Sez. 3, Sentenza n. 6227 del 31/03/2016, Rv. 639365 – 01).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione – 3, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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