Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19457 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 23/09/2011), n.19457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BETTI

STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MI.GE. S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), CASELLA S.R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona dei rispettivi Amministratori Unici pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, Via PACUVIO 34, presso

l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARVULLI GIUSEPPE, giusta procura in calce al

controricorso;

P.D.V.D.M., P.D.

V.D.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIACOMO PUCCINI 9, presso l’avvocato CARLEVARIS CARLO, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

M.U., WU WEI S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 688/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente Mige srl +1, l’Avvocato ROMANELLI che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i controricorrenti P., l’Avvocato CARLEVARIS

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 12 gennaio 2005, D.R.S. convenne dinanzi al Tribunale di Genova la s.r.l. Mi.GE., la s.r.l.

Casella, la P.M.C., M. e S.D. della P.V. e la Società semplice Wu-Wei, esponendo che: a) in data 3 maggio 2004, la s.r.l. Mi.GE. – promissaria acquirente – ed M.d.V.E. – promittente venditrice – avevano concluso contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il complesso immobiliare denominato (OMISSIS), sito in (OMISSIS) alla Via (OMISSIS); b) il prezzo convenuto era di Euro 6.300.000,00, di cui Euro 400.000,00 erano stati corrisposti al momento della stipula del compromesso, ed Euro 5.900.000,00 sarebbero stati corrisposti al momento della stipula del contratto definitivo; c) egli aveva svolto un ruolo attivo per la conclusione di tale contratto, in quanto aveva tenuto i contatti con la promittente venditrice, presentandole un progetto particolareggiato da lui stesso predisposto, volto al frazionamento dell’immobile ed alla vendita dei vari lotti, dei quali uno era stato prenotato dal notaio M.U. ed un altro dal sig. C.A.; d) egli inoltre, per reperire altri acquirenti si era appoggiato ad un agente immobiliare, M. G., il quale aveva costituito la s.r.l. Mi.GE. che doveva svolgere ufficialmente il ruolo di promissaria acquirente, salvo definire le partecipazioni effettive all’affare con separati patti parasociali; e) dopo la conclusione del preliminare, il M. gli aveva comunicato che, per il prosieguo, la s.r.l. Mi.GE. avrebbe operato per conto della s.r.l. Casella, della quale era amministratore unico il dottore commercialista F.D., della Società semplice Wu-Wei, della quale era amministratore il notaio M., e dello stesso D.R.S.; f) in seguito a ciò, erano stati predisposti patti parasociali in forza dei quali egli avrebbe assunto la quota di partecipazione nell’affare pari al quaranta per cento; g) a seguito di perplessità manifestate dagli altri partecipanti all’affare sulla sua partecipazione ed a causa della morte di M.d.V.E. nell’agosto del 2004, i contenuti dell’operazione erano rimasti incerti.

Tanto esposto, il D.R. chiese che il Tribunale accertasse e dichiarasse: – che egli era effettiva parte contraente del predetto contratto preliminare concluso in data 3 maggio 2004; – che, “in forza dei patti parasociali e, comunque, dei rapporti intercorsi tra i soggetti degli stessi, il contratto preliminare di che trattasi è stato concluso dalla società MI.GE. s.r.l. nella qualità di parte interponente dell’esponente sig. D.R.S., nella misura siccome determinata dai patti medesimi, pari al 40% dell’intero”; – “conseguentemente, che il detto contratto preliminare ha effetto tra l’esponente sig. D.R.S., nella misura siccome determinata dai patti medesimi, pari al 40% dell’intero, e gli eredi della parte promittente venditrice sigg. M.C. P., D.V.M.D. e S.D.D. V., anche, se del caso, in forza dell’attività di interposizione effettuata dalla società MI.GE. s.r.l. conclusasi con la stipula del preliminare più volte citato”.

Si costituirono la s.r.l. Mi.GE. e la s.r.l. Casella, le quali, nel contestare la fondatezza della domanda, dedussero, tra l’altro, che gli evocati patti parasociali non erano mai stati formalizzati e sottoscritti e che lo stesso D.R. era receduto dalle trattative, inviando una lettera alla signora P. ed all’Agenzia immobiliare Firpo, dalla prima incaricata della vendita.

Si costituirono altresì P.M.C. e M.e.

S.D. della P.V., rilevando che eredi di M.E.d.V. erano soltanto i due predetti nipoti i quali, con citazione del 1 dicembre 2004, avevano promosso dinanzi al Tribunale di Roma, causa di annullamento del predetto preliminare ai sensi degli artt. 428 e 1429 cod. civ. e, in subordine, di rescissione del contratto per lesione ultra dimidium.

Il Tribunale adito, in contumacia della Società semplice Wu-Wei – respinta l’istanza di sospensione necessaria della causa e dichiarate inammissibili le prove testimoniali articolate dall’attore -, con la sentenza n. 3052/2006 del 1 settembre 2006, respinse altresì tutte le domande.

