Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19454 del 18/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 18/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/09/2020), n.19454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10407/2016 R.G. proposto da:
FIMPA S.p.A., C.F. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rapp.ta e
difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti
del Federico Lorenzo e Rosa Laura del Foro di Roma, elett. dom.ta
presso il loro studio in Roma, Via Filippo Denza n. 20;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. (OMISSIS)) presso la quale per legge è
dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle
Marche, N. 1092/01/2015 depositata il 21 ottobre 2015, non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre
2019 dal Consigliere Nocella Luigi.
Fatto
RITENUTO
Che:
La FIMPA S.p.A. impugnava innanzi alla CTP di Verbania l’avviso di accertamento N. (OMISSIS) notificatale il 3.12.2003 dall’Agenzia delle Entrate di Verbania, con il quale questa chiedeva il pagamento di IRPEG, IVA ed IRAP relative all’anno 1998.
L’adita CTP con sentenza N. 63/02/2004 respingeva il ricorso; la CTR del Piemonte confermava la sentenza che, impugnata per cassazione dalla FIMPA s.p.a., veniva annullata da questa Corte limitatamente alla deducibilità degli interessi passivi sui mutui ipotecari, con rinvio ad altra Sezione della medesima CTR. Questa, con la sentenza oggetto dell’odierno giudizio, ha respinto l’appello della Società anche in ordine al residuo capo controverso, integralmente confermando la sentenza appellata.
La FIMPA s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, asseritamente non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 20.04.2016, articolando cinque motivi di censura.
L’Agenzia delle Entrate ha notificato controricorso.
Con memoria del 3 ottobre 2017 la medesima ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione della lite fiscale.
Nell’udienza camerale del 27 novembre 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Nocella Luigi, la causa è stata decisa.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
La Società ricorrente ha dedotto due motivi di nullità della sentenza per violazione di norme regolanti il procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., due motivi di omesso esame di fatti decisivi e controversi ed un motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con istanza del 3 ottobre 2017 la ricorrente, come rappresentata in giudizio, ha chiesto sospensione del giudizio, deducendo di aver “aderito all’istituto della definizione delle liti pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50l, art. 11 …” e di non aver effettuato il pagamento di alcuna somma, per essere “quanto già versato superiore all’importo dovuto per la definizione”.
Essendo trascorso il termine per l’esame dell’istanza di definizione da parte dell’Agenzia, pur non avendo questa dato espressamente atto dell’avvenuto esame ed accoglimento dell’istanza di condono, concorrono tutti i presupposti richiesti dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11 comma 10 conv. in L. n. 96 del 2017, secondo il quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2018 dalla parte che ne ha interesse”. Pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 comma 1, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per definizione della lite tributaria prevista dalla norma invocata, non risultando presentata a tutt’oggi, ben oltre il 31.12.2018, istanza di trattazione del processo da parte dell’Agenzia ricorrente.
L’ormai risalente consapevolezza da parte dell’Agenzia dell’avvenuta definizione agevolata è motivo idoneo a giustificare, in difetto di difforme richiesta, l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020