Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19455 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 28/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29229/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ENNIO Q. VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

PASQUARIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7838/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2010 R.G.N. 6539/2007.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 27 novembre 2010, confermava la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità, per genericità della causale e per difetto di prova del nesso causale tra le ragioni poste a base del contratto e le mansioni affidate al dipendente, dell’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane ed il C., D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, il 9.7.02 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato da tale data, con condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della costituzione in mora della società.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste, affidato a sette motivi.

Resiste il C. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che con i primi sei motivi la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4; art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1325 c.c. e segg., anche con riferimento alla interpretazione dei citati accordi sindacali del 2001-2; omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; la violazione ancora degli artt. 115 e 116,244,253 e 421 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c.; la violazione infine degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,1419,2094 e 2099 c.c., lamentando che la corte territoriale escluse erroneamente la legittimità della clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, nonchè del nesso causale tra le esigenze di lavoro temporaneo ivi indicate e l’assunzione a termine de qua, che comunque la società aveva tempestivamente chiesto di provare senza che la corte di merito, erroneamente, desse ingresso alle richieste istruttorie. Che denuncia altresì omessa ed insufficiente motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, circa l’effettiva sussistenza delle ragioni tecnico produttive quali evincibili dai menzionati accordi sindacali del 2001/2; nonchè la mancata ammissione dei relativi capitoli di prova richiesti e l’omesso esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice di merito sul punto. Lamenta infine l’erroneo riconoscimento della conversione del contratto a termine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonchè ai fini risarcitori, delle retribuzioni precedentemente percepite dalla lavoratrice, eventualmente spettanti solo dalla effettiva riammissione in servizio.

Che i motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati, dovendosi rilevare che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

Che seppure è vero che tale specificazione, di cui è onerato il datore di lavoro, può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033), al riguardo deve osservarsi che, fermo restando l’onere della prova a carico della datrice di lavoro (Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), nel caso in esame la sentenza impugnata ha esaminato il contenuto degli accordi invocati, escludendo che essi contenessero utili indicazioni circa le effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive indicate nel contratto di assunzione. Tale accertamento non risulta adeguatamente censurato dalla attuale ricorrente, che si limita ad evidenziare che negli accordi 2001 e 2002, era stato concordato che “la società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di recapito durante la fase dei processi di mobilità”.

Che non può condividersi, per le ragioni sopra dette, la tesi della ricorrente secondo cui la prova circa la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, citato art. 1, graverebbe sulla società datrice di lavoro solo con riferimento alla proroga del contratto, ex art. 4 D.Lgs. citato.

Che risulta infine incensurato l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata circa la mancata prova, da parte di Poste, del nesso causale tra l’assunzione del dipendente e le esigenze di lavoro temporaneo indicate in contratto.

Che quanto alla mancata ammissione dei capitoli di prova, la ricorrente non censura adeguatamente quanto accertato al riguardo dalla sentenza impugnata, e cioè la genericità dei capitoli stessi. Quanto alla cd. conversione del contratto, la sentenza impugnata risulta in linea col consolidato orientamento espresso da questa Corte sin da Cass. n. 12985/08.

Che i primi sei motivi debbono dunque rigettarsi.

Che resta da esaminare la settima censura con cui la società Poste lamenta, in sostanza, l’erronea sua condanna al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe maturato dalla costituzione in mora sino al ripristino del rapporto.

Che il motivo è fondato, avendo la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, stabilito che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

Che la L. n. 92 del 2012, all’art. 1 comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica ha poi disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Che le S.U. di questa Corte (sent. n. 21691/2016) hanno stabilito che tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso, quale che sia l’epoca della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, salvo il limite del giudicato, nella specie insussistente.

Che per tali ragioni la sentenza impugnata va cassata in ordine alla determinazione della misura risarcitoria, con rinvio ad altro giudice per la sua quantificazione alla luce della L. n. 183 del 2010, predetto art. 32, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione a decorrere dalla detta pronuncia (cfr. Cass. n. 3062/16), oltre che per la determinazione delle spese, comprese quelle di cui al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA