Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19456 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/08/2017, (ud. 12/01/2017, dep.03/08/2017),  n. 19456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 5206-2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO

KLAIN giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.D., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO EMILIO

LETRARI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– resistenti –

e contro

M. COSTRUZIONI SRL, E. COSTRUZIONI SAS DI C.L. &

C.;

– intimate –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARINELLA DI

MESELLIS che chiede che la Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, rigetti il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale

di Trento, con le determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza n. R.G. 1528/2014 del TRIBUNALE di ROVERETO,

depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig. P.M. propone istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., affidato ad unico motivo, avverso l’ordinanza Trib. Rovereto del 29/2/2016, che in accoglimento dell’eccezione sollevata dai sigg. I.D. e P.F. (ivi convenuti assieme ad altri dalla prima per sentirne pronunziare la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento facente parte dello stabile sito in (OMISSIS) asseritamente a causa di infiltrazioni derivanti dal tetto, dal sottotetto e dal solaio dell’appartamento sovrastante di proprietà dei medesimi) si è dichiarato territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Trento, quale giudice del luogo ove si trova l’immobile.

Resistono con memoria difensiva l’ I. e la P..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta del 6/12/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso con declaratoria di competenza del Tribunale di Trento.

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 21 e 23 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 (recte, 2).

Si duole dell’erroneità dell’impugnata decisione per non essersi dal giudice del merito considerato che nella specie “non si controverte in materia di condutture condominiali e/od in materia di spazi comuni” e “non esistono beni comuni, in quanto la controversia ha natura obbligatoria” e “il fatto che la controversia sia nata all’interno di un edificio non significa per ciò stesso che si tratti di controversia dalla natura condominiale”, sicchè non trova applicazione l’art. 23 c.p.c. e la competenza spetta al giudice del “foro del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione, ovvero il domicilio del creditore, dunque, Rovereto”.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto ribadito che, essendo il regolamento di competenza configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c.in ordine ai quali l’art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata (cfr. Cass., 21/7/2006, n. 16752), sicchè anche il requisito di cui al comma 1 n. 6 del citato art. 366 c.p.c. va imprescindibilmente osservato (v. Cass., 21/7/2006, n. 16752; Cass., 13/7/2004, n. 12912; Cass., 13/11/2000, n. 14699. E, da ultimo, Cass., 23/7/2012, n. 12830; Cass., 27/11/2012, n. 21070).

Orbene, il ricorso è nel caso formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “procedura di A.T.P.”, all'”atto di citazione datato 12.11.2014″, al “documento ufficiale, ossia il Tavolare, che in maniera diligente, parte ricorrente ha depositato”) di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777.

Va per altro verso posto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualunque controversia possa insorgere nell’ambito condominiale per ragioni afferenti al condominio è una controversia “tra condomini”, la cui cognizione ratione od ai sensi dell’art. 23 c.p.c. spetta esclusivamente al giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (v. in particolare Cass., Sez. Un., 18/9/2006, n. 20076).

Si è al riguardo precisato che la sfera di applicazione dell’art. 23 c.p.c. non è invero limitata alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell’edificio o dall’uso e godimento delle stesse, con esclusione di quelle attinenti ai diritti di obbligazione, in quanto una siffatta limitazione urta contro il decisivo rilievo che laddove per “cause tra condomini” ex art. 23 c.p.c. dovessero intendersi solo quelle a carattere reale, non si spiegherebbe la necessità della norma in parola con riferimento al condominio, atteso che già l’art. 21 c.p.c. prevede, quale foro speciale per le cause relative a diritti reali immobiliari, quello del luogo dove è posto l’immobile (v. Cass., Sez. Un., 18/9/2006, n. 20076, e, da ultimo, Cass., 12/1/2015, n. 180).

Ne consegue che nel campo di applicazione dell’art. 23 c.p.c. rientra (anche) la causa come nella specie promossa da un condomino per ottenere la condanna di altro condomino al risarcimento del danno da infiltrazioni idriche provenienti dall’appartamento sovrastante (v. Cass., 12/1/2015, n. 180).

Vale altresì ribadire che l’art. 23 c.p.c. concerne invero non la sola ipotesi di condominio di edifici, ma, più in generale, tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 ss. c.c. (v. Cass., 18/2/1999, n. 1365; Cass., 30/10/1998, n. 10863; Cass., 177/1996, n. 5967; Cass., 1/3/1994, n. 2026), in quanto la norma impiega il termine “condominio” quale sinonimo di “comunione”, senza riguardo per il tipo di bene comune (cfr., da ultimo, Cass., 11/06/2015, n. 12148, ove si è affermato che la competenza del forum rei sitae ex art. 23 c.p.c. si applica anche quando oggetto di comproprietà sia un bene mobile (nel caso, un natante)).

Orbene, lo stabile de quo, che (a parte la questione circa la contestazione in ordine alla titolarità del tetto di cui si fa menzione nel ricorso) la stessa odierna ricorrente indica avere quantomeno un solaio in comune tra i due immobili che lo compongono, si trova in (OMISSIS), che ricade nel circondario del Tribunale di Trento, cui pertanto nella specie spetta la competenza territoriale.

All’inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Trento.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Trento. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di regolamento, che liquida in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 2.700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA