Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19454 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 08/07/2021), n.19454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27388-2019 proposto da:
DITTA OLEARIA E.B., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI COSCARELLA;
– ricorrente –
contro
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE FALLIMENTARE;
– intimato –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 283/2019 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 01/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il tribunale di Castrovillari ha dichiarato
inammissibile l’istanza della Ditta Olearia E.B. di ammissione al concordato preventivo, senza contestualmente dichiarare il fallimento;
l’istante ha reclamato il provvedimento;
la corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo in base all’art. 162 L. Fall.;
avverso il decreto della corte d’appello è ora proposto ricorso per cassazione in tre motivi;
il ricorso è stato notificato al presidente pro tempore del tribunale di Castrovillari.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la ricorrente denunzia nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 L. Fall., sul rilievo che il reclamo doveva ritenersi ammissibile in base a tale norma; (li) la violazione o falsa applicazione dell’art. 99 L. Fall. e dell’art. 111 Cost., poiché del tribunale aveva fatto parte un magistrato incompatibile; (iii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 160 L. Fall. e 2135 c.c., stante la natura commerciale dell’attività svolta;
il ricorso per cassazione, anche al netto dell’avvenuta sua notifica a soggetto (il presidente del tribunale di Castrovillari) assolutamente privo di legittimazione passiva, è inammissibile per la decisiva ragione che ne costituisce oggetto un semplice decreto di inammissibilità della proposta concordataria;
questa Corte, a sezioni unite, ha da tempo chiarito che il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato ai sensi dell’art. 162 L. Fall., ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio; in particolare tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (Cass. Sez. Un. 27073-16).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021