Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19456 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28190/2017 proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

P.G., in persona del tutore avv. Pe.Lu. nonchè del

curatore avv. B.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Milani Gerardo giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.E.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Santa

Costanza n. 2, presso lo studio dell’avvocato Ruggiero Stefano, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Paladini Mauro e

Tramacere Maria Cristina, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1405/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha chiesto

accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Brescia con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma di quella del Tribunale per i minorenni della medesima città, dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore P.G. e per l’effetto revocava la dichiarazione resa in primo grado.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento il rappresentante della Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia con due motivi di annullamento.

Propongono controricorso P.E.G. ed il tutore del minore.

Il P.g. della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato.

Nell’interesse del minore il tutore ha provveduto a depositare memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, come novellato dalla L. n. 173 del 2015, per mancata convocazione e audizione degli affidatari del minore.

In esito alla sentenza di primo grado era stato disposto tra l’altro la collocazione del minore G. presso le coppie in lista di attesa per l’adozione nazionale, collocazione che, espressiva di un affido etero-familiare suscettibile di trasformarsi in affido preadottivo, era stato operato su conformi conclusioni rese dinanzi alla Corte di appello dal tutore e dal curatore speciale.

2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15; la Corte di appello avrebbe escluso erroneamente i requisiti per l’adottabilità del minore e quindi sia lo stato di abbandono che l’incapacità genitoriale della madre.

Il ricorrente fa valere sul punto i trascorsi giudiziari della prima – condannata alla pena di otto anni di reclusione per avere aggredito con l’acido, con la complicità di un terzo, l’ex fidanzato ed aver posto in essere ai danni dello stesso atti persecutori ex art. 612-bis c.p., così raggiunta da una ulteriore pena di un anno e sei mesi -e l’incapacità della stessa, personalità borderline aggressiva ed incapace di autoregolarsi, di prendere coscienza della gravità delle condotte assunte e di dimostrare empatia al figlio, assumendo un ruolo educativo e con attitudine a fornire apporto affettivo, nella insufficienza, in contrario segno, della capacità di relazionarsi con il minore nel corso di sporadici incontri ed in contesti strutturati o protetti dalla presenza degli operatori.

La Corte di merito non avrebbe motivato sulla circostanza che, in ragione della pena inflittale per il reato di lesioni gravissime) la P., in regime di detenzione domiciliare perchè madre di figlio di età inferiore ai dieci anni, era stata colpita dalla sanzione accessoria della sospensione della potestà genitoriale ex art. 34 c.p. per la durata di otto anni, periodo durante il quale avrebbe dovuto essere pertanto disposto l’affido del minore.

3. Nel controricorso P.E.G. in via preliminare ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, per mancato deposito del ricorso per cassazione nel rispetto del termine di venti giorni dall’ultima notifica, e, ancora in via preliminare, di dichiararne l’inammissibilità quanto al mancato ascolto della famiglia affidataria trattandosi di questione nuova, dedotta per la prima volta in appello.

Nel merito la controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, avendo la Corte territoriale correttamente escluso lo stato di abbandono del minore.

Con proprio controricorso il tutore del minore dichiara di aderire ai motivi proposti dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia.

4. L’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto al Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia per inosservanza del termine di deposito di venti giorni dall’ultima notifica, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, è infondata.

Deduce con controricorso la difesa di P.E.G. che nell’intervenuta notifica del ricorso in data 5 dicembre 2017 il deposito, che si fa valere come mancato, sarebbe dovuto avvenire in data 27 dicembre 2017.

Il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della Procura generale reca sul frontespizio la stampigliatura a secco di due timbri che portano, l’uno la dizione “Ufficio protocollo” e la data del 6 dicembre 2017, e l’altro la dizione “Ufficio depositi” e la data del 11 dicembre 2017.

Il ricorso risulta in atti spedito il 5 dicembre 2017, ma non vi è indicazione della notifica da cui far decorrere l’adempimento e, in ogni caso, quanto al deposito, dedotto come tardivo, esso risulta curato in atti e ben prima lo spirare del termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, a pena di improcedibilità.

Il motivo è pertanto inammissibile per sua non specificità, restando non compiutamente e correttamente dedotto per un mancato concludente raccordo tra i termini della proposta critica.

5. Nel resto; il primo motivo è fondato.

E’ ormai solido nelle affermazioni di questa Corte di legittimità il principio che vuole che nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, la previsione dell’obbligatoria audizione dell’affidatario o della famiglia collocataria del minore, come introdotta, a mezzo della L. n. 173 del 2015, art. 2, nella L. n. 184 del 1984, art. 5, comma 1, trova applicazione in tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore ancorchè in grado di appello, trattandosi di norma di natura processuale, in difetto di una diversa disciplina transitoria contenuta nella detta legge (Cass. 09/10/2017 n. 23574; Cass. 07/06/2017 n. 14167).

Atteso che nella specie siffatta audizione non è stata disposta dalla Corte di appello, la pronuncia emessa, pubblicata il 7 novembre 2017, è affetta da nullità (Cass. 29/09/2017 n. 22934).

6. Il secondo motivo squisitamente connesso al merito della vicenda oggetto di giudizio, nella presupposta ritualità del procedimento) resta precluso nel suo esame e quindi assorbito dalla rilevata invalidità, aperta alle ragioni degli affidatari nell’interesse del minore, come recita la L. n. 184 del 1983, art. 5 nel testo novellato.

7. Accolto il primo motivo ed assorbito il secondo va dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà all’esito della convocazione ed audizione della famiglia affidataria a rideterminarsi sulla opposizione alla dichiarazione di adottabilità del minore.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione all’esito della convocazione ed audizione della famiglia affidataria nei termini di cui in parte motiva nonchè per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, dell’art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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