Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19457 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15756-2008 proposto da:

P.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso l’avvocato PALMERI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ASARO GIACOMO,

giusta procura speciale alle liti autenticata dal Consolato Gen.

d’Italia nello Stato di New York il 22.05.2008;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

23/02/2008, n. 407/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CARLO GAMBARDELLA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2.05.2007 P.B. adiva la Corte di appello di Palermo chiedendo che il Ministero dell’Economìa e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 4.01 – 23.02.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva il ricorso del P., che condannava al pagamento delle spese processuali. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il P. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito (quantificato in Euro 37.000,00, oltre accessori) per effetto dell’irragionevole durata del processo da lui introdotto con ricorso depositato il 11.08.1969, dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Roma e poi sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana definito con sentenza favorevole (rectius sfavorevole) depositata il 17.10.2005;

– che con il suddetto processo il ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale con cui gli era stato negato il trattamento pensionistico privilegiato da aggravamento della sofferta infermità (“esiti di frattura del terzo distale del primo metatarsale”) dipendente da causa di servizio;

– che durante tutto il corso del giudizio il P. non aveva contrastato in alcun modo il parere negativo sulla sussistenza dell’aggravamento, espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l’OM di (OMISSIS), di tal che era evidente che il giudizio in argomento era stato proposto temerariamente, cioè con l’oggettiva prevedibilità di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo.

Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 6.06.2008, affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il P. denunzia “Mancata e/o erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e conclusivamente formula il seguente quesito di diritto “In base alla L. n. 89 del 2001, art. 2 ed all’art. 6 della CEDU, il diritto al risarcimento del danno morale conseguente alla irragionevole durata di un giudizio compete al soggetto che lo abbia proposto, a prescindere dal suo esito”.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto il formulato quesito di diritto non è pertinente rispetto al decisum.

Il rigetto della domanda di equa riparazione non si è fondato sull’esito (sfavorevole) del processo presupposto ma sulla ritenuta originaria consapevolezza da parte del P. della inconsistenza delle tesi da lui sollevate in causa, e, dunque, sulla mancanza di una sua condizione soggettiva di incertezza circa l’esito del processo, impediente il determinarsi di uno stato di disagio e di afflizione da incongruo ritardo di definizione. Atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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