Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19454 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. I, 18/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso /2017 proposto da:

C.S. elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II, n. 18 presso lo studio dell’avvocato Gianmarco Grez e

rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Beatrice Pieraccini,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.U. elettivamente domiciliata in Roma, Viale Barberini n. 29,

presso lo studio dell’avvocato Giulio Pojaghi Bettoni, rappresentata

e difesa dall’avvocato Reinhard Gebhard giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. della Corte di appello di Firenze, depositata

il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’opposizione proposta da C.S. avverso il decreto con cui il Presidente della medesima Corte, su istanza proposta ai sensi dell’art. 38 e ss. del Reg. CE n. 44/2001da P.U., aveva dichiarato esecutiva in Italia la sentenza della Corte di appello di Aix En Provence del 21 settembre 2010 che, pronunciata nei confronti delle parti, aveva confermato quella di primo grado, resa dalla Pretura distrettuale di Draguignan, di condanna dell’opponente al pagamento della somma di Euro 37.970,74 in favore della resistente.

La Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza della dedotta violazione dell’art. 34 n. 2) del Regolamento CE n. 44/01 e tanto per avere C. proposto appello in Francia avverso la sentenza alla cui esecutività si opponeva, nella ritenuta non verosimiglianza dell’assunto della parte di non aver conferito procura ai legali che pure avevano introdotto in terra d’oltralpe l’impugnazione.

I giudici fiorentini hanno apprezzato altresì l’estraneità al proprio sindacato di una verifica della rituale proposizione del gravame dinanzi alla Corte francese che doveva presumersi in atti e che, comunque, nel suo contrario non era neppure sostenuta da allegazioni di parte.

La mancata tempestiva deduzione del profilo sulla contrarietà all’ordine pubblico interno, di cui all’art. 34, n. 1) Reg. CE n. 44/01, per la prima volta introdotto solo nella conclusionale dell’opponente, non ne avrebbe poi consentito l’esame.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza C.S. con due motivi di annullamento cui resiste con controricorso P.U..

L’opponente ha provveduto ad illustrare la propria posizione con memoria ex art. 380-bis.l.c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge sostanziale e processuale, per l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 34, comma 1 Reg. CE n. 44/01 e, più in generale, ai principi in materia di preclusione e decadenza ed alla loro rilevabilità di ufficio nel processo civile.

La Corte di appello di Firenze aveva ritenuto inammissibili, perchè contenute nella memoria conclusionale, le deduzioni di parte opponente in ordine alla sussistenza di ragioni ostative al riconoscimento della sentenza dei giudici francesi nei termini di cui all’art. 34, n. 1) del Reg. CE 44/01.

Trattandosi di eccezioni per le quali sarebbero venuti in rilievo profili di contrarietà del titolo straniero all’ordine pubblico interno, le stesse sarebbero state rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 34, n. 2) Reg. CE 44/01, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e, ancora, degli artt. 115 e 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’omessa, insufficiente, illogica ed apparente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale fiorentina aveva respinto l’opposizione ritenendo “inverosimile” quanto dedotto dall’opponente e cioè che egli non avesse conferito mandato ai legali che risultavano averlo rappresentato in Francia nel giudizio di appello, e che la dedotta evidenza non giovasse, in ogni caso, alla parte.

I giudici nazionali avrebbero erroneamente ritenuto che risultando la sentenza, di cui si chiedeva il riconoscimento, emanata da organo di secondo grado che aveva confermato le statuizioni del primo giudice, doveva presumersi una corretta indagine sulla ritualità dell’impugnazione, indagine che come tale si sarebbe sottratta alla cognizione di quella Corte chiamata a pronunciare sul riconoscimento della sentenza straniera.

Di contro a quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbe invece rientrato nei poteri del giudice italiano – che non avrebbe potuto rinviare al controllo effettuato dal giudice straniero – accertare se l’atto introduttivo fosse stato notificato al convenuto contumace in tempo utile ed in modo che questi potesse esercitare le proprie difese così che non venisse leso il suo diritto al contraddittorio, integrativo dell’ordine pubblico nazionale.

Per i segnalati profili l’impugnata sentenza sarebbe stata in ogni caso erroneamente assunta nella parte in cui la Corte fiorentina aveva ritenuto che anche ove il proprio sindacato si fosse dovuto spingere fino ad accertare la sussistenza di un regolare conferimento di procura alle liti, tanto, negli esiti, avrebbe dovuto presumersi in ragione di quanto risultava dalla sentenza francese ed in difetto di contrari elementi dedotti in atti dall’opponente.

