Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19457 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 18/09/2020), n.19457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19746/2012 R.G. proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo

Trogo n. 21, presso lo studio dell’avv. Casanova Stefania, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania – Sezione staccata di Salerno n. 31/04/12, depositata il 16

gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2019 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 31/04/12 del 16/01/2012, la Commissione tributarla regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da C.A.M. avverso la sentenza n. 52/03/10 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2003, oltre alle conseguenti sanzioni;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito dell’applicazione dello studio di settore conforme alla tipologia di attività esercitata dalla ricorrente;

1.2. la CTR respingeva l’appello proposto da C.A.M. evidenziando che: a) la sentenza impugnata non presentava alcun contrasto tra motivazione e dispositivo; b) nell’accertamento a mezzo studi di settore era attribuita centrale importanza al contraddittorio preventivo con il contribuente che, in ipotesi, non aveva inteso parteciparvi; c) i primi giudici avevano “comunque valutato la documentazione e le argomentazioni offerte solo in sede contenziosa, determinando così i maggiori ricavi attribuibili nella misura peraltro indicata dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso introduttivo”;

2. C.A.M. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale il ricorrente: a) avrebbe incorporato nel testo del ricorso tutti gli atti pregressi senza discernere gli elementi effettivamente rilevanti (cd. ricorso-sandwich); b) avrebbe sostanzialmente omesso l’esposizione del fatto, illegittimamente affidata alla riproduzione integrale degli atti dei precedenti gradi del giudizio.

1.1. questa Corte ben conosce il consolidato orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento la controricorrente, ma ritiene che, nel caso di specie, sono chiaramente evincibili dal ricorso, letto nel suo insieme (cfr. Cass. n. 24340 del 04/10/2018), anche attraverso l’agevole espunzione degli atti processuali richiamati (cfr. Cass. n. 8245 del 04/04/2018), le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dello stesso, sicchè l’impugnazione non può dirsi inammissibile;

2. con il primo motivo di ricorso C.A.M. deduce il difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà manifesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2.1. in buona sostanza, il ricorrente si duole che la sentenza di secondo grado non avrebbe colto l’insanabile contrasto esistente tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado, che, pur dando ragione al contribuente, avrebbe, contraddittoriamente, determinato i ricavi nella stessa misura accertata dall’Agenzia delle entrate;

3. il motivo, a parte ogni questione in ordine alla sua corretta formulazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile sotto un duplice profilo;

3.1. in primo luogo, il ricorrente mira a correggere pretesi errori della sentenza di primo grado, e, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “in considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello” (Cass. n. 1323 del 19/01/2018; Cass. n. 1612 del 16/02/1998; Cass. n. 11537 del 28/12/1996; si veda anche Cass. n. 12642 del 05/06/2014);

3.2. secondariamente, non sussiste alcun contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, atteso che, come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata (pag. 2), in primo grado è stata accolta la domanda subordinata di C.A.M.;

3.3. come correttamente ritenuto dal giudice di appello, la sentenza di primo grado ha, infatti, determinato i maggiori ricavi evasi, sia in motivazione che in dispositivo, nella medesima misura di Euro 39.708,00;

3.3.1. è vero che detti ricavi sono pari a quelli determinati in sede di avviso di accertamento e che la sentenza di primo grado sembra dare ragione alle tesi del contribuente, tuttavia l’eventuale difetto di motivazione della sentenza impugnata nulla toglie alla complessiva intelligibilità della statuizione;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nonchè il travisamento dei fatti, avendo la CTR ritenuto, contrariamente al vero, la omessa partecipazione del contribuente al contraddittorio preventivo;

5. il motivo, oltre che per evidente difetto di specificità, è inammissibile per carenza di interesse;

5.1. invero, indipendentemente dall’effettiva partecipazione del(contribuente al contraddittorio (esclusa sia dall’avviso di accertamento che dalla sentenza impugnata e dichiarata, ma non documentata, in ricorso), la CTR afferma che la sentenza della CTP ha comunque valutato la documentazione e le argomentazioni offerte in sede contenziosa, sicchè non ricollega alla ritenuta mancata partecipazione alcuna conseguenza pregiudizievole;

6. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, concernente la mancata valutazione della documentazione medica depositàta dal contribuente da parte della CTP;

7. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

7.1. il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si duole di un preteso errore della sentenza di primo grado, non censurabile in sede di legittimità in virtù dell’effetto sostitutivo della sentenza di appello, così come già argomentato con riferimento al primo motivo;

7.2. in ogni caso, la censura è infondata;

7.3. la sentenza della CTR ha dato specificamente atto del rilievo (pag. 2, primo rigo) e ha, altresì, evidenziato che “i primi giudici hanno comunque valutato la documentazione e le argomentazioni offerte (…)”, sicchè nessuna omessa pronuncia può configurarsi da parte del giudice di appello;

8. con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione di documenti, con particolare riferimento alla documentazione medica prodotta;

9. il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

9.1. il ricorrente fa riferimento a documentazione (ivi compresa la documentazione medica che sembrerebbe essere stata depositata unitamente alla memoria difensiva in appello) nè trascritta, nè allegata al ricorso, con conseguente impossibilità di apprezzamento della decisività della stessa da parte della Corte;

9.2. in ogni caso, il motivo è anche infondato perchè, come emerge dalla sentenza impugnata (quintultimo rigo della motivazione) la documentazione prodotta dal ricorrente è stata valutata alla CTR, diversamente a quanto dedotto con il motivo di ricorso;

10. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato rientrante nello scaglione fino ad Euro 52.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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