Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19456 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19456 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 5378-2017 proposto da:
ROMANO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIETTA DE RANGO;

– ricorrente contro
ASP DI COSENZA, ASP DI CROTONE, REGIONE CALABRIA;

– intimate avverso la sentenza n. 1147/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 11/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.

RILEVATO

Data pubblicazione: 20/07/2018

che con sentenza dell’I 1 agosto 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro,
in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cosenza,
rigettava la domanda proposta da Salvatore Romano, in servizio presso
il Presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore con inquadramento nel
livello IV, categoria B, quale coadiutore amministrativo, nei confronti

titolo universale nei rapporti facenti capo al predetto ospedale, all’ASP
di Cosenza, per essere lo stesso ospedale, a far data dal 2002,
ricompreso nell’ambito di competenza della stessa e della Regione
Calabria, avente ad oggetto la condanna delle convenute al pagamento
delle differenze retributive maturate in relazione all’esercizio di fatto, dal
1995 al 2003, di mansioni rientranti nel superiore livello VI, categoria C,
assistente amministrativo;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
infondata, ai sensi dell’art. 2112 c.c., l’eccezione sollevata dalla ASP di
Cosenza circa il proprio difetto di legittimazione fino al 2002,
parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione riproposta dalla stessa
ASP di Cosenza ma, comunque, inconfigurabile il preteso esercizio di
fatto di mansioni superiori;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Romano, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale tutti i predetti
soggetti qui intimati non hanno svolto alcuna difesa;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione dell’art. 44, all. 1, del CCNL 1998/2001 per il comparto
Sanità, del contratto integrativo 20.9.2001 e dell’art. 37, all. 1, del
Ric. 2017 n. 05378 sez. ML – ud. 18-04-2018
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della ASP (Azienda sanitaria provinciale) di Crotone quale subentrante a

successivo CCNL di comparto 2002/2005, imputa alla Corte territoriale
l’incongruità logica e giuridica, derivante altresì dalla parziale analisi del
materiale istruttorio, del giudizio in ordine alla sussumibilità delle
mansioni svolte nella declaratoria contrattuale del rivendicato livello di
inquadramento;

oggetto di impugnazione, neppure con riferimento al periodo in cui si
assume essere stato il ricorrente formalmente adibito ad un incarico
implicante l’esercizio di mansioni superiori ed al dato della sua
adibizione continuativa, non interrotta e protratta nel tempo a mansioni
definite superiori che ancora una volta si assume essere stato posto a
base del superamento da parte del medesimo, nel 2003, della selezione
per l’accesso al superiore inquadramento rivendicato, l’argomentazione
sulla quale la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento nel
senso del rigetto della domanda, data dall’essere l’attività amministrativa
espletata dal ricorrente costantemente consistita nella ricezione delle
richieste di visita ambulatoriale nonché nella riscossione dei ticket
sanitari secondo una modulistica predefinita (e si noti che appunto
quest’ultima è dichiarata dallo stesso ricorrente essere l’attività a suo dire
implicante l’esercizio di fatto di mansioni superiori affidatagli sia con il
provvedimento formale del maggio 1995, allegato al numero 4 del
fascicoletto depositato, sia con il successivo provvedimento del febbraio
1999, di cui al n. 5 della produzione del ricorrente ed è a questa stessa
attività che presumibilmente fa riferimento allorché indica il protratto
esercizio di mansioni superiori quale ragione del superamento della
selezione per l’accesso alla qualifica di assistente amministrativo), così da
risolversi nella compilazione di documenti e modulistica, con
l’applicazione di schemi predeterminati, nel compimento di operazioni
semplici di natura contabile, anche con l’ausilio del relativo macchinario,
Ric. 2017 n. 05378 sez. ML – ud. 18-04-2018
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che l’unico motivo deve ritenersi inammissibile, non essendo stata fatta

nella stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di videoscrittura e
dattilografia, nell’esecuzione di attività di sportello;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese, per non aver
alcuno degli Enti intimati svolto attività difensiva;

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 aprile 2018
Il Presidente
-CUI( ‘Lo

P.Q.M.

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