La sentenza straniera non sarebbe valsa a presumere la rituale instaurazione del gravame francese e così la regolarità della procura alle liti, non risultando mai citato correttamente nel corpo della sentenza della Cour d’Appel d’Aix En Provence il nome e la residenza del convenuto ivi indicati come ” G.S.”, residente in “(OMISSIS)” e non come C.S. residente in (OMISSIS), dati anagrafici forniti al momento della presentazione della “declaration d’appel” dallo studio degli avvocati Cohen & Guedì i quali, se avessero avuto effettivi contatti con il proprio assistito, avrebbero dovuto conoscerne le esatte generalità.

La Corte di merito avrebbe mancato di dare rilievo ad ulteriori atti presenti nel fascicolo e diretti a corroborare la tesi attrice; tanto sarebbe valso quanto all’ordinanza interlocutoria emessa dal Tribunale de Grande Istance de Draguignan là dove si manifestavano dubbi sulla regolarità della notifica dell’atto introduttivo ed i contenuti della relata di notifica della sentenza di primo grado che riportava, come gli atti successivi, la dizione di “omessa notifica a destinatario trasferito verso destinazione ignota”.

La prevalenza data alla regola presuntiva per la quale il comparente avrebbe conferito mandato ad uno o più legali francesi per appellare, a fronte delle mancanze documentali in atti, avrebbe reso illogica e carente di motivazione la sentenza impugnata.

L’opponente, che aveva prodotto due lettere inoltrate agli avvocati francesi tramite i propri legali italiani per acquisire spiegazioni e informazioni in ordine all’operato dei primi, aveva inutilmente sollecitato la Corte di appello di Firenze ad ordinare alle controparti l’esibizione della citazione introduttiva del giudizio e dei documenti da cui sarebbe risultato il conferimento dell’incarico agli avvocati francesi.

Il giudizio sulla inverosimiglianza di quanto allegato dall’opponente non avrebbe comunque esonerato la Corte di merito di indagare sul fatto dedotto.

3. Il primo motivo di ricorso si espone ad un giudizio di inammissibilità per plurime ragioni che vengono qui di seguito indicate.

3.1. Il diniego di esecutività della sentenza straniera in materia civile e commerciale ha assunto, con il regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2001, carattere di straordinarietà ed è limitato alla ipotesi di violazione dei soli principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato richiesto; pertanto, la parte che si oppone alla dichiarazione di esecutività deve addurre una contrarietà all’ordine pubblico interno derivante dall’applicazione di una norma o di una giurisprudenza consolidata dello Stato straniero (Cass. 05/04/2012 n. 5487).

Nel caso di specie, la censura si limita ad un richiamo della norma di cui all’art. 34, n. 1 del Regolamento CE n. 44/2001, e ad un generico riferimento all’ordine pubblico interno, senza specificare in alcun modo in che cosa si sarebbe tradotta tale contrarietà all’ordine pubblico interno, mancando, per l’effetto, di specificità in relazione alla dedotta rilevabilità d’ufficio della violazione in parola.

Nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione – nella quale la specificazione dei motivi e l’indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi – mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicchè devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 06/07/2007 n. 15263).

All’indicato profilo di inammissibilità se ne aggiunge un altro per il quale viene sotto lente l’impropria commistione tra categorie in diritto che per il motivo si realizza e, segnatamente, tra ordine pubblico interno e violazione del contraddittorio e, per l’effetto, la non definita loro individuazione.

La violazione dell’art. 34 Reg. CE 44/2001 n. 1 là dove è stabilito che le decisioni emesse in uno Stato membro non sono riconosciute negli altri Stati membri “se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto” evoca una nozione di ordine pubblico interno che non può invero identificarsi nella violazione del principio del contraddittorio che riceve previsione e tutela al distinto e successivo n. 2 dell’indicata norma.

Per l’ordine pubblico interno vengono piuttosto in valutazione gli “effetti” della decisione nel nostro ordinamento che, escluso ogni giudizio sulla correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o della legge italiana, non essendo consentita al giudice del riconoscimento del titolo straniero un’indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto (arg. ex Cass. 18/04/2013 n. 9483), riguarda solo la compatibilità dei suoi effetti con i principi sostanziali destinati a valere con riferimento alla materia oggetto della decisione.

La questione della violazione dell’ordine pubblico interno resta in ragione dei richiamati suoi contenuti non definita dal proposto ricorso che impropriamente fa riferimento invece alla violazione del principio del contraddittorio per il quale, oggetto di separata ed espressa previsione della norma in esame (art. 34, n. 2 Reg. CE cit.), viene in considerazione la regola processuale nell’osservanza della quale deve trovare svolgimento il processo di accertamento del diritto.

