Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19456 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9111-2008 proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso l’avvocato D’ANTONIO MAURO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

01/03/2007, n. 417/06 n.c.c.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MAURO LONGO (delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2003, S.C. adiva la Corte di appello di Perugia chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

L’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva il ricorso con decreto che questa Corte, con sentenza n. 25333 del 2005, cassava con rinvio, limitatamente al pronunciato diniego d’indennizzo del danno non patrimoniale Con decreto del 5.02- 1.03.2007 la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, ove il Ministero della Giustizia non si costituiva, accoglieva parzialmente la domanda del S. e condannava l’amministrazione a pagare all’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, la somma di Euro 4,833,00, con interessi legali dalla domanda. Sottolineava anche che il ritardo irragionevole di definizione del processo presupposto di primo grado era pari ad anni 4 e mesi 11, che dalla dovuta riparazione esulava il danno patrimoniale, non controverso in sede di legittimità e, comunque, rimasto indimostrato, ed ancora che con riguardo al danno morale il S. aveva ribadito la richiesta di liquidarlo nella misura di Euro 15.000,00. Quanto al regime delle spese processuali, relative anche al giudizio di cassazione, disposto che fossero compensate per la metà, in ragione dell’esito finale della vicenda, secondo cui il S. era rimasto parzialmente soccombente e, comunque, della ricorrenza di giusti motivi, e posta la residua parte a carico dell’Amministrazione della Giustizia, limitava la liquidazione alle fasi di legittimità e di rinvio.

Avverso questo decreto il S. e l’Avv.to Mauro D’Antonio in proprio hanno proposto ricorso per Cassazione, notificato il 27.03.2008 e depositato memoria. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso il S. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” (c’è quesito).

Lamenta l’omessa condanna dell’Amministrazione della Giustizia al pagamento anche delle spese inerenti al primo giudizio di merito svoltosi dinanzi alla Corte di appello.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Si duole della compensazione parziale delle spese processuali, sostenendo che non ricorreva soccombenza reciproca, posto che la richiesta di Euro 15.000,00 era stata posta in via alternativa rispetto a diversa determinazione, e che rispetto ai giusti motivi manca il seppur minimo riferimento.

Con il terzo motivo l’Avv.to Mauro D’Antonio deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, con riguardo alla mancata distrazione delle spese in suo favore. 1 tre motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, meritano favorevole apprezzamento con esclusivo riguardo alla mancata liquidazione delle spese del primo giudizio di merito ed alla non disposta distrazione in favore del difensore antistatario, omissioni che in effetti si rivelano illegittime.

Priva di pregio, invece, è la doglianza inerente alla disposta compensazione parziale delle spese processuali dell’intero giudizio, dal momento sia che nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. Cass. 200318204;

200423789; 200714053), secondo le quali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte, sia ancora che la statuizione risulta sorretta dal riferimento dalla soccombenza non reciproca ma parziale e che i giusti motivi, essendo stata la causa iniziata nel 2003, non erano soggetti ad esplicitazione, come poi disposto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 ed applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006. Accolte, dunque, le censure di cui al primo ed al terzo motivo, sulle esposte premesse ben può procedersi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., sia ad integrare la liquidazione già operata dal giudice di rinvio aggiungendovi la metà delle spese della prima fase del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, e sia a disporre la chiesta distrazione, confermando ne resto il decreto impugnato.

L’esito del ricorso giustifica la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate anch’esse come in dispositivo. Spese tutte distratte.

PQM

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso, e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del S. anche della metà delle spese del primo giudizio di merito,che liquida per l’intero in complessivi Euro 878,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 450,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 550.00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, disponendo la distrazione di tutte le spese processuali in favore dell’Avv.to Mauro D’Antonio antistatario.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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