Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19457 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19457 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 6005-2017 proposto da:
FLORA BRUNO FELICE FILIPPO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO SALMERI;
– ricorrente contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO
CALABRIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1523/2015 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 06/09/2016;

Data pubblicazione: 20/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

RILEVATO
che con sentenza del 6 settembre 2016, la Corte d’Appello di Reggio

la domanda proposta da Bruno Felice Filippo Flora nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, succeduta nel
corso del giudizio di primo grado nella titolarità dei rapporti facenti
capo all’Azienda sanitaria n. 9 di Locri, avente ad oggetto il
riconoscimento della natura subordinata del rapporto costituito dal
Flora con quest’ultima in virtù di una convenzione implicante
l’affidamento al primo delle verifiche degli impianti elettrici dei presidi e
delle strutture aziendali nonché del censimento e della verifica delle
apparecchiature elettromedicali in dotazione;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
correttamente valutata dal primo giudice, in considerazione della
peculiarità dell’incarico affidato, implicante uno stretto coordinamento
dell’attività da parte dell’Azienda, non tale tuttavia da risultare
significativo dell’assoggettamento del Flora al potere di direzione e
controllo dell’Azienda medesima, l’insussistenza del vincolo di
subordinazione;
per la cassazione di tale decisione ricorre il Flora, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’intimata
non ha svolto alcuna attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO
Ric. 2017 n. 06005 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Locri e rigettava

che, con l’unico articolato motivo, il ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2727, 2729, 2697 e 1362
e segg. c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della direttiva 1999/70/CE e del
d.lgs. n. 165/2001, lamenta l’incongruità dell’iter logico giuridico seguito
dalla Corte territoriale nel rendere l’impugnata decisione, inficiato, a suo

giurisprudenziale ai fini della valutazione della ricorrenza della
subordinazione, con specifico riguardo alle ipotesi di subordinazione
attenuata e conseguentemente erroneamente proceduto alla valutazione
degli elementi acquisiti in sede istruttoria, disconoscendo la rilevanza
probatoria dagli stessi complessivamente rivestita anche in via
presuntiva e non applicando le regole legali in materia di interpretazione
dei contratti, con specifico riferimento al canone ermeneutico relativo
al comportamento successivo delle parti, dall’essersi discostata dai
principi invalsi nella giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di
conversione a tempo indeterminato dei rapporti di impiego pubblico
illegittimamente costituiti a termine;
che l’unico motivo deve ritenersi inammissibile, anche a prescindere
dall’eterogeneità delle censure mosse, espresse attraverso il riferimento
alle sole norme asseritamente violate e poste sotto un’unica rubrica, per
aver la Corte territoriale condotto il giudizio in ordine alla ricorrenza
nella specie del vincolo di subordinazione facendo puntuale riferimento
ai criteri elaborati nella giurisprudenza di questa Corte, avendo riguardo
cioè, non solo al profilo dell’eterodirezione, che, per quanto sia da
apprezzarsi con ragionevole misura relativamente a prestazioni
implicanti una elevata autonomia tecnica, deve comunque riscontrarsi,
quantomeno rispetto alle modalità di esecuzione della prestazione, qui
puntualmente valutate con specifico riguardo al dato, neppure confutato
dal ricorrente, dell’assenza di un predeterminato orario di lavoro,
Ric. 2017 n. 06005 sez. ML – ud. 18-04-2018
-3-

dire, dall’aver la Corte stessa disatteso i criteri accolti in sede

espressivo di per sé e tanto più in concomitanza con l’aver l’Azienda
definito nella convenzione conclusa con il Flora il concretarsi della
disponibilità richiesta dalla prestazione nell’esecuzione di un numero
minimo di accessi presso le varie sedi aziendali ed a fronte
dell’equivocità di altri elementi (quali la localizzazione della prestazione

commissioni senza specifico compenso, la documentazione attraverso
fogli presenza della corretta esecuzione della prestazione) della non
attinenza della prestazione affidata all’ordinaria attività dell’Azienda, la
sola di fatto svolta dal Flora (dato anch’esso non contestato) e, dunque,
della non inserzione del medesimo nell’organizzazione della stessa, non
smentita dalla protrazione nel tempo dell’incarico e neppure dal
comportamento successivo delle parti, correttamente ritenuto irrilevante
dalla Corte territoriale, considerato che la selezione pubblica indetta
dall’Azienda e superata dal Flora atteneva ancora, per ammissione del
medesimo, all’affidamento di un incarico professionale a persona di
provata esperienza con riguardo ad esigenze non fronteggiabili con il
personale in servizio, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001,
tipologia di contratto che, tra l’altro, non è assimilabile ai contratti a
tempo determinato cui ha riguardo la direttiva 1999/70/CE e,
comunque, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, con
pronuncia d’ufficio, estranea al perimetro della domanda
originariamente formulata dall’odierno ricorrente, che ne rende di per sé
inammissibile l’impugnazione, al pari di quelli insuscettibili di dar luogo,
ancorché illegittimamente stipulati dalla pubblica amministrazione, alla
conversione a tempo indeterminato del rapporto instaurato;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese, per non aver
alcuno degli Enti intimati svolto attività difensiva;
Ric. 2017 n. 06005 sez. ML – ud. 18-04-2018
-4-

all’interno dell’Azienda, la partecipazione quale membro interno di

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
Il Presidente
£4,

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

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