La commistione del principio dell’ordine pubblico interno e di quello del contraddittorio, separatamente previsti nel Regolamento CE n. 44/01 quali criteri di scrutinio ostativi, nel loro mancato rispetto, della riconoscibilità nel territorio di uno Stato membro del titolo formatosi in altro, rende ancora una volta il primo motivo non specifico e come tale inammissibile.

4. Il secondo motivo è infondato.

Il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all’art. 34, nel fissare le condizioni che ostano al riconoscimento di una decisione giurisdizionale nello spazio Eurounitario, stabilisce al n. 2 che le decisioni non sono riconosciute “se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione”.

Nella prima parte della richiamata norma resta fissata la regola, espressiva del principio del giusto processo e, segnatamente, del canone fondamentale del contraddittorio a previsione costituzionale e convenzionale (art. 111 Cost., comma 2; art. 6 C.E.D.U.), che vuole che sia causa ostativa al riconoscimento della sentenza straniera, e quindi alla circolazione dei titoli giurisdizionali nello spazio comune Europeo, la mancata notifica della domanda giudiziale al convenuto, rimasto contumace, nel tempo utile a presentare le proprie difese.

Nella seconda parte la norma definisce una singolare declinazione della fissata regola, stabilendo la riconoscibilità della decisione in primo grado ove si assista alla consapevole scelta del convenuto di non impugnarla, pur avendone egli avuto la possibilità.

La Corte di appello di Firenze, chiamata a decidere sull’opposizione al decreto di esecutività emesso dal Presidente della medesima Corte in relazione ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro pronunciata dalla Corte di appello di Aix En Provence ai danni dell’opponente, ha fatto applicazione dell’indicata norma dopo avere ritenuto che l’opponente avesse proposto appello, conferendo incarico professionale ad avvocati francesi, avverso il titolo di condanna emesso dai giudici d’oltralpe in primo grado.

Tanto sarebbe valso per la Corte fiorentina nel piano rilievo che se il decorso consapevole del termine per impugnare da parte del convenuto contumace consuma il diritto di opporsi alla declaratoria di riconoscibilità della sentenza formatasi in altro Stato dell’Unione, tanto più ciò avviene quando il diritto di impugnare sia stato esercitato.

La valutazione viene censurata in ricorso secondo plurime prospettazioni che, tutte, convergono a sostenere l’assunto difensivo per il quale il giudice chiamato al riconoscimento di esecutività della sentenza straniera è comunque tenuto ad accertare la corretta formazione del titolo nell’osservanza del principio del contraddittorio e quindi la ritualità della proposizione del gravame.

Un siffatto sindacato non resterebbe riservato al giudice a quo con la conseguenza che il giudizio sul punto andrebbe attivato d’ufficio dal giudice del riconoscimento del titolo straniero e non potrebbe fondarsi sulla mera presunzione che un siffatto corretto controllo sia stato operato dal giudice straniero.

Il motivo è infondato per ragioni che, di plurima consistenza, di seguito vengono indicate.

2.1. Il ragionamento sviluppato dalla Corte fiorentina di natura presuntiva risponde ad una corretta ricostruzione del quadro di allegazione e prova in atti.

La Corte territoriale, a fronte della contestazione difensiva sulla paternità dell’atto di appello straniero che sarebbe stato proposto dai legali francesi senza che il ricorrente ne avesse conoscenza, nella presupposta esistenza di regola che riserva, in principalità, al giudice dello Stato avente giurisdizione la verifica del rispetto della regola processuale del contraddittorio e quindi, nei termini di cui all’art. 34, n. 2 Reg. 44/2001, della rituale proposizione del gravame, in modo congruo e, correttamente, richiama l'”assenza di chiari ed indubitabili elementi di segno contrario addotti dall’opponente”.

L’art. 34, n. 2 Reg. 44/01 legittima il giudice dello Stato che è richiesto di dare riconoscimento all’esecutività di titolo giurisdizionale formatosi nello spazio Eurounitario a sindacare la violazione del principio del contraddittorio e, quindi, se il convenuto, rimasto contumace nel giudizio a quo, abbia avuto, o meno, notifica-comunicazione dell’atto introduttivo del giudizio con conseguente validità o invalidità dell’adottato provvedimento giurisdizionale.

In materia di riconoscimento dell’esecutività di una decisione giurisdizionale formatasi nello spazio comune Europeo, l’art. 34, n. 2 del Reg. n. 44/01 legittima i giudici dello Stato richiesto dell’esecutività a verificare che la prima si sia formata nel rispetto del principio cardine del contraddittorio, provvedendo a scrutinare la regolarità della notifica-comunicazione dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio e la ritualità dell’atto di appello che, ove proposto, consuma il potere di invalidazione del primo provvedimento per violazione del contraddittorio.