2. – A seguito di appello del D.R. – cui resistettero la s.r.l. Mi.GE., la s.r.l. Casella, P.M.C. e M. e P.S.D.d.V. – la Corte d’Appello di Genova, in contumacia della Società semplice Wu-Wei, con la sentenza n. 688/2009 del 12 giugno 2009, confermò la decisione impugnata.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte di Genova:

A) ha condiviso l’affermazione della sentenza impugnata, laddove questa aveva dichiarato privi di prova i patti parasociali evocati dal D.R., affermando:

“La prova non può essere fornita dal documento informatico prodotto dall’appellante; da un lato infatti esso è privo di sottoscrizione e non può pertanto attestare la conclusione di alcun accordo, dall’altro esso si inserisce palesemente in una trattativa che non è poi andata a buon fine. Ciò emerge dalla lettera di accompagnamento … con cui il dott. R., estensore della bozza contrattuale, la trasmette alle parti, che recita testualmente: “Vi invio il testo dei patti parasociali che disciplina anche la partecipazione del signor D.R.. Non ho apportato modifiche alle pattuizioni precedenti ma mi sono limitato ad aggiungere le clausole relative al nuovo partecipante; le eventuali modifiche potranno essere apportate in sede di sottoscrizione dei patti”. Il tenore di questa lettera smentisce quanto asserito da parte appellante, ossia che essa contenesse una proposta indirizzata al D.R. dalla MI.GE. per conto degli altri partecipanti all’affare. Il contenuto della lettera attesta come essa non sia che una bozza di accordo che il dott. Risso, commercialista di fiducia, sottopone ai clienti per avviare la discussione sul suo contenuto. Ciò del resto appare in linea con la narrativa dei fatti esposta dallo stesso D.R. nell’atto introduttivo del giudizio laddove egli riferisce che, dopo l’invio della lettera sopra riportata (avvenuto in data 11/5/2004), in una riunione tenutasi presso lo studio del notaio M. il dott. F., legale rappresentante di Casella s.r.l., manifestava perplessità circa la partecipazione del D.R. all’affare, perplessità che erano evidentemente molto ferme posto che in una successiva lettera dell’11/7/2004, inviata dal notaio M. al D.R., si diceva “(…) un’azione di danni da parte tua è possibile solo nell’ambito dell’art. 1337 cod. civ. e solo nei confronti della persona che ha promesso a tuo favore determinate posizioni contrattuali senza peraltro adempiere …”;

B) ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali articolate dal D.R., al fine di provare la conclusione dell’accordo che sancisse la sua partecipazione, affermando: “Il Tribunale le ha dichiarate inammissibili perchè dirette ad attestare il rilascio di un mandato senza rappresentanza per la conclusione di un preliminare di acquisto di un immobile, e quindi un contratto che deve essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1351 c.c.. In realtà le prove dedotte dall’attore mirano ad attestare non tanto il rilascio di una procura per la sottoscrizione del preliminare, poichè egli stesso ammette di essere stato invitato dalle parti stipulanti a ritirarsi dalla trattativa che precedette la stipula del compromesso in quanto questa sarebbe proseguita per il tramite del signor M., titolare di nota agenzia immobiliare, dell’Avv. V. e del Notaio M., quanto piuttosto la sua ingerenza nella conclusione dell’affare e l’avvio di trattative, successivamente alla sottoscrizione del preliminare, per la stipulazione di patti parasociali nei quali doveva essere definita la posizione dei singoli partecipanti all’affare. Le stesse circostanza capitolate tuttavia non attestano in alcun modo che tali trattative giunsero poi a buon fine, cosicchè la loro eventuale conferma non consentirebbe comunque di ritener provata la domanda del D.R.”.

3. – Avverso tale sentenza D.R.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria.

Resistono, con distinti controricorsi illustrati dalle relative memorie, la s.r.l. Mi.GE. e la s.r.l. Casella, nonchè M. e P.S.D.d.V..

La Società semplice Wu-Wei ed il suo legale rappresentante M. U., benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti nè hanno svolto attività difensiva.

Il Procuratore generale, all’esito dell’odierna discussione, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: “Ex art. 360 n. 3 nullità della decisione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto – artt. 112 o 113 c.p.c. – per errata qualificazione della domanda”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato “Il Tribunale le ha dichiarate inammissibili le articolate prove per testimoni perchè dirette ad attestare il rilascio di un mandato senza rappresentanza per la conclusione di un preliminare di acquisto di un immobile (…)” (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B), sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente qualificato la domanda siccome domanda di accertamento di interposizione reale della s.r.l. Mi.GE. per conto del D.R. nella sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, “mentre è all’evidenza che l’unico interesse che il D.R. aveva, instaurando il giudizio de quo, era l’accertamento della interposizione fittizia della Mi.GE. s.r.l. e, conseguentemente, della sua qualità di parte del contratto de quo”.

