Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19456 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 08/07/2021), n.19456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12900/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Filippo Amato;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Nicola Salzano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2019 della Corte d’appello di Palermo,

depositata l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 290/2019, depositata in data 11/9/2019, – in giudizio concernente un’opposizione, promossa da T.M., nei confronti di C.G., avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con il quale si era ingiunto, al primo, di pagare, al secondo, l’importo di Euro 35.000,00, a titolo di restituzione del corrispettivo di un contratto di cessione di quote sociali della società Avventura Sul Empreendimentos Turisticos LTDA, risolto in forza di clausola risolutiva espressa, per non essere stato il C. inserito legalmente nell’assetto societario, nel termine pattuito di due anni, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannato l’opponente al pagamento al C. del minore importo di Euro 33.500,00, oltre interessi e spese.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che la doglianza dell’appellante – in ordine al fatto che l’ingiunzione di pagamento doveva essere emessa nei confronti del L.R.G., intervenuto nell’atto negoziale in qualità di garante, cui il C. aveva corrisposto la somma, con versamenti sul conto corrente al primo intestato, che avrebbe dovuto essere versata al T., in caso di efficacia della cessione, o restituita al C., in caso di applicazione della clausola risolutiva – era infondata, in quanto, secondo previsione contrattuale, il prezzo della cessione avrebbe dovuto essere restituito, in caso di inefficacia della cessione, “dal cedente” e quindi dal T., cosicché il ruolo di garante assunto dal L.R. doveva essere riferito all’adempimento di un’obbligazione altrui, quella del T. di restituire il prezzo, in caso di verificazione dei presupposti della clausola risolutiva, né rilevava la asserita mancata percezione della somma da parte del T., essendo del tutto estranei all’oggetto del contratto, in difetto di previsione in tal senso nel negozio, i rapporti interni tra cedente e garante.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 27/2/2019, T.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di C.G. (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Il ricorrente ha depositato memoria, dando atto di avere pochi giorni prima della comunicazione della proposta depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 1367 c.c., in ordine all’interpretazione, ad opera della Corte di merito, delle clausole contrattuali sulla base del loro solo tenore letterale, senza vagliare quale fosse la comune intenzione delle parti; la partecipazione al contratto del L.R. aveva l’unico significato di attribuire allo stesso, in qualità di garante e di soggetto che aveva ricevuto la somma, l’obbligo di consegnarla al cedente o restituirla al cessionario.

2. Preliminarmente, il ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale, risulta avere depositato in data 12/4/2021 rinuncia al ricorso, che non risulta notificata né tantomeno accettata dalla parte controricorrente.

Ora, come chiarito da questa Corte (Cass. 13923/2019; Cass. 12743/2016), la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso.

3. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, in base al principio di causalità.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in favore del controricorrente in Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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