Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19454 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 19454 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17222-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MARINO GIUSEPPINA;

– intimata avverso la sentenza n. 124/52/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 5.5.2010, depositata il 07/05/2010;

Data pubblicazione: 22/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 17222 sez. MT – ud. 11-07-2013
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17222/11

Ricorrente: agenzia territorio
Intimata: Giuseppina Marino

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 124/52/10, depositata il 7
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione di
Giuseppina Marino, relativa all’avviso di accertamento concernente
la revisione della rendita catastale di due immobili urbani di sua
proprietà, adibiti ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che quell’atto non era congruamente motivato, e che in ogni caso non erano stati specificati
gli eventuali mutamenti ed innovazioni che sarebbero stati apportati a quelle unità immobiliari. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo contraddittorio con la
parte. L’intimata Marino non si è costituita.
Motivi della decisione

La Corte
2. Rilevato:
che l’avvocatura dello Stato, quale difensore della ricorrente, incorporata dall’agenzia delle entrate ex art. 23 quater DL.
n. 95/12, convertito dalla L. n. 135/12, ha prodotto atto di rinuncia, prot. Ct. 23424/2011 del 17.6.2013, a quello di gravame,
per la discussione del quale l’udienza odierna già prima veniva
fissata;
che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del processo;

3. ritenuto:
1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

che, dato atto di quanto sopra, va disposto in conformità;
che in ordine alle spese del giudizio non va emessa alcuna declaratoria, stante la mancata attività difensiva dell’intimata;
visti gli artt. 390 e 391 cpc.;
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, 1’11 lug o 2013.

Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.

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