Il ricorrente formula pertanto il seguente quesito di diritto: “Vero è che la Corte di Appello, ribadendo l’errore del Tribunale, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. ha erroneamente qualificato la domanda attorea come domanda di interposizione reale nella stipula del contratto preliminare anzichè, come doveva, quale interposizione fittizia relativamente ai soggetti parti del preliminare di vendita per cui è causa?”.

Con il secondo motivo (con cui deduce: “Ex art. 360 n. 3 nullità della decisione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto – artt. 1417, 2122, 2124 e 2725 c.c. -“) , il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le articolate prove per testimoni, “perchè dirette ad attestare il rilascio di un mandato senza rappresentanza per la conclusione di un preliminare di acquisto di un immobile, e quindi un contratto che deve essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1351 c.c.” (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B) , sostenendo che l’erronea qualificazione della domanda – siccome di accertamento di interposizione reale, anzichè fittizia – ha comportato l’erronea applicazione dell’art. 2725, comma 1 e 2, anzichè l’art. 2724 cod. civ., numero 1, perchè, nella specie, è stato prodotto un documento costituente principio di prova per iscritto. Il ricorrente formula pertanto il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se nel caso di interposizione fittizia relativamente alla stipula del contratto preliminare la prova testimoniale è ammissibile nei limiti stabiliti dall’art. 2724 c.c. anzichè, come erroneamente statuito dalla Corte di Appello, nei limiti dell’art. 2725?”.

Con il terzo motivo (con cui deduce: “Ex art. 360 n. 3 nullità della decisione per violazione o falsa applicazione degli artt. 1350 e 1351 c.c.”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella medesima parte di cui al secondo motivo, sostenendo che, ove anche si aderisse alla qualificazione della domanda operata dai Giudici a quibus – cioè che le articolate prove per testimoni erano dirette a dimostrare un mandato senza rappresentanza -, questi non hanno considerato che “lo strumento giuridico che le parti avevano stabilito avrebbe regolato i loro rapporti commerciali era la costituzione di una società di capitali e la partecipazione del D.R. all’operazione attraverso i patti parasociali”, fatti che erano dimostrabili ai sensi dell’art. 2724 cod. civ.. Il ricorrente formula pertanto il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se, laddove l’oggetto del mandato senza rappresentanza sia la costituzione di una società e l’intestazione fiduciaria dei quote di essa, la relativa prova può essere data per testimoni ai sensi dell’art. 2724 c.c. e non, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, nei limiti dell’art. 2725 c.c.?”.

Con il quarto motivo (con cui deduce: “Ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che “La prova dei patti parasociali non può essere fornita dal documento informatico prodotto dall’appellante; da un lato infatti esso è privo di sottoscrizione e non può pertanto attestare la conclusione di alcun accordo, dall’altro esso si inserisce palesemente in una trattativa che non è poi andata a buon fine” (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera A), sostenendo che i Giudici a quibus hanno completamente omesso di motivare sul fatto controverso se tale documento costituisse principio di prova per iscritto ai sensi dell’art. 2724 cod. civ., numero 1. Il ricorrente formula pertanto il seguente quesito di diritto: “La Corte di Appello, omettendo di valutare se il documento contenente i patti parasociali costituisca principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724 c.c., è incorsa nel lamentato vizio di omessa ed insufficiente motivazione in relazione al fatto controverso, se il documento de quo, prodotto sub 5 dell’atto di citazione, costituisca o meno principio di prova scritta che consente l’ammissibilità della prova per testi ex art. 2724 c.c.. Fatto controverso: omessa valutazione del documento sub 5 dell’atto di citazione quale principio di prova scritta”.

1.1. – I controricorrenti M. e P.S.D. d.V. eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’inadeguatezza dei formulati quesiti di diritto relativi ai quattro motivi di censura dedotti, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

2. – In limine, è indispensabile individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Essa sta in ciò, che i Giudici a quibus – alla luce delle domande formulate dal D.R., volte ad ottenere l’accertamento che egli, “in forza dei patti parasociali e, comunque, dei rapporti intercorsi tra i soggetti degli stessi”, è parte effettiva del contratto preliminare di compravendita, formalmente concluso in data 3 maggio 2004 dalla s.r.l. Mi.GE., promissaria acquirente, con M.d.V.E., promittente venditrice, ma, in realtà concluso dalla stessa s.r.l. Mi.GE. “nella qualità di parte interponente dell’esponente sig. D.S. R.”, con conseguente efficacia del contratto medesimo tra lo stesso D.R. e la promittente venditrice (ed i suoi eredi) -, ritenuta all’evidenza determinante la verifica circa l’esistenza e l’oggetto degli evocati patti parasociali, quale “fonte” della dedotta interposizione fittizia della s.r.l. MI.GE. nel compromesso de quo, hanno affermato: in primo luogo – in ciò convergendo con il giudizio espresso con la sentenza di primo grado -, che l’esistenza e l’oggetto di tali patti parasociali non sono stati provati dal D. R. mediante la lettera di accompagnamento (della bozza di contratto dei patti parasociali) in data 11 maggio 2004, inviata dal dr. R. alle parti interessate, in quanto “Il contenuto della lettera attesta come essa non sia che una bozza di accordo che il dott. R., commercialista di fiducia, sottopone ai clienti per avviare la discussione sul suo contenuto”; in secondo luogo – in ciò divergendo dal giudizio espresso con la sentenza di primo grado -, che le prove per testimoni articolate dal D.R. sono inammissibili, non tanto “perchè dirette ad attestare il rilascio di un mandato senza rappresentanza per la conclusione di un preliminare di acquisto di un immobile, e quindi un contratto che deve essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1351 c.c.”, come ritenuto dal Tribunale, quanto piuttosto perchè le circostanze con esse dedotte sono prive di rilevanza in quanto, pur mirando “ad attestare … la sua del D.R. ingerenza nella conclusione dell’affare e l’avvio di trattative, successivamente alla sottoscrizione del preliminare, per la stipulazione di patti parasociali nei quali doveva essere definita la posizione dei singoli partecipanti all’affare”, “tuttavia non attestano in alcun modo che tali trattative giunsero poi a buon fine, cosicchè la loro eventuale conferma non consentirebbe comunque di ritener provata la domanda del D.R.”.

2.1. – Ciò premesso, il primo motivo del ricorso è inammissibile, perchè censura non la su individuata ratio decidendi della sentenza impugnata ma quella della decisione di primo grado.

Infatti, come già osservato, i Giudici dell’appello non hanno operato alcuna qualificazione delle deduzioni formulate dal ricorrente – nè come interposizione fittizia, nè come interposizione reale -, essendosi limitati unicamente a verificare, sul piano probatorio, l’esistenza e l’oggetto degli evocati patti parasociali, correttamente intesi quale “fonte” dei dedotti accordi e, conseguentemente, dell’efficacia – nei confronti della parte “formale” (s.r.l. MI.GE.), ovvero di quella “sostanziale” ( D. R.) – del contratto preliminare di compravendita de quo. Su tale piano probatorio, hanno convenuto con i Giudici di primo grado nel ritenere privo di valenza probatoria la bozza di accordo inviata dal dr. R. ai soggetti interessati, mentre hanno dissentito dagli stessi Giudici di primo grado quanto alla ragione della inammissibilità delle prove per testimoni articolate dal ricorrente, ritenendo irrilevanti – cioè inidonee a provare esistenza ed oggetto di detti patti parasociali – le circostanze ivi dedotte.

2.2. – Parimenti, e consequenzialmente, inammissibile è il secondo motivo, perchè muove dalla medesima premessa di cui al primo motivo, dell’erronea qualificazione delle domande da parte dei Giudici a quibus.

Infatti, stabilito che i Giudici dell’appello non hanno proceduto ad alcuna qualificazione delle domande formulate dal ricorrente avendo invece soltanto ritenuto irrilevanti le articolate prove testimoniali, non v’è spazio per l’applicazione nè dell’art. 2725, comma 1 e 2, nè dell’art. 2724 cod. civ., numero 1.

2.3. – E’ inammissibile anche il terzo motivo, sia per la già rilevata erroneità delle premesse da cui muove, sia perchè, con esso, vengono dedotte circostanze di fatto (pretesi accordi circa l’iter giuridico per addivenire alla stipula dei dedotti patti parasociali) volte evidentemente ad avvalorare la tesi del ricorrente: circostanze che, tuttavia, risultano estranee al sindacato di legittimità, in quanto manca del tutto qualsiasi censura sulla affermata irrilevanza delle circostanze dedotte con la articolata prova per testimoni.

2.4. – Inammissibile, infine, è il quarto motivo, perchè con esso, ancora una volta, non viene censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso qualsiasi efficacia probatoria del documento informatico prodotto dall’odierno ricorrente per le concorrenti ragioni che tale documento “è privo di sottoscrizione e non può pertanto attestare la conclusione di alcun accordo” e che “esso si inserisce palesemente in una trattativa che non è poi andata a buon fine”, affermazioni queste che lo stesso ricorrente non critica sotto alcun profilo, limitandosi a ribadire la propria tesi, ritenuta indimostrata dalla Corte di Genova.

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti (s.r.l.

Mi.GE. e s.r.l. Casella, nonchè M. e S.D.d.

P.V.).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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