Ai fini della verifica del rispetto del principio del contraddittorio all’interno del giudizio in cui abbia trovato formazione il titolo oggetto di delibazione, il giudice nazionale chiamato a dare esecutività al provvedimento straniero è tenuto a svolgere un proprio accertamento, in applicazione della legge del luogo nel quale il processo si è svolto (Cass. 13425/2008).

Tanto è destinato a valere però là dove la regola, altrimenti operante, sulla regolarità e pienezza dell’accertamento svolto dal giudice straniero dello spazio Europeo venga in modo inequivoco contraddetta, quanto alla sua applicazione, da allegazioni difensive dirette a denunciare di quel controllo l’omissione o l’errata conduzione.

In tema di delibazione di sentenza straniera, ai sensi dell’art. 34, n. 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 – là dove il giudice deve accertare se l’atto introduttivo del giudizio sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, verificando se le modalità di notificazione e comunicazione dell’atto introduttivo del giudizio siano rispettose della legge del luogo nel quale il processo si è svolto e se siano soddisfatti i principi fondamentali – corrisponde a regola quella di una corretta e piena verifica del rispetto del principio del contraddittorio da parte del giudice a quo e ad eccezione che un siffatto controllo sia mancato o sia avvenuto in modo non rispettoso delle norme straniere di presidio evidenza che, come tale, deve essere oggetto di puntuali eccezioni difensive.

In applicazione dell’indicato principio, resta evidente nella specie che:

– da una parte, la sentenza straniera di primo grado, nel dichiarare contumace C. abbia verificato la corretta instaurazione del contraddittorio alla stregua del diritto francese, evidenza che è sostenuta dall’avere l’odierno ricorrente proposto regolarmente l’appello in Francia;

– dall’altra che l’opponente non ha fatto valere dinanzi alla Corte di appello di Firenze, giudice dello Stato chiamato a dare esecutività al titolo straniero, una violazione del principio del contraddittorio tale da superare, nell’applicazione, la regola della correttezza dell’operato, sul punto, del giudice a quo.

Le deduzioni difensive sulle attività dei legali francesi – che in nessun modo incaricati dall’odierno ricorrente, inconsapevole contumace nel giudizio di primo grado, avrebbero comunque proposto appello in Francia avverso la sentenza del cui riconoscimento in Italia si discute – non riescono a denunciare dell’operato dei primi l’illegittimità.

Non viene allegato in ricorso neppure il modello di procura alle liti proprio del diritto d’oltralpe e su cui dovrebbe misurarsi lo scrutinio, condotto dal giudice chiamato al riconoscimento del titolo straniero, sul rispetto del principio del contraddittorio, inteso nella specie quale consapevole esercizio del potere di impugnazione nel giudizio a quo da parte di chi si opponga al riconoscimento della sentenza in delibazione.

La mancata allegazione del modello, secondo diritto, quanto a forme e contenuti della procura alle liti e, ancora, del vizio che inficerebbe la stessa (difetto di legalizzazione; sottoscrizione falsa), lascia non soddisfatto l’onere di colui che contesti la violazione del principio del contraddittorio per omessa verifica da parte del giudice straniero, secondo normativa sua propria, della ritualità della dichiarazione di contumacia e resta fermo, per l’effetto, l’accertamento da quest’ultimo compiuto.

Il punto, decisivo per sostenere in termini di fondatezza la portata critica, nel rilievo peraltro che siffatta procura era stata prodotta con l’atto di appello dalla controparte nel giudizio di seconde cure (p. 3 sentenza di appello), rende non specifico, e quindi inammissibile, il proposto motivo.

2.2. Si aggiunga che il ricorrente, esponendo ad una valutazione di non verosimiglianza della Corte fiorentina la situazione dedotta, ha mancato di far valere dinanzi ai giudici d’oltralpe, e di dedurre dinanzi al giudice del riconoscimento del titolo, la falsità dell’iniziativa giudiziaria assunta in suo nome ed interesse provvedendo egli a denunciarla.

Il giudizio di non verosimiglianza o di inattendibilità della dedotta situazione di non conoscenza di autonome iniziative giudiziarie di terzi professionista resta validamente formulato dalla Corte di merito, che esprime, in tal modo, una valutazione su allegate circostanze indiziarie in fatto, in quanto non corroborate da ulteriori rilevanti elementi, per un giudizio non censurabile in sede di legittimità per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato alle spese di lite secondo la regola della soccombenza, come indicato in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17 va dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di P.U. che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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