Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19455 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 13/09/2010), n.19455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4852-2009 proposto da:

C.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso l’avvocato

GIOVANNI MARIA TOGNON, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO

ERNESTO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2947/2008 Rep. della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositato il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Milano, con decreto del 19 novembre 2008, ha rigettato il ricorso di C.C., che chiedeva un indennizzo di Euro 10.000,00 per danno patrimoniale e di Euro 18.000,00 per danno non patrimoniale, a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo.

La domanda si riferiva a tre giudizi, rispettivamente promossi davanti al TAR per la Lombardia nel 1993, 1994 e 1996, fra loro connessi e successivamente riuniti, decisi dal TAR con sentenza del 27 maggio 2005 e dal Consiglio di Stato con sentenza del 2006, tutte dichiarative del difetto di giurisdizione.

La Corte d’appello ha ritenuto di dovere considerare la domanda riferibile alla sola causa promossa con il ricorso del 1996 e l’ha rigettata, ritenendo che prima del deposito dell’istanza di prelievo, avvenuta nel 2003, non si maturasse alcun ritardo utile ai fini dell’equa riparazione, con conseguente ragionevole durata del processo in relazione alla data di deposito delle sentenze di primo e secondo grado.

C.C. ha chiesto la cassazione del decreto con ricorso notificato il 20 febbraio 2009 al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cassazione del decreto è chiesta in base ad un unico motivo, con il quale si denunciano vizi di violazione di norme di diritto, per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che il calcolo della durata, nei processi amministrativi, non si fa dalla data del deposito del ricorso, ma da quella del deposito dell’istanza di prelievo.

E’ chiesta la pronuncia in merito.

Il ricorso è fondato nei sensi appresso indicati.

Con riferimento a fattispecie anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 conv. nella L. n. 133 del 2008 – a norma del quale “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2” – non applicabile alla fattispecie “ratione temporis”, questa Corte ha statuito che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, la cui mancata o ritardata presentazione può incidere unicamente sulla determinazione dell’entità dell’equa riparazione spettante, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. (sez. un. 23 dicembre 2005, n. 28507; Cass. 12 ottobre 2005, n. 19801; 12 ottobre 2005, n. 19804; 22 gennaio 2008, n. 1365). Ciò in quanto l’istanza di prelievo, prevista dal R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2, (e richiamata dalla L. n. 1034 del 1971, art. 19) con lo scopo di fare dichiarare il ricorso urgente onde ottenerne la trattazione anticipata rispetto agli altri pendenti sul ruolo, non costituisce adempimento necessario, ai fini dello svolgimento del processo amministrativo e la CEDU ha più volte rilevato, nella sua giurisprudenza, che in base all’art. 6, par. 1, della Convenzione, nel calcolo del periodo di ragionevole durata del processo non possa avere influenza l’omissione o il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, in quanto quell’omissione o ritardo non sospendono nè differiscono il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda proposta.

Ne deriva che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato.

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, rigettandosi la domanda relativa al danno patrimoniale, in quanto del tutto sfornita di prova ed accogliendosi, nei limiti appresso indicati, quella relativa al danno non patrimoniale.

In proposito va considerato che la CEDU, in due recentissime decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, nel primo caso con specifico riferimento a un processo amministrativo, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con quantificazioni del danno non patrimoniale aggirantesi anche intorno ai 500,00 Euro per anno di durata del processo che consentono al giudice italiano di procedere a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue in relazione alla eccessiva durata del processo. Pertanto, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU, già applicati da questa Corte con riferimento ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, essendo nel caso in esame la causa iniziata nel 1996 ed essendosi conclusa nel 2006, tenuto conto delle circostanze del caso in relazione all’eccessiva durata del processo, all’attore va liquidata, in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 5.000,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese giudiziali del doppio grado sono liquidate nel dispositivo, con compensazione per i due terzi, stante il parziale accoglimento della domanda, con distrazione in favore dell’avv. Ernesto Fiorillo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare a C.C. la somma di Euro 5.000,00 con gli interessi legali dalla data della domanda, nonchè al pagamento di un terzo delle spese processuali, con compensazione dei restanti due terzi, liquidandole nella misura già ridotta a un terzo, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 300,00 – di cui 120,00 per diritti e 160,00 per onorari – e per il giudizio di cassazione in Euro 250,00 Euro, di cui 200,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfettario di un terzo delle spese generali ed agli accessori di legge.

Dispone che la cancelleria dia le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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