Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19455 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3974/2014 proposto da:

M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLANIINIA 133,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE CADEDDU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURO FERRUZZI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 15/10/2013, depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato CADEDDU SIMONE, difensore del ricorrente, il quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. comma 6 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione alla eccezione di inammissibilità dell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrale per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 25, 22 e 15 e dell’art. 342 c.p.c.”; per non avere la C.T.R. motivato il rigetto della eccezione di inammissibilità dell’amministrazione finanziaria per difetto di specificità dei motivi.

1.1. Il motivo risulta palesemente infondato.

1.2. A far tempo dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 28057/08, questa Corte ha ripetutamente chiarito che nel processo tributario la riproposizione, con l’atto di appello, “delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53” (per cui il ricorso in appello deve contenere, tra l’altro, “i motivi specifici dell’impugnazione” cd “è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati”), “ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza” (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 14908/14) e stante “il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. ord. n. 1200/16).

1.3. Pertanto, se è vero che la specificità dei motivi di appello esige che alla parte volitiva dell’atto si accompagni una parte argomentativa, che consenta al giudice del gravame di percepire il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. nn. 14031/06, 8771/10, 2180/15), tuttavia tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza, perciò assolvendosi pienamente all’onere di specificità dei motivi anche sottoponendo al giudice d’appello le stesse argomentazioni disattese dal primo giudice (Cass. sez. 5, nn. 6881/16, 5713/16, 5144/16, 1702/16, 8375/15, 1953/15, 3064/12, 4784/11).

1.4. Nel caso di specie, la prima parte della sentenza impugnata contiene un’ampia indicazione degli specifici motivi di gravame proposti dall’Agenzia delle Entrate, sicchè il rigetti) dell’eccezione ben può ritenersi implicitamente motivato, in ogni caso dovendosi escludere, per le ragioni sopra indicate, la sussistenza del profilo di inammissibilità lamentato dal ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si censura, cumulativamente, la “Violazione e falsa applicazione: a) del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, anche alla luce della sentenza n. 156/2001 Corte Costituzionale; b) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per mancata od apparente esposizione dei motivi della decisione; c) dell’art. 116 c.p.c., in ordine alla valutazione dei documenti di causa”, in quanto la sarebbe incorsa, rispettivamente: a) in un evidente errore di diritto, per aver confuso, ai fini del presupposto impositivo, “l’organizzazione dell’attività imprenditoriale della banca mandante (autonomo soggetto IRAP) con il diverso e distinto contesto organizzativo riferibile al singolo promotore”; b) nella omessa o comunque apparente motivazione sull’esistenza di una autonoma organizzazione del promotore finanziario contribuente; c) nella valorizzazione decontestualizzata di uno solo dei trentadue articoli di cui consta il relativo contratto di agenzia.

3. Le singole e diverse doglianze, proposte cumulativamente, vanno esaminate partitamente.

4. Non ricorre sicuramente il denunziato vizio di omissione o apparenza della motivazione, tale da integrare un’ipotesi radicale di nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), poichè il giudice d’appello ha esplicitato le ragioni poste a fondamento del decisum, in termini di “assoggettabilità all’imposta”, affermando – con una motivazione che è dunque effettiva, per quanto (ed anzi perciò stesso) opinabile – che “l’attività di promotore finanziario esercitata dal contribuente nell’interesse della banca/finanziaria mandante presuppone un contesto organizzativo esterno derivante dall’impiego di capitali e lavoro altrui, che potenzia l’attività esercitata, costituendo quel quid pluris che determina una condizione lavorativa più favorevole con conseguente accrescimento della capacità reddituale”.

5. Da respingere anche la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., se non altro perchè, al di là della trascrizione di una sola clausola (peraltro del tutto inconferente ai fini del decidere), dalla stessa sentenza emerge che il “contratto di agenzia in atti” è stato comunque esaminato, e quindi verosimilmente valutato nella sua interezza.

6. Quanto invece al denunziato error in indicando sul presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, occorre rammentare che, dopo la sentenza n. 156/01 della Corte costituzionale, questa Corte era pervenuta all’affermazione del principio per cui “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minima indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, aggiungendosi che “costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta assediamene non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. sez. 5, sent. n. 3673/07); principio poi ribadito dalle Sezioni Unite proprio con riguardo all’assotrettabilità ad IRAP di agenti di commercio e promotori finanziari (rispettivamente, con le sentenze n. 12108/09 e n. 21111/09), con la precisazione che “l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente sia anche responsabile dell’organizzazione e quindi non inserito in una struttura facente capo ad altri” (cfr. Cass., ord. n. 5040/15).

6.1. Le Sezioni Unite erano state in effetti chiamate a dirimere il dubbio se “i contribuenti le cui attività costituiscono esercizio di impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c. (come nel caso di specie quella di agente di commercio) possano essere considerati lavoratori autonomi professionali, e quindi essere assoggettati ad IRAP, solo qualora sia accertata una organizzazione autonoma della loro attività, ovvero se lo debbano essere, comunque, ontologicamente, in relazione al fatto che svolgono una delle attività considerate dal richiamato art. 2195 c.c.,” e conclusero appunto nel senso che, in tema di IRAP, “l’esercizio delle attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 7998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata” (sent. n. 12109/09, richiamata nei termini da Cass. ord. n. 3870/15, con cui l’intera questione è stata nuovamente rimessa alle S.U., così come avvenuto anche con l’ord. n. 5040/15 cit.).

6.2. Ebbene, tornatosi a pronunciare, il supremo organo nomofilattico ha di recente ribadito i principi in base ai quali (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451): 1) “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/200″, ovvero all’art. 53, comma 1 (nella versione vigente dal 1/1/2004), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”; 2) il requisito della autonoma organizzazione “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo tale che questo “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; 3) “costituisce onere del contribuente dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; 4) l’accertamento del requisito della autonoma organizzazione “spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

6.3. Nel caso di specie il giudice d’appello, nel riformare la decisione di prime cure favorevole al contribuente – in quanto “l’attività svolta di consulente finanziario all’interno di un ufficio e di strutture logistiche messe a disposizione della società mandante senza che vi sia stata una organizzazione che abbia potenziato l’attività autonoma del ricorrente comporta la esenzione dall’imposta, poichè nel caso di specie non sussistono i presupposti avendo il ricorrente agito con elementi personali (fatta eccezione per prestazioni occasionali di terzi irrilevanti per durata temporale e per qualità dimensioni) e con dotazioni strumentali minime che non hanno inciso sulla sua capacità reddituale” – si è limitato a rilevare l’utilizzo di un “contesto organizzativo esterno”, senza però indicare in concreto da quali elementi abbia inferito il superamento di quell’id quod plerumque accidit cui si è fatto ripetutamente cenno (in termini analoghi si veda il precedente specifico di Cass. n. 14056/14, con riguardo ad una fattispecie in cui è stata cassata la sentenza della CTR che, “senza una valutazione complessiva dell’attività svolta dal contribuente, e, in particolare, senza in alcun modo valutare quanto da quest’ultimo dedotto in ordine sia allo svolgimento dell’attività all’interno di un’organizzazione esterna – ente creditizio – sia alla mancanza di studio e di collaboratori e/o dipendenti, ha ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione solo in base alla non esiguità dell’attrezzatura utilizzata ed all’entità delle spese sostenute”), e senza altresì considerare che il requisito dell’autonoma organizzazione presuppone che il professionista “sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse”.

7. Con il terzo motivo, infine, si prospetta una rivisitazione delle precedenti censure in termini di “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5″, per l’ipotesi in cui risulti la inapplicabilità delle modifiche di cui alla L. n. 134 del 2012, art. 54, al processo tributario”.

7.1. Il motivo è palesemente infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte stabilito che “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il (giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. s.u. nn. 8053/14 e 8054/14).

8. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, lettera a), e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio, affinchè il giudice di secondo grado possa procedere, in diversa composizione, all’accertamento in concreto della sussistenza del presupposto impositivo ai fini Irap della “autonoma organizzazione” del promotore finanziario contribuente, secondo i criteri definitivamente fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, come sopra riepilogati nei punti 6.), 6.1.), 6.2) e 6.3), oltre che a provvedere alla statuizione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi indicati in sostituzione, cassa la sentenza impugnata e rinvii alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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