Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19455 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 08/07/2021), n.19455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20489-2020 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 772/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 05/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 5-11-2019 la corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da J.M. contro l’ordinanza del tribunale della stessa città che ne aveva respinto la domanda di protezione internazionale;

la corte d’appello ha rilevato che il gravame, nella vigenza del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, era stato proposto con citazione, anziché con ricorso, e che l’atto di citazione era stato depositato in cancelleria dopo lo spirare del termine di trenta giorni prescritto dall’art. 702-quater c.p.c., decorrente dalla notifica dell’ordinanza gravata;

il soccombente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un solo motivo;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – con l’unico motivo il ricorrente, denunziando la violazione dell’art. 702-quater c.p.c., invoca l’affidamento incolpevole, stante il mutamento non prevedibile di giurisprudenza a proposito della forma dell’impugnazione prevista in materia di protezione internazionale;

il ricorso è manifestamente infondato;

II. – come emerge dalla sentenza e come confermato dallo stesso ricorrente, l’appello, a fronte di ordinanza notificata il 22-11-2018, è stato proposto con citazione a sua volta notificata il 22-12-2018;

ciò è dunque avvenuto in data ben successiva (di oltre un mese) al sopravvenire della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 28575 del 2018 cui si deve il mutamento di giurisprudenza al quale il ricorrente ha alluso;

tale sentenza delle Sezioni unite è stata difatti pubblicata l’8-11-2018, finanche prima, cioè, del deposito dell’ordinanza del tribunale;

III. – in simile situazione, essendo stata l’impugnazione proposta in forma non consentita (la citazione a udienza fissa), anziché in quella corretta (il ricorso), e peraltro in data successiva al mutamento di giurisprudenza, non è dato invocare l’overruling retroattivo per inesistenza del presupposto, avendo l’impugnante mancato di uniformarsi alla giusta modalità di effettuazione del gravame come già definito in funzione nomofilattica;

l’unica ipotesi di sanatoria, una volta prescelta la forma errata, era quella del deposito tempestivo della citazione; cosa che tuttavia non è avvenuta;

V. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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